Art. 6 (Responsabile della sicurezza) 1. Il Gestore designa per ciascuna galleria un Responsabile della sicurezza che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione e che coordina tutte le misure di prevenzione e di salvaguardia dirette a garantire la sicurezza degli utenti e del personale di esercizio. Per le gallerie gia' aperte al traffico alla data di pubblicazione del presente decreto, il Gestore effettua la designazione del responsabile della sicurezza e ne comunica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il nominativo corredato da documentato curriculum alla Commissione, che si esprime entro tre mesi dalla data della comunicazione. 2. Il Responsabile della sicurezza deve possedere adeguata e pluriennale esperienza e puo' essere un libero professionista, un membro del personale del gestore della galleria o dei servizi di pronto intervento, opera in piena autonomia per tutte le questioni attinenti alla sicurezza nelle gallerie stradali e, relativamente a tali questioni, non soggiace ad alcuna istruzione o indicazione vincolante, da parte del Gestore della galleria o, se lavoratore dipendente, dal datore di lavoro. Il responsabile della sicurezza, previa accettazione da parte della Commissione, puo' esercitare le sue funzioni e assolvere le sue mansioni per piu' gallerie ricadenti nello stesso ambito territoriale. Il Gestore deve designare anche un sostituto del Responsabile della sicurezza, che deve essere preventivamente accettato dalla Commissione. Il sostituto deve essere in grado di partecipare alle fasi delle emergenze, nei casi di indisponibilita' del Responsabile, con pari livello di competenza e conoscenza dei vari aspetti attinenti alla specifica galleria. 3. Il Responsabile della sicurezza assolve le funzioni e mansioni seguenti: a) assicura il coordinamento con i servizi di pronto intervento e partecipa alla preparazione dei piani operativi; b) partecipa alla pianificazione, all'attuazione e alla valutazione degli interventi di emergenza; c) partecipa alla definizione dei piani di sicurezza e delle specifiche della struttura, degli equipaggiamenti e del funzionamento, sia nel caso di gallerie nuove sia nel caso di modifica di gallerie esistenti; d) verifica che il personale di esercizio e i servizi di pronto intervento vengano formati e partecipa all'organizzazione di esercitazioni svolte a intervalli regolari non superiori ad un anno; e) viene consultato sulla messa in servizio della struttura, sugli equipaggiamenti e sul funzionamento delle gallerie; f) verifica, attraverso visite periodiche, che siano effettuate la manutenzione e le riparazioni della struttura e degli equipaggiamenti delle gallerie; g) partecipa alla valutazione di ogni incidente o evento di rilievo ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4.