Art. 13
                        (Analisi di rischio)

   1.  L'analisi  di  rischio viene effettuata da un soggetto terzo o
funzionalmente  indipendente  dal gestore della galleria, con oneri a
carico del gestore stesso.
   2.  L'analisi  di  cui  al  comma  1  riferita  ad una determinata
galleria  tiene  conto  di  tutti  gli  elementi  inerenti  alle  sue
caratteristiche  progettuali  e  delle  condizioni  del  traffico che
incidono sulla sicurezza e segnatamente le caratteristiche ed il tipo
di  traffico,  la lunghezza e la geometria della galleria, nonche' il
numero previsto di veicoli pesanti in transito giornaliero.
   3.  L'analisi  di rischio deve essere svolta, secondo le modalita'
previste  nell'allegato  3,  per le gallerie esistenti che presentano
carenze rispetto ai requisiti di sicurezza di tipo strutturale di cui
all'allegato   2,   ovvero   per   quelle   gallerie  che  presentano
caratteristiche speciali di cui all'articolo 4, comma 8. L'analisi di
rischio deve dimostrare che opportune misure di sicurezza alternative
o integrative, rispetto a quelle previste dall'allegato 2, siano tali
da  realizzare  condizioni  con  livello  di protezione equivalente o
accresciuta   rispetto   agli   obiettivi   di   sicurezza   definiti
dall'articolo  3,  con  particolare  riferimento alla sicurezza degli
utenti,  del  personale  addetto, dei servizi di soccorso in genere e
dei servizi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   4.  Il  contenuto  ed  i  risultati dell'analisi di rischio devono
essere  inseriti  nella  documentazione  di  sicurezza trasmessa alla
Commissione.
   5.  La  Commissione  provvede  a formare ed a tenere aggiornato il
catalogo  delle analisi di rischio approvate. Il catalogo e' composto
da  due  sezioni,  una  relativa alle verifiche di equivalenza con il
criterio  comparativo,  per  le  gallerie  esistenti  che  presentano
carenze  di  requisiti di sicurezza di tipo strutturale e l'altra per
le analisi integrative delle misure di sicurezza, per le gallerie che
presentano caratteristiche speciali di cui all'articolo 4, comma 8.
   6.  La  Commissione,  in  assenza  di  sufficienti  e  documentate
garanzie  di livello prestazionale, chiede, ove lo ritenga necessario
e   con   oneri  a  carico  del  gestore,  il  collaudo  tecnico  dei
sottosistemi   adottati   come  misure  di  sicurezza  alternative  o
integrative  nelle  analisi  di  rischio  per  la compensazione delle
carenze  di  requisiti  a carattere strutturale, al fine di accertare
l'affidabilita'   e   l'efficienza,   che   caratterizzano   la  loro
prestazione.