Art. 3.
                       Ambito di applicazione

  1.  La  disciplina  del risarcimento diretto si applica in tutte le
ipotesi  di  danni  al  veicolo  e  di  lesioni  di  lieve entita' al
conducente,   anche   quando   nel  sinistro  siano  coinvolti  terzi
trasportati.
  2.  Qualora  i  terzi  trasportati  subiscano  lesioni, la relativa
richiesta  del  risarcimento  del danno resta soggetta alla specifica
procedura prevista dall'articolo 141 del codice.
 
          Nota all'art. 3:
              -  L'art. 141 del citato decreto legislativo n. 209 del
          2005, e' il seguente:
              «Art.  141  (Risarcimento  del terzo trasportato). - 1.
          Salva  l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il
          danno   subito   dal   terzo   trasportato   e'   risarcito
          dall'impresa  di  assicurazione del veicolo sul quale era a
          bordo  al momento del sinistro entro il massimale minimo di
          legge,  fermo  restando  quanto  previsto  all'art.  140, a
          prescindere  dall'accertamento  della  responsabilita'  dei
          conducenti  dei  veicoli  coinvolti  nel sinistro, fermo il
          diritto  al  risarcimento  dell'eventuale maggior danno nei
          confronti  dell'impresa  di  assicurazione del responsabile
          civile,  se  il  veicolo  di quest'ultimo e' coperto per un
          massimale superiore a quello minimo.
              2.  Per  ottenere  il risarcimento il terzo trasportato
          promuove  nei  confronti  dell'impresa di assicurazione del
          veicolo  sul  quale  era a bordo al momento del sinistro la
          procedura di risarcimento prevista dall'art. 148.
              3.  L'azione  diretta avente ad oggetto il risarcimento
          e'  esercitata  nei confronti dell'impresa di assicurazione
          del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento
          del  sinistro nei termini di cui all'art. 145. L'impresa di
          assicurazione  del responsabile civile puo' intervenire nel
          giudizio e puo' estromettere l'impresa di assicurazione del
          veicolo,   riconoscendo   la  responsabilita'  del  proprio
          assicurato.   Si   applicano,  in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni del capo IV.
              4.  L'impresa  di  assicurazione  che  ha effettuato il
          pagamento  ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa
          di assicurazione del responsabile civile nei limiti ed alle
          condizioni previste dall'art. 150.».