Art. 11 
                        (Funzioni ispettive) 
 
   1.  La  Commissione  e'  responsabile   delle   ispezioni,   delle
valutazioni e dei collaudi per tutte le gallerie situate sulle strade
appartenenti  alla  rete  transeuropea   ricadenti   nel   territorio
nazionale. La Commissione per tali attivita' si avvale di  ingegneri,
che hanno superato l'esame di qualificazione  previsto  dall'articolo
12 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, con particolare riferimento alla funzione di tutela  e
controllo dell'uso della strada di cui all'articolo 11  dello  stesso
decreto, appartenenti al Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,
nonche' all'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle
infrastrutture,  che  si  avvalgono  di  collaboratori   appartenenti
all'Amministrazione centrale e periferica del medesimo Ministero. 
   2. La Commissione si avvale  di  ingegneri  del  Dipartimento  dei
vigili del  fuoco  del  soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,
designati dal Capo del Corpo, con competenza specifica nelle  materie
attinenti all'antincendio, ai piani di evacuazione ed  esodo  e  alle
problematiche di difesa civile, che  si  avvalgono  di  collaboratori
appartenenti all'Amministrazione centrale e periferica del  Ministero
del interno. 
   3.  Per  i  trafori  internazionali,   le   relative   Commissioni
intergovernative possono avvalersi per le ispezioni dei  comitati  di
sicurezza gia' da esse istituiti.