Art. 13
    Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto

  1.  Le  imprese di assicurazione stipulano fra loro una convenzione
ai fini della regolazione dei rapporti organizzativi ed economici per
la gestione del risarcimento diretto.
  2.   Per  la  regolazione  contabile  dei  rapporti  economici,  la
convenzione   deve   prevedere   una   stanza  di  compensazione  dei
risarcimenti   effettuati.  Per  i  danni  a  cose  le  compensazioni
avvengono  sulla  base di costi medi che possono essere differenziati
per  macroaree  territorialmente  omogenee  in numero non superiore a
tre.  Per  i  danni  alla  persona, le compensazioni possono avvenire
anche  sulla  base  di  meccanismi  che  prevedano  l'applicazione di
franchigie  a  carico dell'impresa che ha risarcito il danno, secondo
le regole definite dalla convenzione.
  3.  L'attivita'  della  stanza  di  compensazione deve svolgersi in
regime  di  completa autonomia rispetto alle imprese di assicurazione
ed ai loro organismi associativi.
  4.  I  valori dei costi medi e delle eventuali franchigie di cui al
comma  2  vengono  calcolati  annualmente sulla base dei risarcimenti
effettivamente  corrisposti  nell'esercizio precedente per i sinistri
rientranti  nell'ambito  di  applicazione del sistema di risarcimento
diretto.  Per il calcolo annuale dei valori da assumere ai fini delle
compensazioni,   sulla   base   dei  dati  forniti  dalla  stanza  di
compensazione  di  cui  al  comma 2, e' istituito presso il Ministero
dello  sviluppo  economico  un Comitato tecnico composto dai seguenti
componenti:   a)  un  rappresentante  del  Ministero  dello  sviluppo
economico,   con   funzioni   di  Presidente;  b)  un  rappresentante
dell'ISVAP;  c)  un rappresentante dell'Associazione nazionale fra le
imprese  assicuratrici;  d)  un  esperto  in  scienze  statistiche ed
attuariali;   e)  due  rappresentanti  del  Consiglio  nazionale  dei
consumatori e degli utenti. L'esperto di cui alla lettera d) non deve
avere  svolto,  nei  due  anni precedenti la nomina, incarichi presso
imprese di assicurazione.
  5.  Per  il  primo anno di applicazione del sistema di risarcimento
diretto, il Comitato tecnico calcola i valori di cui al comma 4 sulla
base di statistiche di mercato.
  6.  I componenti il Comitato sono nominati con decreto del Ministro
dello  sviluppo  economico  per  la  durata  di un triennio e possono
essere   riconfermati   una   sola  volta.  Il  Comitato  delibera  a
maggioranza e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente.
  7.  Il costo relativo al funzionamento della convenzione e' posto a
carico  delle  imprese  che  aderiscono  al  sistema  di risarcimento
diretto.
  8.  Le  imprese  con  sede legale in altri Stati membri dell'Unione
europea  che  operano nel territorio della Repubblica, ai sensi degli
articoli  23 e 24 del codice, hanno facolta' di aderire al sistema di
risarcimento diretto mediante sottoscrizione della convenzione di cui
al comma 1.
  9.  Non  costituiscono  prestazioni di servizi ai fini dell'imposta
sul   valore   aggiunto  le  regolazioni  dei  rapporti  tra  imprese
nell'ambito della procedura di risarcimento diretto.
  10.   Le   informazioni,   acquisite   nell'ambito   dei   rapporti
organizzativi  ed economici per la gestione del risarcimento diretto,
possono  essere  utilizzati,  esclusivamente,  per le finalita' della
stessa stanza di compensazione.
 
          Nota all'art. 13:
              -  Per  i  testi  degli  articoli 23  e  24 del decreto
          legislativo  7 settembre  2005,  n. 209, si veda nella nota
          all'art. 4.