Art. 12 (Ispezioni periodiche) 1. La Commissione verifica che le ispezioni periodiche eseguite dal personale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, vengano effettuate al fine di garantire la conformita' delle gallerie di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, arie disposizioni del presente decreto. 2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive di una galleria non deve superare i sei anni. 3. La Commissione, se in base alla relazione di ispezione, constata che una galleria non e' conforme alle disposizioni di cui al presente decreto, comunica al Gestore ed al Responsabile della sicurezza le misure destinate ad accrescere la sicurezza della galleria. La Commissione definisce le condizioni per il mantenimento in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino al completamento degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra restrizione o condizione pertinente. 4. Qualora le restrizioni per la circolazione abbiano durata superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia giustificato motivo che potrebbero sorgere problemi di ordine pubblico, queste devono essere adottate d'intesa con gli Uffici territoriali del governo competenti. 5. La galleria e' soggetta ad una nuova autorizzazione di esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, nei casi in cui gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali nella costruzione e nel funzionamento, una volta reali7iati tali interventi. 6. I Gestori provvedono a predisporre tutte le misure necessarie allo svolgimento delle ispezioni. 7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.