Art. 10
                    (Gallerie gia' in esercizio)

   1.  11  Gestore,  nel  caso  di  gallerie  che sono gia' aperte al
traffico  alla  data  del  30 aprile 2006, consegna alla Commissione,
entro  dieci  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
decreto, una specifica scheda per ciascuna galleria, asseverata da un
tecnico  qualificato,  contenente  le  caratteristiche e le dotazioni
impiantistiche  allo stato esistenti, ai fini della valutazione della
rispondenza della galleria ai requisiti fissati dall' allegato 2.
   2.  La  Commissione  effettua  le  proprie valutazioni entro il 30
ottobre  2006 per valutare la conformita' della galleria ai requisiti
del presente decreto, con riferimento particolare alla documentazione
di  sicurezza  prevista  dall'allegato  4.  La  Commissione  effettua
ispezioni  a  campione  al  fine  di  verificare la rispondenza delle
schede   asseverate   consegnate   dal  Gestore.  Le  ispezioni  sono
effettuate  dando priorita' alle gallerie con fattore di rischio piu'
elevato  in  relazione  alla  vetusta' dell'opera ed alle statistiche
incidentali,  assicurando  altresi', anche nell'ambito delle funzioni
ispettive  di  cui  all'articolo  11,  l'estensione  progressiva  dei
controlli  di  sicurezza  a  tutte  le  gallerie situate sulle strade
appartenenti   alla   rete   transeuropea  ricadenti  nel  territorio
nazionale,  in  modo  da  garantire  la verifica completa di tutte le
gallerie  nel  piu'  breve  tempo  possibile  e, comunque, in modo da
completare gli interventi di adeguamento entro il 30 aprile 2019.
   3.  Il  Gestore entro il 31 gennaio 2007 propone alla Commissione,
per  ciascuna  galleria  risultata  non  conforme  sulla  base  delle
valutazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2, un piano inteso ad adeguare la
galleria  alle  disposizioni di cui al presente decreto, comprendente
gli  interventi  correttivi che intende realizzare, nonche' i tempi e
il piano finanziario per la loro attuazione.
   4.  La  Commissione  approva gli interventi correttivi o indica le
modifiche da apportare.
   5.  Se  gli interventi correttivi comportano modifiche sostanziali
nella  costruzione  o  nel  funzionamento,  a  completamento  di tali
interventi, viene attuata la procedura prevista dall'allegato 4.
   6.  Il  Ministero  delle  infrastrutture presenta alla Commissione
europea,  entro  il  30  aprile  2007,  una relazione che descrive le
modalita'  di  attuazione  per  conformarsi  ai  requisiti  di cui al
presente  decreto,  le  misure  in  progetto  e,  ove  necessario, le
conseguenze dell'apertura o della chiusura delle principali strade di
accesso alle gallerie.
   7.  I lavori di adeguamento delle gallerie sono realizzati secondo
un  programma  operativo  e  dovranno  essere  completati entro il 30
aprile 2019.
   8.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal
presente  articolo  i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica.