Art. 6
                   (Responsabile della sicurezza)

   1.  Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della
sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione
e  che  coordina  tutte  le  misure  di prevenzione e di salvaguardia
dirette  a  garantire  la  sicurezza  degli utenti e del personale di
esercizio.  Per  le  gallerie  gia'  aperte  al traffico alla data di
pubblicazione   del   presente   decreto,   il  Gestore  effettua  la
designazione  del  responsabile  della sicurezza e ne comunica, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il  nominativo  corredato da documentato curriculum alla Commissione,
che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione.
   2.  Il  Responsabile  della  sicurezza  deve  possedere adeguata e
pluriennale  esperienza  e  puo'  essere un libero professionista, un
membro  del  personale  del  gestore  della galleria o dei servizi di
pronto  intervento,  opera  in piena autonomia per tutte le questioni
attinenti  alla  sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a
tali  questioni,  non  soggiace  ad  alcuna  istruzione o indicazione
vincolante,  da  parte  del  Gestore  della galleria o, se lavoratore
dipendente,  dal  datore  di lavoro. Il responsabile della sicurezza,
previa  accettazione  da  parte della Commissione, puo' esercitare le
sue  funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti
nello  stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un
sostituto   del   Responsabile   della  sicurezza,  che  deve  essere
preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere
in  grado  di  partecipare  alle  fasi  delle  emergenze, nei casi di
indisponibilita'  del  Responsabile, con pari livello di competenza e
conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria.
   3.  Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni
seguenti:
    a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e
partecipa alla preparazione dei piani operativi;
    b)   partecipa   alla   pianificazione,   all'attuazione  e  alla
valutazione degli interventi di emergenza;
    c)  partecipa  alla  definizione  dei  piani di sicurezza e delle
specifiche    della    struttura,   degli   equipaggiamenti   e   del
funzionamento,  sia  nel  caso  di  gallerie  nuove  sia  nel caso di
modifica di gallerie esistenti;
    d)  verifica  che il personale di esercizio e i servizi di pronto
intervento   vengano   formati   e  partecipa  all'organizzazione  di
esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno;
    e)  viene  consultato  sulla  messa  in servizio della struttura,
sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie;
    f)  verifica,  attraverso visite periodiche, che siano effettuate
la   manutenzione   e   le   riparazioni   della  struttura  e  degli
equipaggiamenti delle gallerie;
    g)  partecipa  alla  valutazione  di  ogni  incidente o evento di
rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.