Art. 16 (Sanzioni) 1. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquantamila euro a centocinquantamila euro il Gestore il quale: a) non adotti le misure di sicurezza di cui all'articolo 3, commi 1 e 2; b) ometta di nominare il responsabile della sicurezza ed il suo sostituto. 2. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a cinquantamila euro il Gestore il quale: a) ometta di redigere o trasmettere il rapporto di cui all'articolo 5, comma 3; b) ometta di trasmettere la relazione tecnica di cui all'articolo 5, comma 4; c) ometta di curare gli adempimenti di cui all'articolo 10, commi 1, 3 e 5. 3. E' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a venticinquemila euro il responsabile della sicurezza il quale ometta di esercitare le funzioni e le mansioni di cui all'articolo 6, comma 3, del presente decreto. Alla stessa sanzione e' soggetto il sostituto del responsabile della sicurezza il quale, nei casi di indisponibilita' del responsabile della sicurezza, ometta di svolgere i compiti di quest'ultimo. 4. Le sanzioni sono irrogate dal Direttore del Provveditorato regionale ed interregionale per le opere pubbliche competente per territorio. 5. Al procedimento sanzionatorio si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.