Art. 15 (Relazioni periodiche) 1. La Commissione compila ogni due anni relazioni sugli eventuali incendi verificatisi nelle gallerie e sugli incidenti recanti pericolo per la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie, nonche' sulla frequenza e sulle cause di tali incidenti, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, valuta e fornisce informazioni sul ruolo effettivo e sull' efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza. 2. Il Ministero delle infrastrutture trasmette le relazioni di cui al comma 1 alla Commissione europea entro la fine di settembre dell'anno seguente al periodo oggetto della relazione. 3. Il Ministero delle infrastrutture elabora, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un piano comprendente un programma per l'applicazione progressiva delle disposizioni del presente decreto alle gallerie gia' in esercizio di cui all'articolo 10 e lo notifica entro il 30 ottobre 2006 alla Commissione europea Successivamente, il Ministero informa la Commissione europea ogni due anni sullo stato di attuazione del piano e sugli eventuali adeguamenti, fino al 30 aprile 2019. 4. Il Ministro delle infrastrutture presenta annualmente una relazione al Parlamento sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell' anno successivo, sulla base di priorita' connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosita' delle gallerie. La prima relazione e' trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2007.