Art. 7.
           Integrazione e regolarizzazione della richiesta

  1.  In caso di richiesta incompleta, l'impresa, entro trenta giorni
dalla ricezione, offrendo l'assistenza tecnica e informativa prevista
dall'articolo 9,  invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i
chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui al comma 1, i termini per la formulazione
dell'offerta  o  per  la  comunicazione  della  mancata  offerta sono
sospesi  fino  alla  data  di  ricezione  delle  integrazioni  e  dei
chiarimenti richiesti.