Art. 12 
                       (Ispezioni periodiche) 
 
   1. La Commissione verifica che le  ispezioni  periodiche  eseguite
dal personale di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, vengano effettuate
al  fine  di  garantire  la  conformita'  delle   gallerie   di   cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, arie disposizioni del presente decreto. 
   2. Il periodo intercorrente fra due ispezioni consecutive  di  una
galleria non deve superare i sei anni. 
   3. La  Commissione,  se  in  base  alla  relazione  di  ispezione,
constata che una galleria non e' conforme alle disposizioni di cui al
presente decreto,  comunica  al  Gestore  ed  al  Responsabile  della
sicurezza le  misure  destinate  ad  accrescere  la  sicurezza  della
galleria. La Commissione definisce le condizioni per il  mantenimento
in esercizio o la riapertura della galleria che si applicheranno fino
al completamento degli interventi correttivi, nonche' qualsiasi altra
restrizione o condizione pertinente. 
   4. Qualora le  restrizioni  per  la  circolazione  abbiano  durata
superiore alle quarantotto ore o qualora si abbia giustificato motivo
che potrebbero sorgere problemi di  ordine  pubblico,  queste  devono
essere adottate d'intesa con  gli  Uffici  territoriali  del  governo
competenti. 
   5.  La  galleria  e'  soggetta  ad  una  nuova  autorizzazione  di
esercizio, secondo la procedura prevista dall'allegato 4, nei casi in
cui gli interventi correttivi comportino modifiche sostanziali  nella
costruzione  e  nel  funzionamento,   una   volta   reali7iati   tali
interventi. 
   6. I Gestori provvedono a predisporre tutte le  misure  necessarie
allo svolgimento delle ispezioni. 
   7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste  dal
presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e  maggiori  oneri
per la finanza pubblica.