Art. 7
              (Notifica dell'autorita' per le gallerie)

   1.  Il  Ministero  delle  infrastrutture notifica alla Commissione
europea  il nome e l'indirizzo della Commissione il giorno successivo
alla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Nel caso di
modifiche di tali dati, lo stesso Ministero ne informa la Commissione
europea entro novanta giorni.