Art. 5.
              Modalita' della richiesta di risarcimento

  1.  Il  danneggiato  che si ritiene non responsabile, in tutto o in
parte,  del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento all'impresa
che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.
  2.  La  richiesta  e'  presentata mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  o con consegna a mano o a mezzo telegramma o
telefax   o   in   via   telematica,  salvo  che  nel  contratto  sia
esplicitamente  esclusa  tale  ultima  forma  di  presentazione della
richiesta di risarcimento.
  3.  L'impresa  che  ha  ricevuto  la  richiesta  ne  da'  immediata
comunicazione  all'impresa  dell'assicurato  ritenuto  in  tutto o in
parte  responsabile  del  sinistro,  fornendo  le  sole  informazioni
necessarie  per  la  verifica  della  copertura  assicurativa  e  per
l'accertamento delle modalita' di accadimento del sinistro.