Art. 2. Determinazione dei redditi 1. Il reddito dei soggetti non residenti, da imputare in misura percentuale ai soggetti partecipanti residenti, e' costituito dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente anche in assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul reddito, ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei componenti positivi presuntivamente ritraibili dagli elementi dell'attivo patrimoniale del soggetto non residente. 2. La determinazione in via presuntiva dei componenti positivi si ottiene applicando al valore degli elementi dell'attivo di seguito indicati, anche se detenuti in locazione finanziaria, i corrispondenti coefficienti di redditivita': a) beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del citato testo unico, anche se classificati nelle immobilizzazioni finanziarie: 1 per cento; b) crediti: 1 per cento; c) immobilizzazioni costituite da beni immobili e beni di cui articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per cento; d) altre immobilizzazioni: 15 per cento. 3. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, l'utile lordo di bilancio e la congruita' dei valori degli elementi dell'attivo, devono essere attestati da uno o piu' soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
Note all'art. 2: - Si trascrive il testo dell'art. 85, comma 1, del citato D.P.R. n. 917 del 1986: «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi: a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di societa' ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell'art. 44; d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'art. 44 emessi da societa' ed enti di cui all'art. 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa; f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere; g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto; h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.». - Per il riferimento all'art. 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si vedano le note alle premesse. - Per il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, si vedano le note alle premesse.