Art. 4 
              (Commissione permanente per le gallerie) 
 
  1. Le funzioni di autorita' amministrativa previste nella direttiva
2004/54/CE per tutte le  gallerie  situate  sulla  rete  transeuropea
ricadente nel territorio nazionale sono esercitate dalla  Commissione
istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  2.  La  Commissione  e'  composta  dal  Presidente  della   sezione
competente del  Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  la
presiede, da un rappresentante  del  Ministero  delle  infrastrutture
designato dal  Ministro,  da  un  rappresentante  del  Ministero  dei
trasporti designato dal Ministro, da un rappresentante del  Ministero
dell'interno  designato  dal  Ministro,  da  un  rappresentante   del
Dipartimento della protezione civile, da tre componenti del Consiglio
superiore  dei  lavori  pubblici.  La  Commissione  e'  nominata  con
provvedimento del  Presidente  del  Consiglio  superiore  dei  lavori
pubblici e dura in carica quattro anni. 
  3. La Commissione assicura il rispetto  da  parte  dei  Gestori  di
tutti gli  aspetti  di  sicurezza  di  una  galleria,  emanando,  ove
necessario, disposizioni volte a garantirne l'osservanza. 
  4. Per i trafori internazionali ricadenti nella rete  transeuropea,
tali funzioni sono svolte dalle relative Commissioni intergovernative
che si avvalgono anche dei comitati di sicurezza  gia'  dalle  stesse
istituiti. Nel caso in  cui  esistano  due  autorita'  amministrative
distinte, le decisioni di  ciascuna  di  esse,  nell'esercizio  delle
rispettive competenze e responsabilita' relative alla sicurezza della
galleria, sono adottate previo accordo dell'altra autorita'. 
  5. La Commissione approva i progetti per l'attuazione delle  misure
di sicurezza di cui all'articolo  3  predisposti  dal  Gestore  della
galleria ed effettua le ispezioni, le valutazioni ed  i  collaudi  di
cui all'articolo 11. 
  6. La Commissione provvede alla messa in  servizio  delle  gallerie
non aperte al  traffico  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, secondo le modalita' fissate nell' allegato 4. 
  7. La Commissione garantisce  che  il  Gestore  svolga  i  seguenti
compiti: 
    a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e
dei controlli delle gallerie ed individuazione dei  provvedimenti  di
sicurezza conseguenti; 
    b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi,  inclusi  i
piani di intervento in caso di emergenza, per fornire  formazione  ed
equipaggiamento ai servizi di pronto intervento; 
    c) definizione delle procedure per la chiusura immediata  di  una
galleria in caso di emergenza; 
    d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi. 
  8.  La   Commissione   individua   le   gallerie   che   presentano
caratteristiche speciali e per le quali occorre prevedere  misure  di
sicurezza integrative o un equipaggiamento complementare. 
  9. La Commissione provvede inoltre a valutare gli  aggiornamenti  e
le eventuali proposte di nuove metodologie  di  analisi  di  rischio,
nonche' gli ulteriori requisiti di  sicurezza,  in  coerenza  con  le
prescrizioni dettate dall'allegato 2. 
  10. La Commissione puo' sospendere o limitare  l'esercizio  di  una
galleria se i requisiti di sicurezza non sono rispettati e  specifica
le condizioni per ristabilire le situazioni di traffico normali. Tale
provvedimento, qualora comporti  gravi  e  lunghe  perturbazioni  del
traffico, sara' adottato d'intesa  con  gli  uffici  territoriali  di
governo competenti e dovra' anche indicare i percorsi alternativi. 
  11. La Commissione si avvale delle competenze e dell'organizzazione
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con oneri a  carico  dei
Gestori.