Art. 9 (Gallerie il cui progetto preliminare e' gia' stato approvato ma che non sono ancora aperte al traffico) 1. La Commissione valuta la conformita' con i requisiti di cui al presente decreto, con un particolare riguardo alla documentazione di sicurezza prevista dall'allegato 4, di tutte le gallerie il cui progetto preliminare e' gia' stato approvato ma che non sono state aperte al traffico entro il 1° maggio 2006. 2. La Commissione, se accerta che una galleria non e' conforme alle disposizioni del presente decreto, comunica al Gestore la necessita' di adottare le pertinenti misure per aumentare la sicurezza e ne informa il Responsabile della sicurezza. 3. In tal caso la galleria e' messa in esercizio secondo la procedura prevista dall'allegato 4. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo i gestori provvedono senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.