Art. 14 ( Deroghe per innovazioni tecniche) 1. La Commissione accorda ove lo ritenga, sulla base di una domanda debitamente documentata del Gestore, deroghe ai requisiti prescritti dal presente decreto, allo scopo di consentire l'installazione e l'uso di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o l'utilizzo di procedure di sicurezza innovative, atti a fornire un livello equivalente o piu' elevato di protezione rispetto alle tecnologie previste dal presente decreto. 2. Se la Commissione intende concedere la deroga, il Ministero delle infrastrutture trasmette previamente alla Commissione europea domanda di deroga comprendente l'istruttoria predisposta e la richiesta con la documentazione fornita dal Gestore della galleria, nonche' il parere della Commissione. 3. La deroga deve intendersi assentita se, entro quattro mesi dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di cui al comma 2, la Commissione europea e gli altri Stati membri non formulano obiezioni. 4. La Commissione notifica al Gestore la decisione negativa o le proposte della Commissione europea adottate sulla base delle obiezioni formulate dagli altri Stati membri.