Art. 14
                 ( Deroghe per innovazioni tecniche)

   1.  La  Commissione  accorda  ove  lo  ritenga,  sulla base di una
domanda  debitamente  documentata  del  Gestore, deroghe ai requisiti
prescritti   dal   presente   decreto,   allo   scopo  di  consentire
l'installazione  e l'uso di equipaggiamenti di sicurezza innovativi o
l'utilizzo  di  procedure  di sicurezza innovative, atti a fornire un
livello  equivalente  o  piu'  elevato  di  protezione  rispetto alle
tecnologie previste dal presente decreto.
   2.  Se  la  Commissione  intende concedere la deroga, il Ministero
delle  infrastrutture  trasmette previamente alla Commissione europea
domanda   di  deroga  comprendente  l'istruttoria  predisposta  e  la
richiesta  con  la documentazione fornita dal Gestore della galleria,
nonche' il parere della Commissione.
   3.  La  deroga  deve  intendersi  assentita se, entro quattro mesi
dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di
cui  al  comma 2, la Commissione europea e gli altri Stati membri non
formulano obiezioni.
   4.  La  Commissione notifica al Gestore la decisione negativa o le
proposte   della   Commissione  europea  adottate  sulla  base  delle
obiezioni formulate dagli altri Stati membri.