Art. 4.
                  Veicoli immatricolati all'estero

  1.  La  disciplina  del risarcimento diretto si applica ai sinistri
che coinvolgono:
    a) veicoli immatricolati in Italia;
    b) veicoli  immatricolati  nella Repubblica di San Marino e nello
Stato  Citta' del Vaticano, se assicurati con imprese con sede legale
nello  Stato  italiano  o  con imprese che esercitino l'assicurazione
obbligatoria responsabilita' civile auto ai sensi degli articoli 23 e
24  del  codice  e  che  abbiano  aderito al sistema del risarcimento
diretto.
 
          Nota all'art. 4:
              -  Gli  articoli 23 e 24 del citato decreto legislativo
          n. 209 del 2005, sono i seguenti:
              «Art.  23  (Attivita'  in regime di stabilimento). - 1.
          L'accesso  all'attivita'  dei rami vita o dei rami danni in
          regime  di stabilimento nel territorio della Repubblica, da
          parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato
          membro,  e'  subordinato  alla  comunicazione all'ISVAP, da
          parte  dell'autorita'  di  vigilanza  di  tale Stato, delle
          informazioni    e    degli   adempimenti   previsti   dalle
          disposizioni  dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
          propone  di  assumere  rischi  concernenti  l'assicurazione
          obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la
          comunicazione  include  la  dichiarazione  che l'impresa e'
          divenuta  membro  dell'Ufficio centrale italiano e aderente
          al Fondo di garanzia per le vittime della strada.
              2.  Il  rappresentante  generale  della sede secondaria
          deve essere munito di un mandato comprendente espressamente
          anche  i  poteri  di  rappresentare l'impresa in giudizio e
          davanti  a  tutte  le  autorita'  della Repubblica, nonche'
          quello  di  concludere  e  sottoscrivere  i contratti e gli
          altri   atti   relativi   alle   attivita'  esercitate  nel
          territorio  della  Repubblica.  Il  rappresentante generale
          deve  avere  domicilio all'indirizzo della sede secondaria.
          Qualora  la  rappresentanza  sia  conferita  ad una persona
          giuridica,  questa deve avere la sede legale nel territorio
          della  Repubblica e deve a sua volta designare come proprio
          rappresentante  una  persona  fisica che abbia domicilio in
          Italia  e  che  sia  munita  di  un  mandato comprendente i
          medesimi poteri.
              3.   Nel   termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          ricevimento     della    comunicazione    l'ISVAP    indica
          all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la
          normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che
          l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'.
              4.  L'impresa  puo' insediare la sede secondaria e dare
          inizio  all'attivita'  nel  territorio della Repubblica dal
          momento  in  cui  riceve  dall'autorita' di vigilanza dello
          Stato  di  origine  la  comunicazione dell'ISVAP ovvero, in
          caso  di  silenzio,  dalla  scadenza  del termine di cui al
          comma 3.
              5.    L'impresa,    qualora   intenda   modificare   la
          comunicazione  effettuata, ne informa l'ISVAP almeno trenta
          giorni  prima di mettere in atto quanto comunicato. L'ISVAP
          valuta   la   rilevanza   delle  informazioni  ricevute  in
          relazione   alla   permanenza  dei  presupposti  che  hanno
          giustificato  la  comunicazione di cui al comma 4 e, se del
          caso,  informa  l'autorita'  competente  dello Stato membro
          interessato.».
              «Art.   24  (Attivita'  in  regime  di  prestazione  di
          servizi).  - 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei
          rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi
          nel  territorio  della  Repubblica, da parte di una impresa
          avente   la  sede  legale  in  un  altro  Stato  membro,  e
          subordinato   alla   comunicazione   all'ISVAP,   da  parte
          dell'autorita'   di   vigilanza   di   tale   Stato,  delle
          informazioni    e    degli   adempimenti   previsti   dalle
          disposizioni  dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si
          propone  di  assumere  rischi  concernenti  l'assicurazione
          obbligatoria  della  responsabilita' civile derivante dalla
          circolazione  dei  veicoli  a  motore  e  dei  natanti,  la
          comunicazione   include   l'indicazione  del  nominativo  e
          l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri
          e  una  dichiarazione  che  l'impresa  e'  divenuta  membro
          dell'Ufficio  centrale  italiano  e  aderente  al  Fondo di
          garanzia per le vittime della strada.
              2.  L'impresa  puo' iniziare l'attivita' dal momento in
          cui  l'ISVAP  attesta  di  aver  ricevuto  la comunicazione
          dell'autorita'  di  vigilanza dello Stato di origine di cui
          al comma 1.
              3. L'impresa comunica all'ISVAP, attraverso l'autorita'
          di  vigilanza  dello  Stato membro d'origine, ogni modifica
          che  intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel
          territorio  della  Repubblica  in  regime  di  liberta'  di
          prestazione di servizi.
              4.  Ai fini dell'esercizio dell'attivita', in regime di
          liberta'  di  prestazione  di  servizi nel territorio della
          Repubblica,   l'impresa   non   puo'   avvalersi   di  sedi
          secondarie,  di  agenzie  o  di  qualsiasi  altra  presenza
          permanente   nel   territorio  italiano,  neppure  se  tale
          presenza   consista  in  un  semplice  ufficio  gestito  da
          personale  dipendente,  o tramite una persona indipendente,
          ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa
          stessa.».