Art. 5
                      (Gestore della galleria)

   1.  Il  Gestore,  per  ciascuna  delle  gallerie cui si applica il
presente  decreto  e  che  si trovano nella fase di progettazione, di
costruzione   o  di  funzionamento,  e'  individuato  rispettivamente
nell'ANAS,  per  le  strade  in  gestione  diretta,  e nelle Societa'
concessionarie, per quelle affidate in concessione.
   2.  Il  Gestore  per i trafori internazionali ricadenti nella rete
transeuropea    e'    individuato    dalle   rispettive   Commissioni
intergovernative che lo comunicano al Ministero delle infrastrutture.
   3.  Il Gestore redige un rapporto per tutti gli incidenti o eventi
di  rilievo  che si verificano in una galleria e che possono incidere
sulla  sicurezza.  Il  rapporto  e'  trasmesso  al Responsabile della
sicurezza  di  cui  all'articolo  6,  alla Commissione, ai servizi di
pronto   intervento  interessati,  al  Comando  provinciale  ed  alla
Direzione  regionale  dei vigili del fuoco competenti per territorio,
entro  il termine massimo di un mese dalla data in cui si e' prodotto
l'incidente o l'evento di rilievo.
   4. Se in esito ad una specifica indagine tecnica viene stilata una
relazione   che  analizza  le  circostanze  in  cui  si  e'  prodotto
l'incidente  o l'evento di rilievo di cui al comma 3 o le conclusioni
che  se  ne possono trarre, il Gestore della galleria la trasmette al
Responsabile  della  sicurezza,  alla  Commissione  ed  ai servizi di
pronto  intervento,  entro un mese dalla data in cui egli stesso l'ha
ricevuta.