Art. 3
                        (Misure di sicurezza)

   1.  I  Gestori  delle gallerie provvedono affinche' le gallerie di
loro  competenza,  rientranti  nel campo di applicazione del presente
decreto,   soddisfino   i   requisiti  minimi  di  sicurezza  di  cui
all'allegato 2.
   2. Qualora determinati requisiti strutturali di cui all'allegato 2
possano  essere soddisfatti unicamente tramite soluzioni tecniche che
non  sono  realizzabili  o  che  lo  sono  soltanto  a  un  costo non
proporzionato,   i   Gestori   propongono  alla  Commissione  di  cui
all'articolo  4  la  realizzazione  di misure di riduzione dei rischi
come  soluzione  alternativa  a  tali  requisiti,  purche'  le misure
alternative si traducano in una protezione equivalente o accresciuta.
L'efficacia  di  tali  misure  deve  essere  dimostrata  mediante  un
progetto  di sicurezza contenente un'analisi di rischio effettuata in
conformita'   alle   disposizioni  del  successivo  articolo  13.  Il
Ministero  delle  infrastrutture informa la Commissione europea delle
misure  di  riduzione  dei  rischi  approvate dalla Commissione, come
soluzione  alternativa, motivando la sua decisione. Il presente comma
non si applica alle gallerie che si trovano allo stato di progetto di
cui all'articolo 8.