Art. 9.
           Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati

  1.  L'impresa,  nell'adempimento  degli  obblighi  contrattuali  di
correttezza  e  buona  fede,  fornisce al danneggiato ogni assistenza
informativa  e  tecnica  utile per consentire la migliore prestazione
del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del
danno.  Tali  obblighi  comprendono,  in  particolare, oltre a quanto
stabilito  espressamente  dal  contratto,  il  supporto tecnico nella
compilazione  della  richiesta  di  risarcimento, anche ai fini della
quantificazione  dei danni alle cose e ai veicoli, il suo controllo e
l'eventuale  integrazione,  l'illustrazione  e  la  precisazione  dei
criteri di responsabilita' di cui all'allegato A.
  2.  Nel  caso in cui la somma offerta dall'impresa di assicurazione
sia  accettata  dal  danneggiato,  sugli importi corrisposti non sono
dovuti  compensi  per la consulenza o assistenza professionale di cui
si  sia  avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i
danni alla persona.