Art. 16 
                             (Sanzioni) 
 
   1.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore
il quale: 
    a) non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi
1 e 2; 
    b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed  il  suo
sostituto. 
   2.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da diecimila euro  a  cinquantamila  euro  il  Gestore  il
quale: 
    a)  ometta  di  redigere  o  trasmettere  il  rapporto   di   cui
all'articolo 5, comma 3; 
    b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo
5, comma 4; 
    c) ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi
1, 3 e 5. 
   3.  E'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il  responsabile
della sicurezza il quale  ometta  di  esercitare  le  funzioni  e  le
mansioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente  decreto.  Alla
stessa sanzione e'  soggetto  il  sostituto  del  responsabile  della
sicurezza il quale, nei casi  di  indisponibilita'  del  responsabile
della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo. 
   4. Le sanzioni sono  irrogate  dal  Direttore  del  Provveditorato
regionale ed interregionale per le  opere  pubbliche  competente  per
territorio. 
   5.  Al  procedimento  sanzionatorio  si   applicano,   in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre  1981,  n.
689.