Art. 5 (Gestore della galleria) 1. Il Gestore, per ciascuna delle gallerie cui si applica il presente decreto e che si trovano nella fase di progettazione, di costruzione o di funzionamento, e' individuato rispettivamente nell'ANAS, per le strade in gestione diretta, e nelle Societa' concessionarie, per quelle affidate in concessione. 2. Il Gestore per i trafori internazionali ricadenti nella rete transeuropea e' individuato dalle rispettive Commissioni intergovernative che lo comunicano al Ministero delle infrastrutture. 3. Il Gestore redige un rapporto per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria e che possono incidere sulla sicurezza. Il rapporto e' trasmesso al Responsabile della sicurezza di cui all'articolo 6, alla Commissione, ai servizi di pronto intervento interessati, al Comando provinciale ed alla Direzione regionale dei vigili del fuoco competenti per territorio, entro il termine massimo di un mese dalla data in cui si e' prodotto l'incidente o l'evento di rilievo. 4. Se in esito ad una specifica indagine tecnica viene stilata una relazione che analizza le circostanze in cui si e' prodotto l'incidente o l'evento di rilievo di cui al comma 3 o le conclusioni che se ne possono trarre, il Gestore della galleria la trasmette al Responsabile della sicurezza, alla Commissione ed ai servizi di pronto intervento, entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha ricevuta.