Art. 11 (Funzioni ispettive) 1. La Commissione e' responsabile delle ispezioni, delle valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade appartenenti alla rete transeuropea ricadenti nel territorio nazionale. La Commissione per tali attivita' si avvale di ingegneri, che hanno superato l'esame di qualificazione previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela e controllo dell'uso della strada di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, appartenenti al Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero. 2. La Commissione si avvale di ingegneri del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle materie attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed esodo e alle problematiche di difesa civile, che si avvalgono di collaboratori appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero del interno. 3. Per i trafori internazionali, le relative Commissioni intergovernative possono avvalersi per le ispezioni dei comitati di sicurezza gia' da esse istituiti.