Art. 3.
                Imputazione e tassazione dei redditi
  1. I  redditi  determinati  ai  sensi  dell'articolo 2,  convertiti
secondo  il cambio del giorno di chiusura dell'esercizio o periodo di
gestione   dell'impresa,   societa'   o   ente  non  residente,  sono
assoggettati   a   tassazione   separata  dai  soggetti  partecipanti
residenti,  nel  periodo  d'imposta  in  corso  alla data di chiusura
dell'esercizio  o  periodo  di gestione dell'impresa, societa' o ente
non  residente,  con  l'aliquota  media  di  tassazione  del  reddito
complessivo netto, comunque non inferiore al 27 per cento.
  2. Dall'imposta  determinata  ai sensi del comma 1, sono ammesse in
detrazione,  ai  sensi dell'articolo 165 del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  le  imposte  sui  redditi pagate all'estero a
titolo   definitivo   dal   soggetto   non   residente,   in   misura
corrispondente  alla  quota di partecipazione agli utili del soggetto
residente.
  3. Gli  utili distribuiti dal soggetto non residente non concorrono
a  formare il reddito complessivo del soggetto partecipante residente
per  la quota corrispondente all'ammontare dei redditi assoggettati a
tassazione  separata  ai sensi del comma 1. In caso di partecipazione
all'utile  per  il tramite di soggetti non residenti, le disposizioni
del  precedente  periodo  si  applicano  agli  utili  distribuiti dal
soggetto  non  residente  direttamente partecipato; a questi effetti,
detti   utili   si  presumono  prioritariamente  formati  con  quelli
conseguiti  dall'impresa,  societa' o ente, localizzato nello stato o
territorio    con   regime   fiscale   privilegiato   che   risultino
precedentemente  posti in distribuzione. Le imposte pagate all'estero
a  titolo  definitivo dal soggetto partecipante riferibili agli utili
che   non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  ai  sensi  dei
precedenti  periodi, costituiscono credito d'imposta nei limiti delle
imposte  complessivamente  applicate  a titolo di tassazione separata
ridotte delle somme ammesse in detrazione ai sensi del comma 2.
  4. Il  costo della partecipazione nell'impresa, societa' o ente non
residente  e' aumentato dei redditi imputati ai sensi dell'articolo 1
e  diminuito,  fino  a  concorrenza  di  tali  redditi,  degli  utili
distribuiti.