Art. 15
                       (Relazioni periodiche)

   1.  La Commissione compila ogni due anni relazioni sugli eventuali
incendi   verificatisi  nelle  gallerie  e  sugli  incidenti  recanti
pericolo  per  la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie,
nonche'  sulla  frequenza e sulle cause di tali incidenti, sentito il
Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco  del  soccorso pubblico e della
difesa  civile,  valuta e fornisce informazioni sul ruolo effettivo e
sull' efficacia delle infrastrutture e delle misure di sicurezza.
   2. Il Ministero delle infrastrutture trasmette le relazioni di cui
al  comma  1  alla  Commissione  europea  entro  la fine di settembre
dell'anno seguente al periodo oggetto della relazione.
   3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  elabora,  con le risorse
umane,  strumentali  e finanziarie disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato,   un   piano  comprendente  un  programma  per  l'applicazione
progressiva  delle  disposizioni  del  presente decreto alle gallerie
gia'  in  esercizio  di cui all'articolo 10 e lo notifica entro il 30
ottobre  2006  alla Commissione europea Successivamente, il Ministero
informa   la  Commissione  europea  ogni  due  anni  sullo  stato  di
attuazione del piano e sugli eventuali adeguamenti, fino al 30 aprile
2019.
   4.  Il  Ministro  delle  infrastrutture  presenta  annualmente una
relazione  al  Parlamento  sugli  interventi  di adeguamento posti in
essere  nel  corso  dell'anno e su quelli che si intendono realizzare
nell' anno successivo, sulla base di priorita' connesse al volume del
traffico  ed  alla  potenziale pericolosita' delle gallerie. La prima
relazione e' trasmessa al Parlamento entro il 30 giugno 2007.