Art. 9
(Gallerie il cui progetto  preliminare e' gia' stato approvato ma che
                 non sono ancora aperte al traffico)

   1.  La Commissione valuta la conformita' con i requisiti di cui al
presente  decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di
sicurezza  prevista  dall'allegato  4,  di  tutte  le gallerie il cui
progetto  preliminare  e'  gia' stato approvato ma che non sono state
aperte al traffico entro il 1° maggio 2006.
   2.  La  Commissione,  se  accerta che una galleria non e' conforme
alle  disposizioni  del  presente  decreto,  comunica  al  Gestore la
necessita'   di  adottare  le  pertinenti  misure  per  aumentare  la
sicurezza e ne informa il Responsabile della sicurezza.
   3.  In  tal  caso  la  galleria  e'  messa in esercizio secondo la
procedura prevista dall'allegato 4.
   4.  Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal
presente  articolo  i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri
per la finanza pubblica.