art. 1 (commi 1101-1200)
  1101.  Per  la  quantificazione  delle  spese  sostenute  per   gli
interventi  a  tutela  dell'ambiente  marino  conseguenti   a   danni
provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo  12  della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela  del   territorio   e   del   mare   applica   il   tariffario
internazionalmente  riconosciuto  dalle  compagnie  di  assicurazioni
degli armatori (SCOPIC). 
 
  1102. Il secondo comma dell'articolo 14  della  legge  31  dicembre
1982, n. 979, e' sostituito dal seguente: 
 
    "Le somme recuperate a carico dei privati per le spese  sostenute
per gli interventi di cui all'articolo 12  sono  versate  all'entrata
del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del  50  per
cento con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  allo
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare per le  attivita'  di  difesa  del  mare  dagli
inquinamenti". 
 
  1103. Per l'attuazione di un programma triennale  straordinario  di
interventi  di  demolizione  delle  opere  abusive  site  nelle  aree
naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1104. Nelle aree naturali protette  1'acquisizione  gratuita  delle
opere abusive di cui all'articolo 7,  sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47, e  successive  modificazioni,  si  verifica  di
diritto a favore degli organismi di gestione ovvero,  in  assenza  di
questi, a favore dei  comuni.  Restano  confermati  gli  obblighi  di
notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare degli accertamenti, delle  ingiunzioni  alla  demolizione  e
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come  anche  le
procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di  entrata
in vigore della presente legge. 
 
  1105. Restano altresi' confermate le  competenze  delle  regioni  a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di  cui  ai  commi  1103  e  1104  secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 
 
  1106. Al fine  di  salvaguardare  gli  equilibri  ambientali  e  di
scongiurare il prodursi  di  gravi  alterazioni  dell'ecosistema  nei
territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio  1990,  n.  102,
limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due  anni,
le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso
idroelettrico   sono   rilasciate   previo   parere   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  che  allo
scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per  i
servizi tecnici. 
 
  1107. L'applicazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
comma 94, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311,  e'  estesa  al
personale degli Enti parco  nazionali  funzionalmente  equiparato  al
Corpo forestale dello Stato, ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  36,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.  Per  il  personale  di  cui  al
periodo precedente, nei  limiti  del  territorio  di  competenza,  e'
riconosciuta la qualifica  di  agente  di  pubblica  sicurezza  e  si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 29, comma 1,  della
legge 11 febbraio 1992, n. 157. 
 
  1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu'
efficace  utilizzazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  alla
gestione dei rifiuti  solidi  urbani,  la  regione,  previa  diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo  della
gestione dei rifiuti a livello di ambito  territoriale  ottimale  con
riferimento a quegli ambiti  territoriali  ottimali  all'interno  dei
quali non sia  assicurata  una  raccolta  differenziata  dei  rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime: 
    a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007; 
    b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; 
    c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 
 
  1109. Per gli anni successivi al 2011,  la  percentuale  minima  di
raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma  1108
e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita'  di
rifiuti  inviati  in  discarica  e  nella  prospettiva   di   rendere
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero". 
 
  1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate  all'attuazione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto  1'11  dicembre  1997,  reso
esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito  un
Fondo rotativo. 
 
  1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita'  per  l'erogazione  di
finanziamenti  a  tasso  agevolato  della  durata  non  superiore   a
settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   e'
individuato il tasso di interesse da applicare. 
 
  1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le
misure di seguito elencate: 
    a) installazione di impianti  di  microcogenerazione  diffusa  ad
alto rendimento elettrico e termico; 
    b)   installazione   di   impianti   di   piccola   taglia    per
l'utilizzazione  delle  fonti  rinnovabili  per  la  generazione   di
elettricita' e calore; 
    c) sostituzione dei  motori  elettrici  industriali  con  potenza
superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; 
    d) incremento dell'efficienza negli usi finali  dell'energia  nei
settori civile e terziario; 
    e) eliminazione  delle  emissioni  di  protossido  di  azoto  dai
processi industriali; 
    f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di
nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero. 
 
  1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo  di  cui
al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno.  In  sede  di
prima applicazione, al Fondo possono essere riversate,  in  aggiunta,
le risorse di cui all'articolo 2, comma  3,  della  legge  l°  giugno
2002, n. 120. 
 
  1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma
1110. 
 
  1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito  presso  la  Cassa
depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne  sono  definite
le modalita' di gestione. La  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa  puo'
avvalersi per  l'istruttoria,  l'erogazione  e  per  tutti  gli  atti
connessi alla gestione dei  finanziamenti  concessi  di  uno  o  piu'
istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche  in  modo  da
assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale. 
 
  1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni  di  euro
delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo  e
tutela ambientale del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo  1,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di
riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e
la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza  nazionale
ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e  repressione  dei  gravi
fenomeni di criminalita' organizzata  nell'ambito  dello  smaltimento
illecito dei rifiuti. 
 
  1117. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  i
finanziamenti  e  gli  incentivi  pubblici  di   competenza   statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione
di  energia  elettrica  sono  concedibili   esclusivamente   per   la
produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da  fonti   energetiche
rinnovabili, cosi' come  definite  dall'articolo  2  della  direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27  settembre
2001, sulla  promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti
energetiche rinnovabili. Sono  fatti  salvi  i  finanziamenti  e  gli
incentivi concessi, ai sensi  della  previgente  normativa,  ai  soli
impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la
realizzazione anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  presente
legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e  destinate  al  sostegno
alle fonti energetiche  assimilate,  per  i  quali  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 1118. 
 
  1118. Il Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  con
propri decreti ai sensi dell' articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalita'  di
erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza
statale concedibili alle fonti  rinnovabili  di  cui  all'articolo  2
della  citata  direttiva  2001/77/CE.  Il  Ministro  dello   sviluppo
economico provvede con propri  decreti  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a definire le condizioni
e le modalita' per l'eventuale riconoscimento in deroga  del  diritto
agli incentivi a specifici impianti gia' autorizzati  all'entrata  in
vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti
nella tipologia di cui al periodo precedente,  nonche'  a  ridefinire
l'entita' e  la  durata  dei  sostegni  alle  fonti  energetiche  non
rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili  utilizzate
da impianti gia' realizzati ed operativi  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, tenendo conto dei  diritti  pregressi  e
nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento  giuridico,  allo
scopo di ridurre  gli  oneri  che  gravano  sui  prezzi  dell'energia
elettrica  e  eliminare  vantaggi   economici   che   non   risultino
specificamente motivati  e  coerenti  con  le  direttive  europee  in
materia di energia elettrica. 
 
  1119. E' fatta salva la normativa previgente per la  produzione  di
energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
 
  1120. Alla normativa in materia di produzione di energia  da  fonti
rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,  all'articolo
17, i commi 1, 3 e 4 sono abrogati;  all'articolo  20,  comma  6  del
medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse; 
    b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma  1,
sono soppresse le parole: "o assimilate"; al  comma  5  e'  soppresso
l'ultimo  periodo;  al  comma  7  sono  soppresse  le   parole:   "ed
assimilate"; 
    c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli  articoli
22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresse; 
    d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1,  nel  comma
3,  primo  periodo,  le  parole  "o  assimilate"  e  le  parole:  "ed
inorganici" sono  soppresse  ed  il  secondo  periodo  e'  soppresso;
all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica,  le  parole:  "o
assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della  medesima
legge le parole: "o assimilate" sono soppresse; 
    e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,  all'articolo  2,
comma 15, le parole: "e inorganici" sono soppresse; 
    f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1,  la
lettera e) e' abrogata; 
    g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71
e' abrogato; 
    h) al decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  all'articolo
229, il comma 6 e' abrogato; 
    i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  all'articolo
52, comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate". 
 
  1121.  Allo  scopo  di   finanziare   interventi   finalizzati   al
miglioramento della qualita' dell' aria nelle aree urbane nonche'  al
potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito,  nello  stato  di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e  del  mare,  il  Fondo  per  la  mobilita'  sostenibile,  con   uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. 
 
  1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure: 
    a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei  mezzi  pubblici,
con particolare riguardo a quelli meno  inquinanti  e  a  favore  dei
comuni a maggiore crisi ambientale; 
    b) incentivazione dell'intermodalita'; 
    c) introduzione di un sistema di  incentivi  e  disincentivi  per
privilegiare la mobilita' sostenibile; 
    d) valorizzazione degli strumenti del mobility management  e  del
car sharing; 
    e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola; 
    f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di  trasporto
e  consegna  delle  merci,  attraverso  la  realizzazione  di  centri
direzionali di smistamento che permetta una  migliore  organizzazione
logistica, nonche' il progressivo obbligo di utilizzo  di  veicoli  a
basso impatto ambientale; 
    g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione  del
gas metano, gpl, elettrica e idrogeno; 
    h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita'
ciclistica. 
 
  1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo  di  cui  al
comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre
1998, n. 366. 
 
  1124.  E'  istituito,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo  per
lo sviluppo sostenibile, allo scopo di  finanziare  progetti  per  la
sostenibilita' ambientale  di  settori  economico-produttivi  o  aree
geografiche, l'educazione  e  l'informazione  ambientale  e  progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile. 
 
  1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e, limitatamente  ai  progetti  internazionali  per  la
cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il  Ministro  degli
affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  sono  individuate
annualmente le misure  prioritarie  da  finanziare  con  il  predetto
Fondo. 
 
  1126. E'  autorizzata  la  spesa  di  50.000  euro  per  finanziare
l'attuazione  e  il  monitoraggio  di  un  "Piano  d'azione  per   la
sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica
amministrazione", predisposto dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo  economico,  d'intesa
con le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  e
sottoposto  alla  approvazione  dalla  CONSIP  Spa,   costituita   in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano
prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle  procedure  di  acquisto  di  beni  e
servizi delle amministrazioni competenti,  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) riduzione dell'uso delle risorse naturali; 
    b) sostituzione delle fonti energetiche 
  non rinnovabili con fonti rinnovabili; 
    c) riduzione della produzione di rifiuti; 
    d) riduzione delle emissioni inquinanti; 
    e) riduzione dei rischi ambientali. 
 
  1127. Il piano di  cui  al  comma  1126  indica  gli  obiettivi  di
sostenibilita' ambientale  da  raggiungere  per  gli  acquisti  nelle
seguenti categorie merceologiche: 
    a) arredi; 
    b) materiali da costruzione; 
    c) manutenzione delle strade; 
    d) gestione del verde pubblico; 
    e) illuminazione e riscaldamento; 
    j) elettronica; 
    g) tessile; 
    h) cancelleria; 
    i) ristorazione; 
    l) materiali per l'igiene; 
    m) trasporti. 
 
  1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma  1127  e'
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia  e
delle finanze, dal Ministro  dello  sviluppo  economico  nonche'  dai
presidenti delle regioni interessate. 
 
  1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera, del rafforzamento della  protezione  ambientale  e  del
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'
avviato, a  partire  dall'anno  2007,  un  programma  sperimentale  a
livello   nazionale    per    la    progressiva    riduzione    della
commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che,  secondo
i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme  tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili. 
 
  1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con  decreto  del
Ministro dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente   legge   previo   parere   delle   competenti   Commissioni
parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure  da  introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno  al  fine  di  giungere  al
definitivo  divieto,  a  decorrere  dal  l°   gennaio   2010,   della
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1'asporto  delle
merci che non rispondano entro tale data, ai  criteri  fissati  dalla
normativa comunitaria e dalle  norme  tecniche  approvate  a  livello
comunitario. 
 
  1131. Per l'avvio del programma di cui ai  commi  1129  e  1130  e'
destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro  a  valere  sul
"Fondo unico investimenti  per  la  difesa  del  suolo  e  la  tutela
ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare. 
 
  1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita'  e  dei
dati relativi alla difesa del suolo e la piena  integrazione  con  il
sistema  informativo  unico  e  la  rete   nazionale   integrati   di
rilevamento e' autorizzata la spesa  di  750.000  euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni  di  cui
agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  le
amministrazioni e gli enti territoriali  trasmettono  trimestralmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici
(APAT),  le  informazioni  riguardanti  le   attivita'   di   propria
competenza  in  materia  di   difesa   del   suolo   e   lotta   alla
desertificazione,  di  tutela  delle  acque  dall'inquinamento  e  di
gestione  delle  risorse   idriche   e   prevenzione   del   dissesto
idrogeologico.  Il  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio e del mare con proprio decreto istituisce un  Osservatorio
per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione  dei
dati oggetto di monitoraggio. 
 
  1133.  I  rapporti  di  lavoro   a   tempo   determinato   previsti
dall'articolo 1, comma 596, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404,
lettera  a),  del  presente  articolo  per  gli  uffici  di   livello
dirigenziale generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali si tiene conto di quanto  gia'  disposto  dall'articolo  2,
comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
 
  1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del  decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre  2006,  n.   286,   dopo   le   parole:   "spesa   derivante
dall'attuazione  del   comma   1",   sono   inserite   le   seguenti:
"dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  e
successive modificazioni". 
 
  1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni  di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31  gennaio  2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31  marzo  2005,  n.
43, e successive modificazioni. 
 
  1136. Al fine di  sostenere  interventi  in  materia  di  attivita'
culturali svolte sul territorio  italiano,  e'  istituito  presso  il
Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  un  Fondo   per
l'attuazione  di  accordi  di  cofinanziamento  tra  lo  Stato  e  le
autonomie. Con decreti  del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere  sul
predetto Fondo. 
 
  1137. Per le finalita' di  cui  al  comma  1136,  e'  assegnato  al
Ministero per i beni e le attivita' culturali  un  contributo  di  20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1138. A favore di specifiche finalita' relative  ad  interventi  di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di
progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni  e
le attivita' culturali un contributo di  31,5  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono  stabiliti
annualmente con decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, sentito il Consiglio superiore  per  i  beni  culturali  e
paesaggistici. 
 
  1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui  all'articolo  5,
comma 2, della legge 11 dicembre 2000,  n.  381,  e'  autorizzata  la
spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1140. Al Fondo  di  cui  all'articolo  12,  comma  1,  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e  successive  modificazioni,  e'
assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e  2009.  Tale  contributo  e'  finalizzato  a  favore  di
interventi di sostegno a  istituzioni,  grandi  eventi  di  carattere
culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore  dello  spettacolo.
In deroga al comma 4 del citato  articolo  12,  gli  interventi  sono
stabiliti annualmente con decreto  del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali. 
 
  1141.  I  contributi  per  il  restauro,  la  conservazione  e   la
valorizzazione dei beni  culturali,  nonche'  per  l'istituzione  del
fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e  non  vedenti  di  cui
alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003,  n.  291,
da destinare anche in favore di case editrici o  altri  soggetti  che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei  prodotti  esistenti
in formati idonei alla fruizione da  parte  degli  ipovedenti  e  non
vedenti, alla creazione di prodotti  editoriali  nuovi  e  specifici,
nonche'  alla  catalogazione,  conservazione  e   distribuzione   dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1142. Per consentire  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali di far fronte con  interventi  urgenti  al  verificarsi  di
emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali
e paesaggistici e di procedere  alla  realizzazione  di  progetti  di
gestione di modelli  museali,  archivistici  e  librari,  nonche'  di
progetti di tutela  paesaggistica  e  archeologico-monumentale  e  di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79  milioni  di
euro per l'anno 2007 e di  87  milioni  di  euro  annui  a  decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni  e  le  attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti  cui
destinare le somme. 
 
  1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25  marzo  1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,  n.
135,  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "Le  risorse
finanziarie giacenti  nelle  contabilita'  speciali  dei  capi  degli
Istituti centrali  e  periferici  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui  al  presente
comma e all'articolo 7 del decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio  1993,  n.  237,
ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate  entro
il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con  decreto  del
Ministro  per  i  beni   e   le   attivita'   culturali   nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui  al
penultimo  periodo  del  comma   1   dell'articolo   7   del   citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3  marzo
1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita'  speciale
ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi  individuati
con la  riprogrammazione  ove  possibile,  nell'ambito  della  stessa
regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi  degli  Istituti
centrali e periferici  del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare  all'ufficio  di  gabinetto  e  all'ufficio  centrale   di
bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non  impegnate  con  obbligazioni  giuridicamente   perfezionate   da
riprogrammate". 
 
  1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione  del  Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah"; 
    b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
     "1. E' istituito in Ferrara  il  Museo  Nazionale  dell'Ebraismo
Italiano  e  della  Shoah,  di  seguito  denominato  "Museo",   quale
testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la  bimillenaria
presenza ebraica in Italia"; 
    c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la  storia,
il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso  un  reparto
dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali
ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita'  didattiche  nonche'
organizzare manifestazioni,  incontri  nazionali  ed  internazionali,
convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni  di  film  e  di
spettacoli sui temi della pace e della fratellanza  tra  i  popoli  e
dell'incontro tra culture e religioni diverse"; 
    d)  all'articolo  1,  al  comma  3,  dopo   le   parole:   "della
collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle  Comunita'
Ebraiche Italiane (UCEI) e". 
 
  1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007
a favore delle istituzioni  di  alta  formazione  e  specializzazione
artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  508,  e
successive modificazioni, destinata, quanto a  10  milioni  di  euro,
all'ampliamento,  alla   ristrutturazione,   al   restauro   e   alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per  la  propria  attivita'  con  priorita'  verso  gli  immobili  di
proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni  di  euro,  al
loro funzionamento amministrativo e didattico. 
 
  1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98,  e'
disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1147.  Al  fine  di  razionalizzare  gli  interventi  e  conseguire
economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14
agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli  III
e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali  21
dicembre 2005,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  28  alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del  4  febbraio  2006,  recante  criteri  e
modalita' di erogazione di contributi in favore  delle  attivita'  di
spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del  Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed
in  materia   di   autorizzazione   all'esercizio   dei   parchi   di
divertimento.  Sono  fatte  salve   le   competenze   del   Ministero
dell'interno in materia di sicurezza. 
 
  1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "Art.  24.  -  (Contributi  dello  Stato).  -  1.  I  criteri  di
ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo  destinata
alle fondazioni liricosinfoniche sono  determinati  con  decreto  del
Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali.  Tali  criteri  sono
determinati sulla base  degli  elementi  quantitativi  e  qualitativi
della  produzione  offerta  e  tengono  conto  degli  interventi   di
riduzione delle spese". 
 
  1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  si
intendono prorogate per il biennio 2008-2009. 
 
  1150. Al fine di conseguire  i  massimi  risultati  in  termini  di
recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle
attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In tale convenzione sono  stabilite,  altresi',
per  tutte  le  deliberazioni   di   risorse   statali   ad   imprese
cinematografiche  di  produzione,   distribuzione   ed   esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali  non  vi  sia  stata
completa restituzione, in base a quanto accertato e  comunicato  alla
Direzione generale per il cinema  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  dall'istituto  gestore   del   Fondo   di   cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, le modalita' per pervenire all'estinzione  del  debito  maturato,
per le singole opere finanziate secondo un  meccanismo  che  preveda,
tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del  film  in
capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni  e
le attivita' culturali, per conto dello Stato". 
 
  1151.  Al  fine  di  razionalizzare  e  rendere   piu'   efficiente
l'erogazione e l'utilizzo  delle  risorse  destinate  dallo  Stato  a
sostegno delle attivita' di produzione nel  settore  cinematografico,
al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  28,  e   successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  all'articolo  12,   comma   3,   lettera   a),   la   parola:
"finanziamento" e' sostituita dalla seguente: "sostegno"; 
    b)  all'articolo  12,  comma  5,  le  parole:   "erogazione   dei
finanziamenti e  dei  contributi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"erogazione dei contributi" e  le  parole:  "finanziamenti  concessi"
sono sostituite dalle seguenti: "contributi concessi"; 
    c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). -  1.
A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono  concessi  i
contributi indicati nei commi 2, 3 e 6. 
  2. Per i lungometraggi  riconosciuti  di  interesse  culturale,  e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di  cui  all'articolo  12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del  film,
per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale
di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere  prime  e  seconde,  la
misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90 per cento. 
  3. Per i cortometraggi  riconosciuti  di  interesse  culturale,  e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di  cui  all'articolo  12,
comma 1, fino al 100 per cento del  costo  del  film,  per  un  costo
industriale massimo definito  con  il  decreto  ministeriale  di  cui
all'articolo 12, comma 5. 
  4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma  5,  sono
stabilite  le  modalita'  con   le   quali,   decorsi   cinque   anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in  cui  quest'ultimo  non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al  Ministero  per  i
beni  e  le  attivita'  culturali,  per  conto  dello  Stato,  o,  in
alternativa,  all'impresa  di  produzione   interessata,   la   piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione  economica
dell'opera. 
  5.   Variazioni   sostanziali   nel   trattamento   e   nel    cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto  valutato
dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma  1,  lettera  a),
idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei benefici
di legge, e  che  non  siano  state  comunicate  ed  approvate  dalla
predetta  sottocommissione,  comportano  la  revoca  del   contributo
concesso, la sua intera restituzione, nonche'  la  cancellazione  per
cinque anni dagli elenchi di  cui  all'articolo  3.  Per  un  analogo
periodo di tempo, non possono essere  iscritte  ai  medesimi  elenchi
imprese di produzione che comprendono soci, amministratori  e  legali
rappresentanti dell'impresa esclusa. 
  6.  Sono  corrisposti  annualmente  contributi  alle   imprese   di
produzione, iscritte negli elenchi di  cui  all'articolo  3,  per  lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale
o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata presentazione
del corrispondente progetto filmico entro  due  anni  dalla  data  di
erogazione.  Esso  viene  restituito  in  caso  di  concessione   dei
contributi previsti ai commi 2  e  3.  Una  quota  percentuale  della
somma, definita con il decreto ministeriale di cui  all'articolo  12,
comma 5, e' destinata all'autore della sceneggiatura. 
  7. Un'apposita giuria, composta  da  cinque  eminenti  personalita'
della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione  dei
premi di qualita' di cui all'articolo 17."; 
    d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a),  le  parole:  "nonche'
all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6,  del
presente decreto, ed alla  valutazione  delle  sceneggiature  di  cui
all'articolo 13, comma 8" sono sostituite  dalle  seguenti:  "nonche'
alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6"
e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "comma 6"; 
    e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 7"; 
    f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le  parole:  "comma
8" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6". 
 
  1152. Per interventi di ammodernamento  e  di  potenziamento  della
viabilita' secondaria  esistente  nella  Regione  siciliana  e  nella
regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS  Spa,  una
quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 e' assegnata in sede  di  riparto  delle
somme stanziate sul Fondo per le aree  sottoutilizzate.  Con  decreto
del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro  dello
sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra
le province della Regione  siciliana  e  le  province  della  regione
Calabria, in proporzione alla  viabilita'  presente  in  ciascuna  di
esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione per l'utilizzo
delle predette risorse. 
 
  1153.  Per  la  realizzazione  di  opere  viarie  del   Veneto   e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1154. Per la realizzazione di un piano  straordinario  di  edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata  la  spesa  di  30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto  del
Ministro delle infrastrutture, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  definite  le  modalita'  di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti. 
 
  1155. All'articolo 2 del decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di  spesa  dello
stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  "Interventi
per  la  realizzazione  di  opere  infrastrutturali   e   di   tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in  Sicilia  e  in  Calabria""  sono
sostituite dalle seguenti: "in due distinti  capitoli  di  spesa  del
Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e  della
tutela  del  territorio  e  del   mare   denominati   rispettivamente
"Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia
e in Calabria" e "Interventi di tutela  dell'ambiente  e  difesa  del
suolo in Sicilia e in Calabria""; 
    b) al comma 93, le parole:  "Ministro  delle  infrastrutture,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, di concerto". 
 
  1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo  1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.  236,  si  provvede  ai
seguenti  interventi,  nei  limiti  degli   importi   rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il  decreto  di  cui  al
comma 1159 del presente articolo: 
    a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, sentite la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  le  organizzazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e  dei
datori di lavoro,  adotta  un  programma  speciale  di  interventi  e
costituisce una  cabina  di  regia  nazionale  di  coordinamento  che
concorre allo sviluppo dei  piani  territoriali  di  emersione  e  di
promozione di occupazione regolare nonche'  alla  valorizzazione  dei
comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES).  Entro  sei
mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  e'
istituito, con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
un apposito Fondo  per  l'emersione  del  lavoro  irregolare  (FELI),
destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali
interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle  imprese  che
attivino i processi di emersione di cui ai commi da 1192 a  1201.  Ai
fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007
e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui; 
    b) sono destinati  25  milioni  di  euro  per  l'anno  2007  alla
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni; 
    c)  in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori  sociali  e
comunque non oltre il  31  dicembre  2007,  possono  essere  concessi
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti  e
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel limite
massimo di spesa di 45 milioni di euro; 
    d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al  fine
di sostenere programmi per la riqualificazione  professionale  ed  il
reinserimento occupazionale di collaboratori a  progetto,  che  hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di
crisi, con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, da emanare entro due mesi dalla data di  entrata  in  vigore
della  presente  legge,  sentita  la  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di  cui  alla
presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede
nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008; 
    e)  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  e'
autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo  complessivo
di 1 milione di euro per  l'anno  2007,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove  convenzioni  per  lo
svolgimento di attivita' socialmente  utili  e  per  l'attuazione  di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori  impegnati
in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da almeno  sette
anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti; 
    f) in deroga a quanto disposto dall'articolo  12,  comma  4,  del
decreto  legislativo  1°  dicembre  1997,  n.  468,  e  limitatamente
all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di  cui  all'articolo
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e  successive  modificazioni,
procedere  ad  assunzioni  di   soggetti   collocati   in   attivita'
socialmente utili nel limite massimo  complessivo  di  2.450  unita'.
Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso l'incentivo di cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni  di  euro  annui  a
decorrere. dall'anno  2007,  si  provvede  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236,  che  a  tal  fine  e'  integrato  del  predetto
importo; 
    g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto,  dispone  annualmente   di   una   quota   del   Fondo   per
l'occupazione,  nei  limiti  delle  risorse  disponibili  del   Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare
e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e l'informazione
dei lavoratori e delle lavoratrici in  materia  di  lotta  al  lavoro
sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori,  iniziative  in  materia  di
protezione sociale  ed  in  ogni  altro  settore  di  competenza  del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 
 
  1157. In via sperimentale  per  l'anno  2007  ed  in  attesa  della
riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a
licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da  processi
di  cessione  nell'ambito  di  procedure  concorsuali  in  corso,  e'
concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di  10  milioni  di
euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle  condizioni
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4  dell'articolo  63  del
decreto  legislativo  8  luglio   1999,   n.   270,   a   titolo   di
sperimentazione per la durata di un anno dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente  legge  ed  in  riferimento  all'assunzione  di
lavoratori in esubero dipendenti dalle predette  imprese  beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi
contributivi  previsti  dall'articolo  8,  commi   4   e   4-bis,   e
dall'articolo 25, comma 9,  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,
secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni  di
cui al comma 1158. Alla fine  del  periodo  di  sperimentazione,  con
decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e della previdenza  sociale  e  con  il  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,   attesi   gli    esiti    della
sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione  degli  interventi,
compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse. 
 
  1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo  l'entrata  in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo  sindacale
stipulato in sede governativa e di  apposita  relazione  tecnica  del
Ministero  dello  sviluppo  economico  che  attesti   la   necessita'
dell'intervento  per  evitare   il   licenziamento   dei   lavoratori
dipendenti, la concessione delle  agevolazioni  contributive  che  si
applicano  a  decorrere   dalla   data   della   effettiva   cessione
dell'azienda o del ramo di azienda. 
 
  1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del  lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. 
 
  1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre   le   uscite   dal   sistema   produttivo   dei   lavoratori
ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di  solidarieta'  tra
generazioni, con  il  quale  e'  prevista,  su  base  volontaria,  la
trasformazione  a  tempo  parziale  dei  contratti  di   lavoro   dei
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta'  e  la  correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale,  per  un  orario
pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o  disoccupati  di  eta'
inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma  di
laurea. 
 
  1161. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
agosto  1988,  n.  400,  sentite  la  Conferenza  unificata  di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e  le
organizzazioni   sindacali   e   datoriali   comparativamente    piu'
rappresentative a livello  nazionale,  sono  stabiliti  le  modalita'
della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di  cui  al
comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel  limite
massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno  2007  e
82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
le parole: "e lire 60  miliardi  a  decorrere  dall'anno  2000"  sono
sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro
42 milioni a decorrere dall'anno 2008". 
 
  1163.  Per  il  finanziamento   delle   attivita'   di   formazione
professionale di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  22  dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno
2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive
modificazioni. 
 
  1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani  rimpatriati
dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,
nell'assicurazione  generale  obbligatoria  per   l'invalidita',   la
vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni  assicurative  relative  a
periodi di lavoro dipendente ed autonomo  effettivamente  svolti  nel
predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con  decreto,
di  natura  non  regolamentare,  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della  presente  legge,  sono  disciplinate  le  modalita'  di
attuazione del presente comma.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze   provvede   al   monitoraggio    degli    oneri    derivanti
dall'attuazione del presente comma, anche ai  fini  dell'applicazione
dell' articolo  11,  comma  3,  lettera  i-quater),  e  dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni,  e  trasmette  alle  Camere,  corredati  da   apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai  sensi  dell'articolo  7,
secondo comma, numero 2), della citata legge  n.  468  del  1978.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  1165. Per le finalita' di cui  all'articolo  117,  comma  5,  della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la  spesa  nel  limite
massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro  51.645.690  per
l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui  all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine  e'
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per  l'anno  2007  e
per l'anno 2008. 
 
  1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare,  previa
intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio  2007,
le convenzioni stipulate, anche  in  deroga  alla  normativa  vigente
relativa ai lavori  socialmente  utili,  direttamente  con  gli  enti
locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per
l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in  ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino,  utilizzati  attraverso
convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3,  del
decreto  legislativo  l°  dicembre  1997,  n.   468,   e   successive
modificazioni,   e   prorogate   nelle   more   di   una   definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali  soggetti.  In  presenza  delle
suddette convenzioni, il termine di cui  all'articolo  78,  comma  2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'  prorogato  al  31  dicembre
2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo  per  l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19  luglio  1993,  n.
236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera  a),
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano  anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007. 
 
  1168. Al fine di coordinare specifici interventi  di  contrasto  al
lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura
dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e'  esteso  alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 
 
  1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi  a  disposizione,  con
modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del  lavoro
e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici. 
 
  1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi  1168  e  1169,
nonche' per la realizzazione  della  banca  dati  telematica  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004,  n.
124, e successive modificazioni, il  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  puo'   avvalersi,   sulla   base   di   apposite
convenzioni,  delle  risorse  umane   e   strumentali   dell'INPS   e
dell'INAIL. 
 
  1171. Il Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  in
possesso dei dati personali e identificativi  acquisiti  per  effetto
delle predette convenzioni, e'  titolare  del  trattamento  ai  sensi
dell'articolo 28  del  codice  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
  1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e  nei
termini  di  legge,  delle  ritenute  previdenziali  e  assistenziali
operate dal  datore  di  lavoro  sulle  retribuzioni  dei  lavoratori
dipendenti configura le ipotesi  di  cui  ai  commi  1-bis,  1-ter  e
1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.  638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il  comma  3
e' abrogato. 
 
  1173. Al fine  di  promuovere  la  regolarita'  contributiva  quale
requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi  previsti
dall'ordinamento, entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale procede,  in  via  sperimentale,  con  uno  o  piu'  decreti,
all'individuazione degli indici di congruita' di cui al comma 1174  e
delle relative procedure applicative,  articolati  per  settore,  per
categorie  di  imprese  e  per  territorio,   sentiti   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  nonche'  i  Ministri   di   settore
interessati e le organizzazioni comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori. 
 
  1174. Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali
risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in
materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed  in  materia  di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono
definiti gli indici di congruita' del rapporto tra  la  qualita'  dei
beni prodotti e dei servizi offerti  e  la  quantita'  delle  ore  di
lavoro necessarie nonche' lo scostamento percentuale  dall'indice  da
considerare    tollerabile,    tenuto    conto    delle    specifiche
caratteristiche produttive e tecniche nonche' dei volumi di affari  e
dei redditi presunti. 
 
  1175. A decorrere dal  1°  luglio  2007,  i  benefici  normativi  e
contributivi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  lavoro   e
legislazione sociale sono  subordinati  al  possesso,  da  parte  dei
datori di lavoro, del documento unico  di  regolarita'  contributiva,
fermi restando gli altri obblighi  di  legge  ed  il  rispetto  degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali  o  aziendali,  laddove  sottoscritti,  stipulati  dalle
organizzazioni sindacali  dei  datori  di  lavoro  e  dei  lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 
 
  1176. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati  e  le  parti
sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti  analitici
del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175,
nonche'  le  tipologie   di   pregresse   irregolarita'   di   natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di  lavoro  da
non considerare ostative  al  rilascio  del  documento  medesimo.  In
attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui  al  presente  comma
sono fatte salve le  vigenti  disposizioni  speciali  in  materia  di
certificazione di regolarita' contributiva nei settori  dell'edilizia
e dell'agricoltura. 
 
  1177. Gli importi delle sanzioni  amministrative  previste  per  la
violazione di norme  in  materia  di  lavoro,  legislazione  sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute  nei  luoghi  di  lavoro
entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999  sono  quintuplicati,  ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178. 
 
  1178. L'omessa istituzione  e  l'omessa  esibizione  dei  libri  di
matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del  testo  unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui  al  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.   1124,   e
dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto  28  agosto
1924, n. 1422, sono punite con la  sanzione  amministrativa  da  euro
4.000 ad euro 12.000.  Nei  confronti  delle  violazioni  di  cui  al
presente comma  non  e'  ammessa  la  procedura  di  diffida  di  cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. 
 
  1179. Le maggiori entrate  derivanti  dall'applicazione  dei  commi
1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la  dotazione  del
Fondo  per  l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,  comma  7,   del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
 
  1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
    "2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e
di lavoro autonomo in forma coordinata e  continuativa,  anche  nella
modalita' a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e  di
associato in partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i  datori  di
lavoro privati, ivi  compresi  quelli  agricoli,  gli  enti  pubblici
economici  e  le  pubbliche  amministrazioni  sono  tenuti   a   dame
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito  territoriale  e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno  antecedente  a  quello  di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante  documentazione  avente
data certa di trasmissione. La comunicazione  deve  indicare  i  dati
anagrafici  del  lavoratore,  la  data  di  assunzione,  la  data  di
cessazione qualora il rapporto non  sia  a  tempo  indeterminato,  la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e  il  trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica  ai
tirocini di formazione e di orientamento e  ad  ogni  altro  tipo  di
esperienza lavorativa  ad  essi  assimilata.  Le  Agenzie  di  lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale  sono
tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno  del  mese  successivo
alla data di  assunzione,  al  Servizio  competente  nel  cui  ambito
territoriale e' ubicata la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei  assunti  nel  mese
precedente. 
  2-bis. In caso di  urgenza  connessa  ad  esigenze  produttive,  la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata  entro  cinque
giorni dall'instaurazione del  rapporto  di  lavoro,  fermo  restando
l'obbligo di comunicare  entro  il  giorno  antecedente  al  Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore  e
del datore di lavoro". 
 
  1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto  legislativo  19  dicembre
2002, n. 297, e' abrogato. 
 
  1182.  Fino  alla  effettiva  operativita'   delle   modalita'   di
trasferimento dei dati contenuti  nei  moduli  per  le  comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile  2000,  n.  181,  resta  in  vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23  febbraio  2000,  n.  38,  da  effettuarsi
esclusivamente  attraverso   strumenti   informatici.   La   medesima
comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA  per  gli  assicurati
del settore marittimo. 
 
  1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis  del  decreto  legislativo  21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere: 
    "e-bis) trasferimento del lavoratore; 
  e-ter) distacco del lavoratore; 
   e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; 
  e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa". 
 
  1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti: 
    "6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione  e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato,  dei
tirocini  e  di  altre  esperienze  professionali,   previste   dalla
normativa vigente, inviate al  Servizio  competente  nel  cui  ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i  moduli  di  cui  al
comma 7, sono valide ai  fini  dell'assolvimento  degli  obblighi  di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali  e  provinciali
del  lavoro,  dell'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni  sul
lavoro, o di  altre  forme  previdenziali  sostitutive  o  esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura  -  Ufficio  territoriale  del
Governo. 
  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  le  parole:  "o  lo  assume  per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse. 
  6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo,  i  datori
di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata  la
sede di lavoro. Il decreto di cui al  comma  7  disciplina  anche  le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto  dal  presente
comma". 
 
  1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del  decreto  legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. 
 
  1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo
unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  30  giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed
eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro,  con  particolare
riferimento ai settori a piu'  elevato  rischio  infortunistico,  nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo  regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  21
settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle  procedure  individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della  previdenza
sociale". 
 
  1187. Al fine di assicurare un adeguato e  tempestivo  sostegno  ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro,  anche  per  i
casi in cui le  vittime  medesime  risultino  prive  della  copertura
assicurativa obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali di cui al testo unico di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  e'  istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,
di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la  somma  di  2,5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Con
decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi
comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL,  nonche'
i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. 
 
  1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000,  n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004,  2005  e  2006"  sono  sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007". 
 
  1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  e
successive modificazioni, le disposizioni di cui  all'articolo  1-bis
del  decreto-legge  14  febbraio  2003,  n.   23,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai  processi  di  riorganizzazione,  ristrutturazione,
conversione, crisi o  modifica  degli  assetti  societari  aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione  guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita',  a  favore  di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione  delle  eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007  al
28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure  di  cui  al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,  ed  al  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge  18
febbraio  2004,   n.   39,   nonche'   alle   imprese   del   settore
dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e  ubicate  nelle
regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e  500  delle
unita' indicate nel  periodo  precedente.  Gli  oneri  relativi  alla
permanenza  in  mobilita',  ivi   compresi   quelli   relativi   alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico  delle  imprese  per  i
periodi che eccedono la mobilita' ordinaria.  Ai  lavoratori  ammessi
alla mobilita' in base al presente comma si applicano,  ai  fini  del
trattamento pensionistico, le disposizioni  di  cui  all'articolo  11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella  A  allegata  al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come  sostituita  dalla
citata legge  n.  724  del  1994,  nonche'  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e  8,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.  Le  imprese  o  i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del  presente  comma
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007,  di  59
milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a  decorrere
dall'anno 2009. 
 
  1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori  sociali  e  nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236,  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre  2007,  in  deroga  alla  vigente
normativa, concessioni, anche senza  soluzione  di  continuita',  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione   guadagni   straordinaria,   di
mobilita'  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso  di  programmi
finalizzati  alla  gestione  di  crisi   occupazionali,   anche   con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero  miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi  definiti  in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15  giugno
2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in  sede  istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro  e  della  previdenza
sociale  entro  il  20  maggio  2007.   Nell'ambito   delle   risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai  sensi
dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,  e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con  decreto  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani  di  gestione
delle  eccedenze  gia'  definiti  in  specifici   accordi   in   sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno  del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per  cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso  di  proroghe
successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato  dall'articolo  13,  comma  2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertite,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
 
  1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui  al  comma
1190, sono destinati 12 milioni di  euro,  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236,  alla  concessione,  per  l'anno  2007,  di  una
indennita' pari al  trattamento  massimo  di  integrazione  salariale
straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare,  ai  lavoratori  portuali  che  prestano
lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994,  n.
84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con  decreto  del
Ministro dei trasporti, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale. 
 
  1192.  Al  fine   di   procedere   alla   regolarizzazione   e   al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di  lavoro  non
risultanti da scritture o da  altra  documentazione  obbligatoria,  i
datori  di  lavoro   possono   presentare,   nelle   sedi   dell'INPS
territorialmente competenti, entro il  30  settembre  2007,  apposita
istanza ai sensi del comma 1193. 
 
  1193. L'istanza  di  cui  al  comma  1192  puo'  essere  presentata
esclusivamente dai  datori  di  lavoro  che  abbiano  proceduto  alla
stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in  cui
nelle aziende  non  siano  presenti  le  rappresentanze  sindacali  o
unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle  associazioni
nazionali  comparativamente  piu'  rappresentative  finalizzato  alla
regolarizzazione dei  rapporti  di  lavoro  di  cui  al  comma  1192.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori
che  intende  regolarizzare  ed  i  rispettivi  periodi  oggetto   di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai  cinque  anni  precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima. 
 
  1194. L'accordo  sindacale  di  cui  al  comma  1193,  da  allegare
all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei  rapporti  di  lavoro
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove  la
sottoscrizione di atti di conciliazione  individuale  che  producono,
nel  rispetto  della  procedura  dettata  dalla  normativa   vigente,
l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del  codice  di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva,  e
a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in  essa  indicati,
nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi. 
 
  1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di  prescrizione
quinquennale per i periodi di  mancata  contribuzione  precedenti  al
periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma  1193.  L'accesso
alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche  ai
datori di lavoro che non siano  stati  destinatari  di  provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il  pagamento
dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse  sanzioni
amministrative. Gli  effetti  di  tali  provvedimenti  sono  comunque
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al  comma
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui  posizione  sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi. 
 
  1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi  a
carico del datore di lavoro relativi ai rapporti  di  lavoro  oggetto
della  procedura  di  regolarizzazione  si   provvede   mediante   il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto  tempo  per
tempo alle  diverse  gestioni  assicurative  relative  ai  lavoratori
dipendenti secondo le  seguenti  modalita':  a)  versamento  all'atto
dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi. I lavoratori sono  comunque  esclusi  dal  pagamento
della  parte  di  contribuzione  a  proprio  carico.  La  misura  del
trattamento   previdenziale   relativa   ai   periodi   oggetto    di
regolarizzazione   e'   determinata   in   proporzione   alle   quote
contributive effettivamente versate. 
 
  1197. Il versamento della somma  di  cui  al  comma  1196  comporta
l'estinzione dei reati previsti  da  leggi  speciali  in  materia  di
versamenti  di  contributi  e  premi,  nonche'  di  obbligazioni  per
sanzioni amministrative e per ogni altro  onere  accessorio  connesso
alla denuncia e  il  versamento  dei  contributi  e  dei  premi,  ivi
compresi  quelli  di  cui  all'articolo  51  del  testo  unico  delle
disposizioni per 1' assicurazione obbligatoria contro  gli  infortuni
sul lavoro e  le  malattie  professionali,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30  giugno  1965,  n.  1124,   nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,  in  materia
di sgravi degli oneri sociali. 
 
  1198. Nei confronti dei  datori  di  lavoro  che  hanno  presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata  di
un anno a decorrere dalla data  di  presentazione,  sono  sospese  le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo  e
vigilanza nella materia  oggetto  della  regolarizzazione  anche  con
riferimento a quelle concernenti la tutela della salute  e  sicurezza
dei lavoratori. Resta ferma  la  facolta'  dell'organo  ispettivo  di
verificare la fondatezza di eventuali elementi  nuovi  che  dovessero
emergere  nella  materia  oggetto  della  regolarizzazione,  al  fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. Entro un anno a  decorrere  dalla  data  di  presentazione
dell'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192,  i  datori  di
lavoro   devono   completare,   ove   necessario,   gli   adeguamenti
organizzativi e strutturali previsti dalla  vigente  legislazione  in
materia di tutela della salute  e  della  sicurezza  dei  lavoratori.
L'efficacia estintiva di cui al  comma  1197  resta  condizionata  al
completo adempimento degli obblighi in materia di salute e  sicurezza
dei lavoratori,  verificato  alla  scadenza  del  predetto  anno  dai
competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei
servizi ispettivi delle  direzioni  provinciali  del  lavoro  per  le
attivita' produttive previsti dal regolamento di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412. 
 
  1199. Le agevolazioni  contributive  di  cui  al  comma  1196  sono
temporaneamente  sospese  nella   misura   del   50   per   cento   e
definitivamente concesse al termine di ogni anno di  lavoro  prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194. 
 
  1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196  resta
condizionata al  mantenimento  in  servizio  del  lavoratore  per  un
periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione  del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento
per giusta causa.