Art. 5. Interpello 1. I soggetti partecipanti residenti possono ottenere la disapplicazione della disciplina dell'articolo 168 del citato testo unico delle imposte sui redditi, producendo istanza d'interpello volta a dimostrare la sussistenza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 167. Ai fini della risposta positiva da parte dell'amministrazione finanziaria rileva, in particolare, la circostanza che l'impresa, la societa' o l'ente non residente svolge effettivamente un'attivita' commerciale, ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, come sua principale attivita' nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attivita' oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero la circostanza che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. 2. All'esercizio dell'interpello di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.
Note all'art. 5: - Per il riferimento agli articoli 167 e 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo unico sulle imposte dei redditi, si vedano, rispettivamente le note alle premesse e le note al titolo. - Si trascrive il testo dell'art. 2195 codice civile: «Art. 2195 (Imprenditori soggetti a registrazione). - Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un'attivita' industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un'attivita' intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un'attivita' di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un'attivita' bancaria o assicurativa; 5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivita' e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivita' indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.». - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, n. 429, recante il regolamento concernente le disposizioni in materia di tassazione dei redditi di imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-bis, comma 8, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: «Art. 5 (Interpello). - 1. Ai fini del comma 5 dell'art. 127-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'interpello, corredato degli elementi necessari ai fini della disapplicazione della norma di cui al citato art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e' rivolto alla Agenzia delle entrate - Direzione centrale per la normativa e il contenzioso, per il tramite della Direzione regionale per le entrate competente per territorio. 2. La risposta e' resa con atto espresso, entro centoventi giorni, ovvero per le imprese gia' operanti nei Paesi di cui al citato art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 entro centottanta giorni, decorrenti dalla data di consegna o di ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio. Decorso il termine senza un atto espresso, la risposta si intende comunque resa positivamente nel senso della non applicazione delle disposizioni di cui all'art. 127-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al caso che forma oggetto dell'interpello. 3. Ai fini della risposta positiva rileva in particolare, nei riguardi del soggetto controllante autore dell'interpello, il fatto che l'impresa, la societa' o l'ente non residente svolge effettivamente un'attivita' commerciale, ai sensi dell'art. 2195 del codice civile, come sua principale attivita' nello Stato o nel territorio con regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una struttura organizzativa idonea allo svolgimento della citata attivita' oppure alla sua autonoma preparazione e conclusione, ovvero il fatto che i redditi conseguiti da tali soggetti sono prodotti in misura non inferiore al 75 per cento in altri Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 127-bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Ai fini della medesima risposta positiva, nel caso di cui all'art. 1, comma 1, ultimo periodo, del presente regolamento, rileva anche il fatto che i redditi della stabile organizzazione risultano sottoposti integralmente a tassazione ordinaria nello Stato o territorio in cui ha sede l'impresa, la societa' o l'ente partecipato. 4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, recante regolamento concernente l'esercizio dell'interpello e l'obbligo di risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.».