Art. 14. 
                 Benefici derivanti agli assicurati 
 
  1. Il sistema del risarcimento diretto dovra' consentire  effettivi
benefici  per  gli  assicurati,  attraverso  l'ottimizzazione   della
gestione, il controllo dei costi e l'innovazione  dei  contratti  che
potranno  contemplare  l'impiego  di  clausole   che   prevedano   il
risarcimento del danno in forma specifica con  contestuale  riduzione
del premio per l'assicurato. 
  2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del  danno
in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente  indicata
la percentuale di sconto applicata.