Art. 2 (Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "rete stradale transeuropea": la rete stradale definita alla sezione 2 dell'allegato I della decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, ed illustrata da carte geografiche o descritta nell'allegato II di tale decisione; b) "servizio di pronto intervento": tutti i servizi locali, pubblici o privati, o prestati dal personale di servizio alla galleria, che intervengono in caso di incidente, compresi i servizi di polizia, i vigili del fuoco e le squadre di soccorso; c) "lunghezza della galleria": la lunghezza della corsia di circolazione piu' estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati; d) "Commissione": la Commissione permanente per le gallerie, di cui all'articolo 4; e) "Gestore": il Gestore della galleria, di cui all'articolo 5. 2. Nell'allegato 1 - Glossario, sono riportate le definizioni dei principali termini che compaiono nel testo del decreto e degli allegati.