Art. 2.
                     Determinazione dei redditi
  1. Il  reddito  dei  soggetti  non residenti, da imputare in misura
percentuale   ai   soggetti  partecipanti  residenti,  e'  costituito
dall'utile risultante dal bilancio redatto dal soggetto non residente
anche  in  assenza di un obbligo di legge, al lordo delle imposte sul
reddito,  ovvero, se maggiore, dal reddito risultante dalla somma dei
componenti   positivi   presuntivamente   ritraibili  dagli  elementi
dell'attivo patrimoniale del soggetto non residente.
  2. La  determinazione  in via presuntiva dei componenti positivi si
ottiene  applicando  al  valore degli elementi dell'attivo di seguito
indicati,   anche   se   detenuti   in   locazione   finanziaria,   i
corrispondenti coefficienti di redditivita':
    a) beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettera c), d) ed e) del
citato  testo  unico,  anche  se  classificati nelle immobilizzazioni
finanziarie: 1 per cento;
    b) crediti: 1 per cento;
    c) immobilizzazioni  costituite  da  beni  immobili e beni di cui
articolo 8-bis,  comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: 4 per
cento;
    d) altre immobilizzazioni: 15 per cento.
  3. Ai  fini  dell'applicazione  dei  commi 1  e 2, l'utile lordo di
bilancio  e  la  congruita'  dei  valori  degli elementi dell'attivo,
devono  essere attestati da uno o piu' soggetti iscritti nel registro
dei  revisori  contabili  istituito  ai sensi del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 88.
 
          Note all'art. 2:
              - Si  trascrive  il  testo  dell'art.  85, comma 1, del
          citato D.P.R. n. 917 del 1986:
              «Art. 85 (Ricavi). - 1. Sono considerati ricavi:
                a) i  corrispettivi  delle  cessioni  di beni e delle
          prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio
          e' diretta l'attivita' dell'impresa;
                b) i  corrispettivi delle cessioni di materie prime e
          sussidiarie,  di  semilavorati  e  di  altri  beni  mobili,
          esclusi  quelli  strumentali,  acquistati  o  prodotti  per
          essere impiegati nella produzione;
                c) i  corrispettivi  delle cessioni di azioni o quote
          di  partecipazioni,  anche  non rappresentate da titoli, al
          capitale  di  societa'  ed enti di cui all'art. 73, che non
          costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,  diverse  da
          quelle cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se  non  rientrano  fra  i  beni  al cui scambio e' diretta
          l'attivita'  dell'impresa.  Se le partecipazioni sono nelle
          societa' o enti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), si
          applica il comma 2 dell'art. 44;
                d) i   corrispettivi   delle  cessioni  di  strumenti
          finanziari  similari  alle  azioni  ai  sensi  dell'art. 44
          emessi  da  societa'  ed  enti  di cui all'art. 73, che non
          costituiscono   immobilizzazioni  finanziarie,  diversi  da
          quelli cui si applica l'esenzione di cui all'art. 87, anche
          se  non  rientrano  fra  i  beni  al cui scambio e' diretta
          l'attivita' dell'impresa;
                e) i  corrispettivi  delle cessioni di obbligazioni e
          di  altri  titoli  in serie o di massa diversi da quelli di
          cui  alla  lettere c) e d) precedenti che non costituiscono
          immobilizzazioni  finanziarie, anche se non rientrano fra i
          beni al cui scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa;
                f) le indennita' conseguite a titolo di risarcimento,
          anche   in   forma   assicurativa,  per  la  perdita  o  il
          danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;
                g) i  contributi  in  denaro,  o il valore normale di
          quelli,  in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione
          in base a contratto;
                h) i  contributi  spettanti  esclusivamente  in conto
          esercizio a norma di legge.».
              - Per  il  riferimento  all'art.  8-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972, n. 633, si
          vedano le note alle premesse.
              - Per  il riferimento al decreto legislativo 27 gennaio
          1992, n. 88, si vedano le note alle premesse.