art. 1 (commi 901-1000)
  901. Per l'anno 2007, le dotazioni  delle  unita'  previsionali  di
base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti
investimenti fissi lordi (categoria  21)  sono  ridotte,  in  maniera
lineare, di 50 milioni di euro. 
 
  902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno  2007
finalizzata ad  interventi  sanitari  che  si  rendano  eventualmente
necessari in favore di personale affetto da infermita' letali  ovvero
da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio  delle
condizioni  sanitarie  del  personale  militare  e  civile   italiano
impiegato  e  delle  popolazioni  abitanti  in  aree  interessate  da
conflitti per i quali siano in corso  missioni  internazionali  e  di
assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle
zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi
di armamento. 
 
  903.  Per  il  finanziamento  degli  interventi  consentiti   dagli
Orientamenti  dell'Unione   europea   per   il   salvataggio   e   la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' sugli  aiuti  di  Stato
del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008  e  2009,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la  dotazione
del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15,  della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono  gli  importi  delle
dotazioni  di  bilancio  relative  ai  trasferimenti  correnti   alle
imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2007 e 2008 e di 170 milioni a  decorrere  dall'anno  2009,  ai  fini
della corresponsione dei corrispettivi per le  imprese  pubbliche  in
relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti  in  applicazione
dei rispettivi contratti di programma. 
 
  905. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n.  332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474,  e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481,  sono
emanate,  tenendo  conto  dei  principi  del   diritto   comunitario,
disposizioni   in   merito   all'attuazione   di   quanto    previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29  agosto  2003,  n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, come modificato dall'articolo  1,  comma  373,  della  legge  23
dicembre 2005,  n.  266,  relativamente  alla  cessione  delle  quote
superiori al 20 per  cento  del  capitale  delle  societa'  che  sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali  di  trasporto  del  gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato. 
 
  906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter,
comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.  290,  come  prorogato
dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
soli confronti delle societa'  di  cui  al  comma  905  del  presente
articolo, e' rideterminato in ventiquattro  mesi  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 905. 
 
  907. Per la realizzazione, l'acquisizione ed  il  completamento  di
opere  pubbliche  o  di  pubblica  utilita'  i   committenti   tenuti
all'applicazione del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, possono avvalersi anche del contratto di locazione finanziaria. 
 
  908. Nei casi di cui  al  comma  907,  il  bando,  ferme  le  altre
indicazioni previste dal codice di  cui  al  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, determina i  requisiti  soggettivi,  funzionali,
economici, tecnico-realizzativi ed organizzativi  di  partecipazione,
le caratteristiche tecniche ed estetiche dell'opera, i costi, i tempi
e le garanzie dell'operazione, nonche'  i  parametri  di  valutazione
tecnica ed  economico-finanziaria  dell'offerta  economicamente  piu'
vantaggiosa. 
 
  909.  Al  codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui   al   decreto
legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
     "3-bis. Nella predisposizione delle  gare  di  appalto  e  nella
valutazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia
delle offerte nelle procedure di affidamento  di  appalti  di  lavori
pubblici, di servizio e di forniture,  gli  enti  aggiudicatori  sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e  sufficiente
rispetto al costo del  lavoro  come  determinato  periodicamente,  in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sulla  base  dei  valori  economici  previsti  dalla   contrattazione
collettiva   stipulata    dai    sindacati    comparativamente    piu
rappresentativi,   delle   norme   in   materia   previdenziale    ed
assistenziale, dei diversi settori merceologici  e  delle  differenti
aree territoriali. In mancanza di contratto  collettivo  applicabile,
il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al  contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino  a  quello  preso  in
considerazione"; 
    b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata; 
    c) all'articolo 87, al  comma  4,  le  parole:  "In  relazione  a
servizi e forniture," sono soppresse; 
    d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: 
     "4-bis. Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione  di  cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche
le   informazioni   fornite   dallo   stesso   soggetto   interessato
relativamente all'avvenuto  adempimento,  all'interno  della  propria
azienda,  degli  obblighi  di  sicurezza   previsti   dalla   vigente
normativa". 
 
  910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre  1994,  n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a
lavoratori autonomi all'interno  della  propria  azienda,  o  di  una
singola  unita'  produttiva   della   stessa,   nonche'   nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:"; 
    b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
     "3-bis.  L'imprenditore  committente  risponde  in  solido   con
l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli   eventuali   ulteriori
subappaltatori,  per  tutti  i  danni  per  i  quali  il  lavoratore,
dipendente  dall'appaltatore  o  dal  subappaltatore,   non   risulti
indennizzato ad opera  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro". 
 
  911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo  10  settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: 
     "2. In caso di appalto di opere  o  di  servizi  il  committente
imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con
l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli   eventuali   ulteriori
subappaltatori  entro  il  limite  di  due  anni   dalla   cessazione
dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi
e i contributi previdenziali dovuti". 
 
  912.  L'offerente  di  cui  al  comma   908   puo'   essere   anche
un'associazione temporanea costituita dal soggetto finanziatore e dal
soggetto realizzatore,  responsabili,  ciascuno,  in  relazione  alla
specifica obbligazione assunta, ovvero  un  contraente  generale.  In
caso di fallimento, inadempimento o sopravvenienza di qualsiasi causa
impeditiva all'adempimento dell'obbligazione da parte di uno dei  due
soggetti costituenti l'associazione temporanea  di  imprese,  l'altro
puo' sostituirlo, con l'assenso del committente, con  altro  soggetto
avente medesimi requisiti e caratteristiche. 
 
  913. L'adempimento degli impegni della stazione appaltante resta in
ogni caso condizionato al positivo controllo della  realizzazione  ed
eventuale  gestione  funzionale  dell'opera  secondo   le   modalita'
previste. 
 
  914. Al fine di  assicurare  la  massima  estensione  dei  principi
comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di  servizi  o
di servizi pubblici locali la stazione appaltante considera, in  ogni
caso,  rispettati  i  requisiti  tecnici  prescritti  anche  ove   la
disponibilita' dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento
del  servizio  e'  assicurata   mediante   contratti   di   locazione
finanziaria con soggetti terzi. 
 
  915. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  40,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa  di
50 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  916. Il 40 per cento delle  disponibilita'  finanziarie  del  Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento
di strutture logistiche intermodali di  I  livello  le  cui  opere  e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali trasporti. 
 
  917. Per gli interventi previsti  dall'articolo  2,  comma  2,  del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n.  4°,  come  prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre  1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa  di
54 milioni di euro per l'anno 2007 
 
  918.   Per   il   proseguimento   degli   interventi    a    favore
dell'autotrasporto di  merci,  nonche',  ove  si  individuino  misure
compatibili con il mercato  comune  ai  sensi  dell'articolo  87  del
Trattato  istitutivo  della  Comunita'  europea,  per  interventi  di
riduzione del costo del lavoro  delle  imprese  di  autotrasporto  di
merci relativo all'anno 2006, al  fondo  istituito  dall'articolo  1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266,  e'  assegnata  la
somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su
proposta del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di  cui  al
primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione  di  tale
fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'articolo  88,  paragrafo
3,  del   Trattato   istitutivo   della   Comunita'   europea,   alla
autorizzazione della Commissione europea. 
 
  919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato  l'importo
di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei
soggetti che  acquisiscano,  anche  mediante  locazione  finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva  pari
o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918
sono determinati criteri  e  modalita'  per  la  fruizione  di  dette
agevolazioni. 
 
  920. Dalla somma di 80 milioni  di  euro  autorizzata,  per  l'anno
2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre
2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro,  mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa,  per  essere  destinato  alla
misura prevista all'articolo 1, comma 105, della  legge  23  dicembre
2005,  n.  266.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore il giorno stesso  della  pubblicazione  della  presente  legge
nella Gazzetta Ufficiale. 
 
  921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un  incremento  delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di
cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo  da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni
di euro. Di conseguenza e' autorizzata,  a  decorrere  dal  2007,  la
spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle  somme  gia'  stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del  Centro
elaborazione  dati  del  Dipartimento  per  i  trasporti   terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro  per  la
predisposizione  del  piano  generale   di   mobilita',   i   sistemi
informativi  di  supporto,  il  monitoraggio  e  la  valutazione   di
efficacia degli interventi. 
 
  922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione  e  al
completamento di progetti informatici  di  competenza  del  Ministero
delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del  Piano  triennale
per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000
per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli  anni  2008  e
2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero. 
 
  923. Con decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  il  31
gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,  e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per  le  operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli uffici della  Motorizzazione  e  per
quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette  operazioni
ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8. 
 
  924. E autorizzata la spesa  di  5  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2007 a favore  dell'Agenzia  nazionale  per  la  diffusione
delle tecnologie per l'innovazione. 
 
  925. Al fine di sostenere nuovi  processi  di  realizzazione  delle
infrastrutture per la larga banda e di completare il  "Programma  per
lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del  Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo  61  della  legge  27
dicembre 2002, n. 289, destinate al  finanziamento  degli  interventi
attuativi  del  suddetto  Programma  da  parte  del  Ministero  delle
comunicazioni  per  il  tramite  della  Societa'   infrastrutture   e
telecomunicazioni  per  l'Italia  Spa  (Infratel   Italia)   di   cui
all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14  maggio  2005,  n.   80,   sono
incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. 
 
  926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree  sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,
con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo  articolo  61,
assegna ulteriori 50 milioni di euro per  l'anno  2009  al  Ministero
delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita'  di  cui  al
comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo  destinate
al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono  diminuite
di 50 milioni di euro. 
 
  927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale
sul territorio nazionale, e'  istituito  presso  il  Ministero  delle
comunicazioni  il  "Fondo  per  il  passaggio  al  digitale"  per  la
realizzazione dei seguenti interventi: 
    a) incentivare la produzione di contenuti di  particolare  valore
in tecnica digitale; 
    b) incentivare il passaggio al digitale terrestre  da  parte  del
titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale; 
    c) favorire la progettazione, realizzazione e messa  in  onda  di
servizi interattivi  di  pubblica  utilita'  diffusi  su  piattaforma
televisiva digitale; 
    d) favorire la transizione  al  digitale  da  parte  di  famiglie
economicamente o socialmente disagiate; 
    e)  incentivare  la  sensibilizzazione  della  popolazione   alla
tecnologia del digitale. 
 
  928.  Il  Ministro  delle  comunicazioni,  con   proprio   decreto,
individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete  modalita'
di realizzazione dei  medesimi,  i  requisiti  e  le  condizioni  per
accedere agli interventi, le  categorie  di  destinatari,  la  durata
delle sperimentazioni, nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  di
verifica degli interventi. 
 
  929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma  927  e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2007, 2008 e 2009. 
 
  930.  Nei  confronti  dei  soggetti  esercenti  la  radiodiffusione
sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in  ambito  locale,  le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 98  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo. 
 
  931. Le disposizioni di cui  all'articolo  1,  comma  57,  primo  e
secondo periodo, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  non  si
applicano alle spese relative  a  progetti  cofinanziati  dall'Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale. 
 
  932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa  destinati  ad
operazioni di  venture  capital  in  Paesi  non  aderenti  all'Unione
europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera  c),
della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo. 
 
  933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
    "Art. 2-bis. - 1. Il fondo rotativo di cui  all'articolo  2  puo'
essere, a cura  dell'ente  gestore,  garantito  contro  i  rischi  di
mancato rimborso, presso una compagnia di assicurazione o istituti di
credito. I  costi  della  garanzia  o  assicurazione  sono  dall'ente
gestore addebitati agli operatori beneficiari dei  finanziamenti.  Le
condizioni e le modalita' del contratto di assicurazione  o  garanzia
sono sottoposte all'approvazione del comitato di gestione del fondo e
non devono comportare oneri a carico del fondo". 
 
  934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, le parole: "per le finalita'  di  cui  alla
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti
a   sostenere   l'internazionalizzazione   del   sistema   produttivo
italiano". 
 
  935. All'articolo 10 del decreto-legge  28  maggio  1981,  n.  251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano,  ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e  successive  modificazioni,  possono  essere  concessi   contributi
d'intesa con i Ministri  competenti  a  progetti  promozionali  e  di
internazionalizzazione realizzati da consorzi  misti  tra  piccole  e
medie    imprese     dei     settori     agro-ittico-alimentare     e
turistico-alberghiero,  aventi  lo  scopo  esclusivo  dell'attrazione
della domanda estera". 
 
  936. Per le finalita' di cui al comma 61  dell'  articolo  4  della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche  al
fine di favorire la penetrazione commerciale dei  mercati  esteri  da
parte delle imprese attraverso l'adozione  di  strumenti  di  marchio
consortili, aventi natura privatistica, il  fondo  istituito  per  le
azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni  2008  e  2009.  Quota  parte  delle  risorse  di  cui  al
precedente periodo, per un ammontare pari a 1  milione  di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di
contributi per la realizzazione di  studi  e  ricerche  diretti  alla
certificazione di qualita'  e  di  salubrita'  dei  prodotti  tessili
cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano  la
tipicita' delle  lavorazioni  e  le  caratteristiche  ecologiche  dei
relativi  manufatti.  Con  decreto  del   Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del commercio  internazionale,
sono individuate le modalita' per accedere ai contributi  di  cui  al
precedente periodo. 
 
  937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita',  in  linea  con  le  finalita'
fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1  milione  di  euro  per  gli   anni   2007   e   2008.   A   valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari
a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009,  e'  destinata
al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche  di  Faenza
di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97. 
 
  938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i
criteri e le modalita' di utilizzo di cui  al  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003. 
 
  939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,  n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
    "5-ter.    L'affidamento    dei    servizi    di    distribuzione
carbolubrificanti e delle attivita' commerciali e  ristorative  nelle
aree di servizio delle reti autostradali, in deroga rispetto a quanto
previsto nelle lettere c) ed  f)  del  comma  5,  avviene  secondo  i
seguenti principi: 
    a)  verifica  preventiva  della   sussistenza   delle   capacita'
tecnico-organizzative ed economiche dei  concorrenti  allo  scopo  di
garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,  secondo
quanto disciplinato dalla normativa di settore; 
    b) valutazione delle  offerte  dei  concorrenti  che  valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli investimenti
in coerenza con la durata  degli  affidamenti  e  la  pluralita'  dei
marchi. I processi di  selezione  devono  assicurare  una  prevalente
importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto  alle  condizioni
economiche proposte; 
    c) modelli contrattuali idonei ad  assicurare  la  competitivita'
dell'offerta in termini di  qualita'  e  disponibilita'  dei  servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil". 
 
  940. Al  fine  di  garantire  i  livelli  occupazionali  del  Parco
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale
della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del  Gran
Sasso e dei Monti  della  Laga  e  dell'ente  Parco  nazionale  della
Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno  2007,  per
consentire la stabilizzazione  del  personale  fuori  ruolo  operante
presso tali enti. Le relative  stabilizzazioni  sono  effettuate  nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e  nel  rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di   assunzioni,   anche   in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere  con  il  personale  che
presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco
sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno  stipulati,
a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva  stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al
relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di  cui  al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 
 
  941. In relazione a quanto previsto dal comma  61  dell'articolo  4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49
del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
"incluso l'uso fallace o fuorviante  di  marchi  aziendali  ai  sensi
della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli". 
 
  942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e  sviluppo
del  "made  in  Italy",  anche  attraverso  l'acquisizione  di   beni
strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli
impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici,
un contributo nel limite massimo complessivo di 10  milioni  di  euro
per l'anno 2007 a valere sulle  disponibilita'  di  cui  all'articolo
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito,
con modificazioni, dalla  legge  17  agosto  2005,  n.  168,  che  e'
contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri  ed  i  limiti  del
contributo sono definiti con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico entro due mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  943.  Per  le  politiche  generali  concernenti  le   collettivita'
italiane   all'estero,   la   loro   integrazione,    l'informazione,
l'aggiornamento  e  la  promozione  culturale  a  loro   favore,   la
valorizzazione  del  ruolo  degli  imprenditori  italiani  all'estero
nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e
alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la  spesa
di 24 milioni di euro per l'anno  2007  e  14  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  944. Per la prosecuzione degli interventi per  la  salvaguardia  di
Venezia di cui alla legge 5  febbraio  1992,  n.  139,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di  85  milioni  di  euro  per
l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2  dell'articolo  3
della legge 3 agosto 1998, n. 295. 
 
  945. Per  l'attuazione  del  Protocollo  d'intesa  tra  il  Governo
italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e'  autorizzata
la spesa di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2007,  finalizzata  al
completamento   del   terzo   lotto,   secondo    stralcio,    tratto
Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina. 
 
  946. All'articolo 49, primo comma,  dello  Statuto  speciale  della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla  legge  costituzionale  31
gennaio  1963,  n.  1,  e  successive  modificazioni,   l'alinea   e'
sostituito dal seguente: "Spettano alla  Regione  le  seguenti  quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie  erariali  riscosse  nel
territorio della Regione stessa:". 
 
  947. In applicazione dell'articolo 15 del  decreto  legislativo  1°
aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci  le  disposizioni
ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,
del medesimo decreto relative ai  servizi  di  trasporto  ferroviario
interregionale, da  definire  previa  intesa  fra  il  Ministero  dei
trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto,  i  cui  oneri
saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero  4)  del
primo comma dell'articolo 49 dello  Statuto  speciale  della  regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge  costituzionale  31  gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi". 
 
  948. L'efficacia delle disposizioni di  cui  ai  commi  946  e  947
decorre dal  1°  gennaio  2008;  conseguentemente,  sono  ridotte  le
seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati: 
    a) stato di previsione del  Ministero  dei  trasporti:  legge  23
dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per  l'importo  di  euro
1.875.000; 
    b) stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze: legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1,  comma  15,  per
l'importo di euro 68.408.000. 
 
  949. Per la prosecuzione degli interventi per  Roma-capitale  della
Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro  per  l'anno
2009. 
 
  950.  Per  il  finanziamento  della  promozione  della  candidatura
italiana  all'Esposizione  universale  del  2015   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008. 
 
  951.   Per   la    partecipazione    dell'Italia    all'Esposizione
internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata  la  spesa  di  2
milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di  euro  per  l'anno
2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009. 
 
  952. Per la partecipazione dell'Italia  all'Esposizione  universale
di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro  per  l'anno
2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di  euro
per l'anno 2009. 
 
  953.  Per  la  partecipazione  dell'Italia  alle   Esposizioni   di
Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono  istituiti,  rispettivamente,  un
Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un  Commissariato
generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di  operare
entro nove mesi dalla chiusura delle relative  Esposizioni,  dopo  la
presentazione   dei   rendiconti   finali   delle   spese   di   cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952. 
 
  954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle  finanze  e  con  il  Ministro  del
commercio internazionale, sono nominati il  Commissario  del  Governo
per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il  Commissario  generale  del
Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010. 
 
  955. Con decreto del Ministro degli affari  esteri,  sono  altresi'
nominati i Segretari generali del Commissariato e  del  Commissariato
generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica  con  il
grado di  ministro  plenipotenziario,  i  quali  esercitano  le  loro
funzioni in raccordo con i rispettivi  Commissari,  sostituendoli  in
caso di assenza o di impedimento. 
 
  956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di
cui, rispettivamente, ai commi 951 e  952  e  ordinano  le  spese  da
effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione  dell'Italia,
nonche' le spese  per  le  manifestazioni  a  carattere  scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale,  nello  svolgimento  dei  loro
compiti, sono autorizzati a derogare  alle  vigenti  disposizioni  di
contabilita'  generale  dello  Stato  in  materia  di  contratti.  Il
Commissario e il Commissario generale presentano al  Ministero  degli
affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data
di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti  finali  delle
spese sostenute. 
 
  957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e  il
Commissario  generale  si  avvalgono  ciascuno  del  supporto  di  un
dirigente di prima  fascia  ovvero  di  un  dirigente  incaricato  di
funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo  19,  comma  4,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari  esteri
tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con  funzioni  di
direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale  dipendente
dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di  cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, in posizione di comando o  in  altre
posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di
supporto  al  Commissario  e  al  Commissario  generale   comprendono
altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che  ha
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o
del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme
dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale  personale,
ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di
viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di
missione. Il Commissario e il Commissario generale possono  avvalersi
di consulenti in possesso di specifiche professionalita'. 
 
  958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti  dalle
pubbliche  amministrazioni,  i  Segretari  generali  e  i   direttori
amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella
posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i  rispettivi
ordinamenti, in  eccedenza  alle  quote  stabilite  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 aprile  1958,  n.  571,  e  successive
modificazioni,  o  da  qualsiasi  altra  disposizione  legislativa  o
regolamentare. 
 
  959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro dell' economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita'
spettante al  Commissario,  al  Commissario  generale,  ai  Segretari
generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui
al comma 957, per l'intero periodo  di  svolgimento  delle  funzioni,
dovunque svolte,  dalla  data  di  conferimento  dell'incarico.  Tale
indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della  delicatezza
dell'incarico, dei  relativi  oneri  e  dell'intensita'  dell'impegno
lavorativo. Essa non puo' essere  superiore  a  quelle  spettanti  ai
corrispondenti  gradi  del  personale  appartenente  ai  ruoli  della
carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle  altre  carriere
del Ministero degli affari esteri e si  aggiunge,  per  il  personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze  stipendiali
di base metropolitane. 
 
  960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede  e'  corrisposto
ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957  il  rimborso  delle  sole
spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti. 
 
  961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di
tre revisori  dei  conti,  scelti  tra  i  dirigenti  dei  rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, con funzioni di presidente, e due designati  rispettivamente
dal Ministro  degli  affari  esteri  e  dal  Ministro  del  commercio
internazionale. 
 
  962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede  nell'
ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952. 
 
  963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione  del  sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali, il  contributo  previsto
dall'articolo 1 della legge 25 novembre  1964,  n.  1280,  da  ultimo
rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, e confluito nel fondo consolidato  di  cui  all'articolo  39,
comma 1, del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e'
incrementato di 175 milioni di euro annui. 
 
  964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocita/Alta  Capacita'"   della   linea   Torino-Milano-Napoli   e'
autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo
2007-2021, di cui 400 milioni per  l'anno  2007,  1.300  milioni  per
l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e  4.800  milioni  per  il
periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le  somme
di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione. 
 
  965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e,
in  particolare,  per  la  progettazione  definitiva  del   raddoppio
dell'intero  tracciato  della  linea  ferroviaria   Parma-La   Spezia
(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007 e 2008. 
 
  966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli  emessi  e  dei
mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31  dicembre
2005 per il finanziamento degli  investimenti  per  la  realizzazione
della   infrastruttura   ferroviaria   ad   alta   velocita'   "Linea
Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di
copertura, sono assunti direttamente  a  carico  del  bilancio  dello
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori  del  patrimonio  separato
costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati  il  comma  1,  ultimo
periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma  4  dell'articolo  75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
 
  967. La Cassa depositi e  prestiti  Spa,  in  quanto  succeduta  ad
Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23
dicembre 2005, n. 266,  promuove  le  iniziative  necessarie  per  la
liquidazione del patrimonio  separato  costituito  da  Infrastrutture
Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione  dei
crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge  27
dicembre 2002, n. 289, e sono estinti  i  debiti  di  Ferrovie  dello
Stato Spa e di societa' del  Gruppo  relativi  al  citato  patrimonio
separato sia nei confronti del patrimonio  separato  stesso  sia  nei
confronti dello Stato. 
 
  968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato  di
cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti  di  Ferrovie  dello
Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano
fiscalmente irrilevanti. 
 
  969. I criteri e le modalita' di assunzione da  parte  dello  Stato
degli oneri di cui al  comma  966,  di  liquidazione  del  patrimonio
separato di cui al comma 967, nonche' i  criteri  di  attuazione  del
comma 964, sono determinati con uno o  piu'  decreti  di  natura  non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
  970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo  8  luglio
2003, n. 188,  dopo  il  primo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:
"L'incremento   annuo    del    canone    dovuto    per    l'utilizzo
dell'infrastruttura  ferroviaria  Alta  Velocita/Alta  Capacita'  non
dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento". 
 
  971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007  da
riconoscere  a  Trenitalia  Spa,  a  titolo  di  contributo  per   la
remunerazione degli  obblighi  di  servizio  pubblico  con  lo  Stato
forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, ed in  conformita'  all'articolo  5  della  direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003. 
 
  972. Ai fini del rimborso  degli  interessi  e  della  restituzione
delle  quote  capitale  dei  mutui   accesi   in   applicazione   del
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505,  convertito,  dalla  legge  29
gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009,  e'  posto  a  carico
dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro,  l'onere  per
il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture
Spa, per il periodo dal  1°  agosto  2006  al  31  dicembre  2007  in
relazione  alla  realizzazione  del   "Sistema   alta   velocita/alta
capacita'". 
 
  973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro  311  milioni  per
l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi  per  gli
oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei  contratti  di
servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e  al  relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16  novembre  2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  303
del 30 dicembre 2000, ed all'articolo  52  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, ivi  compreso  il  recupero  del  tasso  di  inflazione
programmata degli anni precedenti. 
 
  974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata  l'ulteriore
spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007  e  2008;
tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al  50  per
cento, agli investimenti nella rete regionale e locale. 
 
  975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, e' sostituto dal seguente: 
    "84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4,  comma  177,  della
legge 24  dicembre  2003,  n.  350,  e  successive  modificazioni,  a
Ferrovie  dello  Stato  Spa  o  a  societa'  del  gruppo   contributi
quindicennali di 100 milioni di euro annui a decorrere dal  2006  per
la  prosecuzione  degli   interventi   relativi   al   sistema   alta
velocita/alta capacita' Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro
annui a decorrere dal 2007 a copertura  degli  investimenti  relativi
alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale". 
 
  976. A valere sulle risorse di cui al comma 974,  la  somma  di  20
milioni di euro per ciascuno degli anni  2007  e  2008  e'  destinata
specificamente   all'ammodernamento    della    tratta    ferroviaria
Aosta-Chivasso. 
 
  977. Per la prosecuzione degli interventi  di  realizzazione  delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e'  autorizzata
la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di  euro  a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5  milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007 per le  esigenze  infrastrutturali
delle capitanerie di porto. 
 
  978. Per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009  e'  altresi'
autorizzato un contributo di 3 milioni  di  euro  per  consentire  lo
sviluppo  del  programma  di  potenziamento  ed   adeguamento   delle
infrastrutture  del  Corpo  delle  capitanerie  di  porto  -  guardia
costiera. 
 
  979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento  della
realizzazione  delle   opere   infrastrutturali   della   Pedemontana
lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e'  autorizzato
un contributo  quindicennale  di  10  milioni  di  euro  a  decorrere
dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS
Spa  per  la  realizzazione  dell'autostrada  Pedemontana   Lombarda,
dell'autostrada  diretta  Brescia-Bergamo-Milano,  delle  tangenziali
esterne di Milano,  sono  trasferiti  da  ANAS  Spa  medesima  ad  un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali
e  che  viene  appositamente  costituito  in   forma   societaria   e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e  dalla  regione  Lombardia  o  da
soggetto da essa  interamente  partecipato.  Sempre  a  valere  sugli
importi di cui al comma 977, e' altresi'  autorizzato  un  contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007,  di  6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di  euro  a
decorrere dall'anno  2009  per  la  realizzazione  del  tratto  della
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate. A valere sul  medesimo
stanziamento una quota  e'  destinata  al  potenziamento  della  rete
ferroviaria locale lombarda con  priorita'  per  le  tratte  ad  alta
frequentazione adibite al trasporto dei pendolari. 
 
  980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo  13,
comma  1,  della  legge  1°  agosto  2002,  n.  166,   e   successivo
finanziamento a carico dell'articolo 4, comma  176,  della  legge  24
dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e  2005,  non
impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di  bilancio  e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi  a  quelli
terminali dei rispettivi limiti. 
 
  981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento  della
realizzazione  delle  opere  infrastrutturali  della  Pedemontana  di
Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92,  del  decreto-legge  3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla  legge  24
novembre 2006, n.  286,  che  sono  corrispondentemente  ridotte,  e'
autorizzato un contributo  quindicennale  di  5  milioni  di  euro  a
decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della  progettazione
e   della   relativa   attivita'   esecutiva,   relativamente    alla
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso  affidamento
di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in  forma
societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla  provincia  di
Latina. Con  atto  convenzionale  e'  disciplinato  il  subentro  nei
rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle  predette
opere infrastrutturali. 
 
  982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali
nazionali e promuovere 1'  autofinanziamento  delle  attivita'  e  la
razionalizzazione della  spesa,  anche  al  fine  di  finanziare  gli
interventi di manutenzioni  ordinaria  e  straordinaria  delle  parti
comuni nell'ambito portuale, con priorita' per  quelli  previsti  nei
piani  triennali  gia'  approvati,  ivi  compresa   quella   per   il
mantenimento  dei  fondali,  sono  attribuiti  a  ciascuna  autorita'
portuale,  a  decorrere  dall'anno  2007,   per   la   circoscrizione
territoriale di competenza: 
    a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo  2,  primo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974,  n.  47,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16  aprile  1974,  n.  117,  e  successive
modificazioni; 
    b) il gettito della tassa di ancoraggio di  cui  al  capo  I  del
titolo  I  della  legge  9  febbraio  1963,  n.  82,   e   successive
modificazioni. 
 
  983. A decorrere dall'anno 2007 e' istituito  presso  il  Ministero
dei trasporti un fondo perequativo dell'ammontare di  50  milioni  di
euro, la cui dotazione e'  ripartita  annualmente  tra  le  autorita'
portuali  secondo  criteri  fissati  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, al  quale  compete  altresi'  il  potere  di  indirizzo  e
verifica dell'attivita' programmatica  delle  autorita'  portuali.  A
decorrere  dall'anno  2007  sono   conseguentemente   soppressi   gli
stanziamenti destinati alle autorita' portuali per  manutenzioni  dei
porti. 
 
  984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una
addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti
di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti  nei
piani di sicurezza portuali. 
 
  985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita'  portuale  del
gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui  al  capo
III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.  82,  e  successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355. 
 
  986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e  b)  del  comma  982,
nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso  che  le
navi che compiono operazioni  commerciali  e  le  merci  imbarcate  e
sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone  o
presso  strutture  di  ormeggio,  quali  banchine,   moli,   pontili,
piattaforme, boe, torri  e  punti  di  attracco,  in  qualsiasi  modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci. 
 
  987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di
cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per  gli  enti  cui  e'
devoluto il relativo gettito. 
 
  988. In conseguenza  del  regime  di  autonomia  finanziaria  delle
autorita' portuali ad esse non si applica il  disposto  dell'articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  si  applica  il
sistema  di  tesoreria  mista  di  cui  all'articolo  7  del  decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al  31  dicembre
2006 nei  sottoconti  fruttiferi  possono  essere  prelevate  in  due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008. 
 
  989. Ai fini della definizione del sistema di autonomia finanziaria
delle autorita' portuali, il  Governo  e'  autorizzato  ad  adottare,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, un regolamento, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere  la  disciplina  delle
tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio  1963,  n.
82, e successive modificazioni, al decreto-legge 28 febbraio 1974, n.
47, convertito, con modificazioni, dalla legge  16  aprile  1974,  n.
117, ed alla legge 5 maggio 1976, n. 355, nonche' i  criteri  per  la
istituzione delle autorita' portuali e la verifica del  possesso  dei
requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale  soppressione,
tenendo conto della rilevanza nazionale ed internazionale dei  porti,
del collegamento con le reti strategiche nazionali ed internazionali,
del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento. 
 
  990.  Al  fine  del  completamento  del   processo   di   autonomia
finanziaria  delle  autorita'  portuali,  con  decreto  adottato   di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero delle  infrastrutture,  e'  determinata,
per  i  porti  rientranti  nelle  circoscrizioni  territoriali  delle
autorita' portuali, la  quota  dei  tributi  diversi  dalle  tasse  e
diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al  fine
della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi  piani
regolatori portuali  e  piani  operativi  triennali  con  contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine. 
 
  991. E' autorizzato  un  contributo  di  10  milioni  di  euro  per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse  per
la realizzazione delle  opere  strategiche  di  preminente  interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n.  443,  e  successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di  cui  al
comma 990, previa acquisizione dei  corrispondenti  piani  finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano  altresi'  a
farsi carico di una congrua parte dell'investimento,  sono  stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo. 
 
  992. Ai sensi e per gli effetti  dell'articolo  3,  comma  13,  del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione  in  porti  gia'
esistenti di opere previste nel piano  regolatore  portuale  e  nelle
relative    varianti    ovvero    qualificate    come     adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi. 
 
  993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati  dalle  autorita'
portuali, in ragione della natura  giuridica  di  enti  pubblici  non
economici delle autorita' medesime, restano  assoggettati  alla  sola
imposta  proporzionale  di  registro  ed  i   relativi   canoni   non
costituiscono  corrispettivi  imponibili  ai  fini  dell'imposta  sul
valore  aggiunto.  Gli  atti  impositivi   o   sanzionatori   fondati
sull'applicazione  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   ai   canoni
demaniali  marittimi  introitati  dalle  autorita'  portuali  perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono. 
 
  994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro  annui  per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse  per
la realizzazione delle  opere  strategiche  di  preminente  interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443,  e  successive
modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno  2007
per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che  risultino
immediatamente cantierabili. 
 
  995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da  adottare  d'intesa
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  stabilite  le
disposizioni attuative  del  comma  994  al  fine  di  assicurare  il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994. 
 
  996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,  dopo  il
comma 11 sono aggiunti i seguenti: 
    "11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di  interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il cui perimetro comprende  in  tutto  o  in  parte  la
circoscrizione dell'Autorita' portuale, le  operazioni  di  dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione  del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare  che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito,  il
progetto di dragaggio,  basato  su  tecniche  idonee  ad  evitare  la
dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita'  portuale,  o
laddove non  istituita,  dall'ente  competente,  al  Ministero  delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto  il  profilo
tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare per  l'approvazione  definitiva.  Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni  dalla
suddetta trasmissione.  Il  decreto  di  autorizzazione  produce  gli
effetti previsti dal comma 6 del  citato  articolo  252  del  decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  nonche',  limitatamente  alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo. 
    11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio,  che
presentano  caratteristiche  chimiche,  fisiche  e   microbiologiche,
analoghe al fondo naturale con riferimento  al  sito  di  prelievo  e
idonee  con  riferimento  al  sito  di  destinazione,   nonche'   non
esibiscono  positivita'  a  test  ecotossicologici,  possono   essere
immessi o refluiti in  mare  ovvero  impiegati  per  formare  terreni
costieri, su  autorizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  che  provvede  nell'ambito  del
procedimento di cui al  comma  11-bis.  Restano  salve  le  eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio aventi le  caratteristiche  di  cui  sopra  possono  essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente. 
    11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di  dragaggio  e
di bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati  esclusivamente  alla  rimozione  degli  inquinanti,   ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti stessi, come  quelli  di  solidificazione/stabilizzazione,
possono   essere   refluiti,   su   autorizzazione   della    regione
territorialmente competente, all'interno  di  casse  di  colmata,  di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste  in
ambito costiero, il cui progetto e'  approvato  dal  Ministero  delle
infrastrutture, d'intesa con il  Ministero  dell'  ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare.  Le  stesse  devono  presentare  un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al perimetro e  sul  fondo,  in  grado  di  assicurare  requisiti  di
permeabilita' almeno equivalenti a: K minore o uguale 1,0 x 10-9  m/s
e spessore maggiore o uguale a 1 m. Nel caso in cui al termine  delle
attivita' di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli
di inquinamento superiori ai valori limite di  cui  alla  tabella  1,
allegato 5, parte quarta, titolo V, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006 deve essere attivata  la  procedura  di  bonifica  dell'area
derivante dall' attivita' di colmata in relazione  alla  destinazione
d'uso. 
    11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene  verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del  dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti  con  apposito  decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro quarantacinque giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  presente  disposizione.  In  caso  di   realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio,  di  strutture  adibite  al
deposito  temporaneo  di  materiali  derivanti  dalle  attivita'   di
dragaggio nonche' dalle operazioni  di  bonifica,  prima  della  loro
messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e'  fissato
in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il  non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono  fatte
salve le disposizioni adottate per la salvaguardia  della  Laguna  di
Venezia. 
    11-sexies. Si applicano le  previsioni  della  vigente  normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio". 
 
  997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994,  n.  84,
la lettera m) e' sostituita dalla seguente: 
    "m) assicura la navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al
mantenimento ed approfondimento dei fondali,  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini  degli  interventi  di
escavazione e manutenzione dei fondali puo'  indire,  assumendone  la
presidenza,  una  conferenza  di  servizi  con   le   amministrazioni
interessate da concludersi nel termine di sessanta giorni.  Nei  casi
indifferibili di necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di
carattere coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi
11-bis e seguenti, ove applicabili". 
 
  998. Ai fini di completare  il  processo  di  liberalizzazione  del
settore del  cabotaggio  marittimo  e  di  privatizzare  le  societa'
esercenti  i  servizi  di  collegamento  ritenuti   essenziali   peri
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1  e  8  della  legge  19  maggio  1975,  n.  169,  e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore al 31 dicembre  2012,  sono  stipulate,  nei  limiti  degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con  dette  societa'
entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata  la  spesa  di  50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. 
 
  999. Le convenzioni di cui  al  comma  precedente  sono  stipulate,
sulla  base  dei  criteri  stabiliti  dal  CIPE,  dal  Ministro   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e determinano le  linee  da  servire,  le  procedure  e  i  tempi  di
liquidazione  del  rimborso  degli  oneri   di   servizio   pubblico,
introducendo meccanismi di efficientamento volti a  ridurre  i  costi
del servizio per l'utenza, nonche' forme di flessibilita'  tariffaria
non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla
Commissione europea per la verifica della loro compatibilita' con  il
regime  comunitario.  Nelle  more  degli  adempimenti  comunitari  si
applicano le convenzioni attualmente in vigore. 
 
  1000. Sono abrogati: 
    a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856; 
    b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9  del  decreto-legge  4  marzo
1989, n. 77, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  5  maggio
1989, n. 160; 
    c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684; 
    d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.