Art. 5.
                             Interpello
  1. I   soggetti   partecipanti   residenti   possono   ottenere  la
disapplicazione  della  disciplina dell'articolo 168 del citato testo
unico  delle  imposte  sui  redditi,  producendo istanza d'interpello
volta   a  dimostrare  la  sussistenza  dei  requisiti  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 167. Ai fini della risposta
positiva   da   parte  dell'amministrazione  finanziaria  rileva,  in
particolare,  la  circostanza che l'impresa, la societa' o l'ente non
residente  svolge  effettivamente  un'attivita' commerciale, ai sensi
dell'articolo 2195  del  codice civile, come sua principale attivita'
nello  Stato  o  nel  territorio  con regime fiscale privilegiato nel
quale   ha   sede,   con  una  struttura  organizzativa  idonea  allo
svolgimento   della   citata   attivita'  oppure  alla  sua  autonoma
preparazione  e  conclusione,  ovvero  la  circostanza  che i redditi
conseguiti  dal  soggetto  non  residente sono prodotti in misura non
inferiore  al  75  per  cento  in  altri Stati o territori diversi da
quelli  di  cui  al citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze   21 novembre   2001,   ed  ivi  sottoposti  integralmente  a
tassazione ordinaria.
  2. All'esercizio  dell'interpello di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 21 novembre 2001, n. 429.
 
          Note all'art. 5:
              - Per  il  riferimento  agli  articoli 167  e  168  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917, recante approvazione del testo unico sulle imposte
          dei  redditi,  si  vedano,  rispettivamente  le  note  alle
          premesse e le note al titolo.
              - Si trascrive il testo dell'art. 2195 codice civile:
              «Art.  2195  (Imprenditori soggetti a registrazione). -
          Sono  soggetti  all'obbligo  dell'iscrizione,  nel registro
          delle imprese gli imprenditori che esercitano:
                1)  un'attivita'  industriale diretta alla produzione
          di beni o di servizi;
                2)  un'attivita' intermediaria nella circolazione dei
          beni;
                3)  un'attivita'  di trasporto per terra, per acqua o
          per aria;
                4) un'attivita' bancaria o assicurativa;
                5) altre attivita' ausiliarie delle precedenti.
              Le  disposizioni della legge che fanno riferimento alle
          attivita'  e  alle imprese commerciali si applicano, se non
          risulta  diversamente,  a  tutte  le  attivita' indicate in
          questo articolo e alle imprese che le esercitano.».
              - Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del decreto
          del  Ministero  dell'economia  e  delle finanze 21 novembre
          2001,   n.  429,  recante  il  regolamento  concernente  le
          disposizioni  in  materia  di  tassazione  dei  redditi  di
          imprese estere partecipate in attuazione dell'art. 127-bis,
          comma 8,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917:
              «Art.   5  (Interpello).  -  1.  Ai  fini  del  comma 5
          dell'art.   127-bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   22 dicembre   1986,   n.   917,  l'interpello,
          corredato   degli   elementi   necessari   ai   fini  della
          disapplicazione  della norma di cui al citato art. 127-bis,
          comma 4,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
          917  del  1986  e'  rivolto  alla  Agenzia  delle entrate -
          Direzione  centrale  per la normativa e il contenzioso, per
          il   tramite  della  Direzione  regionale  per  le  entrate
          competente per territorio.
              2. La   risposta  e'  resa  con  atto  espresso,  entro
          centoventi  giorni, ovvero per le imprese gia' operanti nei
          Paesi  di  cui  al  citato art. 127-bis, comma 4, del testo
          unico  delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
          Presidente   della   Repubblica   n.  917  del  1986  entro
          centottanta  giorni, decorrenti dalla data di consegna o di
          ricezione dell'istanza di interpello da parte dell'ufficio.
          Decorso  il  termine senza un atto espresso, la risposta si
          intende  comunque  resa  positivamente  nel senso della non
          applicazione  delle  disposizioni  di cui all'art. 127-bis,
          comma 1,   del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986,  n.  917,  al  caso  che  forma  oggetto
          dell'interpello.
              3. Ai   fini   della   risposta   positiva   rileva  in
          particolare,  nei riguardi del soggetto controllante autore
          dell'interpello,  il  fatto  che  l'impresa,  la societa' o
          l'ente  non  residente  svolge  effettivamente un'attivita'
          commerciale,  ai  sensi  dell'art.  2195 del codice civile,
          come  sua principale attivita' nello Stato o nel territorio
          con  regime fiscale privilegiato nel quale ha sede, con una
          struttura   organizzativa  idonea  allo  svolgimento  della
          citata  attivita'  oppure  alla sua autonoma preparazione e
          conclusione,  ovvero  il  fatto che i redditi conseguiti da
          tali  soggetti  sono prodotti in misura non inferiore al 75
          per  cento  in altri Stati o territori diversi da quelli di
          cui  all'art.  127-bis,  comma 4,  del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  ed  ivi
          sottoposti  integralmente  a  tassazione ordinaria. Ai fini
          della  medesima risposta positiva, nel caso di cui all'art.
          1,  comma 1,  ultimo  periodo,  del  presente  regolamento,
          rileva   anche   il  fatto  che  i  redditi  della  stabile
          organizzazione   risultano   sottoposti   integralmente   a
          tassazione  ordinaria  nello  Stato  o territorio in cui ha
          sede l'impresa, la societa' o l'ente partecipato.
              4. Fermo  quanto  disposto  dai  commi 1,  2  e  3  del
          presente articolo, si applica il decreto del Ministro delle
          finanze   26 aprile   2001,  n.  209,  recante  regolamento
          concernente  l'esercizio  dell'interpello  e  l'obbligo  di
          risposta da parte dell'Amministrazione finanziaria.».