Art. 2
                            (Definizioni)

   1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a)  "rete  stradale transeuropea": la rete stradale definita alla
sezione   2   dell'allegato  I  della  decisione  n.  1692/96/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata
da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione;
    b)  "servizio  di  pronto  intervento":  tutti  i servizi locali,
pubblici  o  privati,  o  prestati  dal  personale  di  servizio alla
galleria,  che  intervengono in caso di incidente, compresi i servizi
di polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso;
    c)  "lunghezza  della  galleria":  la  lunghezza  della corsia di
circolazione  piu'  estesa,  misurata  tenendo  conto  della parte di
galleria continuativamente chiusa su quattro lati;
    d)  "Commissione":  la Commissione permanente per le gallerie, di
cui all'articolo 4;
    e) "Gestore": il Gestore della galleria, di cui all'articolo 5.
   2.  Nell'allegato 1 - Glossario, sono riportate le definizioni dei
principali  termini  che  compaiono  nel  testo  del  decreto e degli
allegati.