art. 1 (commi 1201-1300)
  1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza
dell'INPS, il  direttore  della  direzione  provinciale  del  lavoro,
congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e  degli
altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di  cui  all'
articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i
provvedimenti di accoglimento delle istanze di  cui  al  comma  1192,
previa,   ove   necessario,   richiesta   di    integrazione    della
documentazione prodotta. 
 
  1202.  In  attesa  di  una   revisione   della   disciplina   della
totalizzazione  e  della  ricongiunzione  dei  periodi   contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di  promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso  a  contratti
di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto  utilizzo  dei
rapporti  di  collaborazione  coordinata  e  continuativa   anche   a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e  non  oltre  il  30
aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali,
nei casi in cui nelle aziende non siano  presenti  le  rappresentanze
sindacali unitarie  o  aziendali,  con  le  organizzazioni  sindacali
aderenti   alle   associazioni   nazionali   comparativamente    piu'
rappresentative conformemente alle previsioni dei  commi  da  1203  a
1208. 
 
  1203. Gli accordi sindacali di cui  al  comma  1202  promuovono  la
trasformazione  dei   rapporti   di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di  contratti  di
lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i  lavoratori  interessati
alla trasformazione sottoscrivono atti di  conciliazione  individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura  civile.  I  contratti  di   lavoro   stipulati   a   tempo
indeterminato  godono  dei  benefici  previsti   dalla   legislazione
vigente. 
 
  1204. Per  i  lavoratori  che  continuano  ad  essere  titolari  di
rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le  parti  sociali,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  possono  stabilire,  anche
attraverso accordi interconfederali, misure  atte  a  contribuire  al
corretto  utilizzo  delle  predette  tipologie  di   lavoro   nonche'
stabilire  condizioni  piu'  favorevoli  per  i   collaboratori.   Il
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale   provvede   ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media
dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori  coordinati
a progetto,  al  netto  delle  ritenute  previdenziali,  al  fine  di
effettuare un raffronto con la media dei  corrispettivi  versati  nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle  disposizioni
di cui alla presente legge. 
 
  1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203
rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo  datore
di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui  all'articolo
2, comma 26,  della  legge  8  agosto  1995,  n.  335,  a  titolo  di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta'  della  quota
di contribuzione a carico dei committenti per i  periodi  di  vigenza
dei contratti di collaborazione coordinata  e  continuativa  anche  a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione  del
rapporto di lavoro. 
 
  1206. I datori di  lavoro  depositano  presso  le  competenti  sedi
dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203,  unitamente
ai contratti stipulati  con  ciascun  lavoratore  e  all'attestazione
dell'avvenuto versamento di una somma pari ad  un  terzo  del  totale
dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la  parte  restante  del  dovuto  in  trentasei  ratei
mensili successivi.  Il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
approva i relativi  accordi  con  riferimento  alla  possibilita'  di
integrare  presso  la  gestione  separata  dell'INPS   la   posizione
contributiva  del  lavoratore  interessato   nella   misura   massima
occorrente per il raggiungimento del  livello  contributivo  previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il  datore  di  lavoro  non
proceda ai versamenti di cui  al  presente  comma,  si  applicano  le
sanzioni previste  dalla  normativa  vigente  in  caso  di  omissione
contributiva. 
 
  1207. Gli atti di conciliazione di  cui  al  comma  1203  producono
l'effetto di cui agli articoli 410 e  411  del  codice  di  procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti  da  leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di  imposte
sui redditi, nonche' di obbligazioni per  sanzioni  amministrative  e
per  ogni  altro  onere  accessorio  connesso  alla  denuncia  e   il
versamento dei contributi e dei premi, ivi  compresi  quelli  di  cui
all'articolo   51   del   testo   unico   delle   disposizioni    per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965,  n.  1124,  nonche'  all'articolo  18  del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089,  in  materia  di  sgravi  degli
oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione,  e'  precluso
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva  per  i  pregressi
periodi  di  lavoro  prestato  dai   lavoratori   interessati   dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208. 
 
  1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202  e'  consentito
anche  ai  datori  di  lavoro  che   siano   stati   destinatari   di
provvedimenti  amministrativi  o   giurisdizionali   non   definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro.  In  ogni  caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione
delle posizioni di tutti i  lavoratori  per  i  quali  sussistano  le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia  stata  oggetto
di accertamenti ispettivi. Gli effetti  di  tali  provvedimenti  sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai  commi
1205 e 1206. 
 
  1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e'  autorizzata  la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  1210. I contratti di  lavoro  subordinato  di  cui  al  comma  1203
prevedono  una  durata  del  rapporto  di  lavoro  non  inferiore   a
ventiquattro mesi. 
 
  1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre  2007"  e
dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006"  sono  inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007". 
 
  1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge  20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20
marzo 1998,  n.  52,  e  successive  modificazioni,  le  parole:  "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e'  autorizzata  per  l'anno
2007 la  spesa  di  25  milioni  di  euro  a  valere  sul  Fondo  per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7,  del  decreto-legge  20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19
luglio 1993, n. 236. 
 
  1213.  Al  fine  di  prevenire  l'instaurazione   delle   procedure
d'infrazione di  cui  agli  articoli  226  e  seguenti  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea o per porre termine  alle  stesse,
le regioni, le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  gli  enti
territoriali,  gli  altri  enti  pubblici  e  i  soggetti  equiparati
adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio  alle
violazioni, loro imputabili, degli  obblighi  degli  Stati  nazionali
derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso  tenuti
a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze  rese
dalla  Corte  di  giustizia  delle  Comunita'   europee,   ai   sensi
dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato. 
 
  1214. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al  comma
1213, che si rendano responsabili  della  violazione  degli  obblighi
derivanti dalla normativa comunitaria  o  che  non  diano  tempestiva
esecuzione alle sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee, i poteri sostitutivi necessari,  secondo  i  principi  e  le
procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge  5  giugno  2003,  n.
131, e dall'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. 
 
  1215. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti  dei  soggetti
di cui  al  comma  1213  indicati  dalla  Commissione  europea  nelle
regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a  valere  sulle
risorse del Fondo europeo agricolo di  garanzia  (FEAGA),  del  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli  altri  Fondi
aventi finalita' strutturali. 
 
  1216. Lo Stato ha diritto di rivalersi  sui  soggetti  responsabili
delle violazioni degli obblighi di cui  al  comma  1213  degli  oneri
finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla  Corte  di
giustizia  delle  Comunita'  europee  ai  sensi  dell'articolo   228,
paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 
 
  1217. Lo Stato ha altresi' diritto di rivalersi sulle  regioni,  le
province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali,  gli
altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali  si  siano  resi
responsabili di violazioni delle disposizioni della  Convenzione  per
la salva-guardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
firmata a Roma il 4 novembre  1950,  resa  esecutiva  dalla  legge  4
agosto 1955, n. 848, e dei  relativi  Protocolli  addizionali,  degli
oneri finanziari sostenuti  per  dare  esecuzione  alle  sentenze  di
condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti
dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni. 
 
  1218. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 1215,
1216 e 1217: 
    a) nei modi indicati al comma 1219, qualora  l'obbligato  sia  un
ente territoriale; 
    b) mediante  prelevamento  diretto  sulle  contabilita'  speciali
obbligatorie istituite presso le  sezioni  di  tesoreria  provinciale
dello Stato, ai  sensi  della  legge  20  ottobre  1984,  n.  720,  e
successive  modificazioni,  per  tutti  gli  enti  e  gli   organismi
pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera  a),  assoggettati
al sistema di tesoreria unica; 
    c) nelle vie  ordinarie,  qualora  l'obbligato  sia  un  soggetto
equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle  previsioni  di
cui alle lettere a) e b). 
 
  1219. La misura  degli  importi  dovuti  allo  Stato  a  titolo  di
rivalsa,  comunque  non   superiore   complessivamente   agli   oneri
finanziari di cui ai commi  1215,  1216  e  1217,  e'  stabilita  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare  entro
tre  mesi  dalla  notifica,  nei  confronti  degli  obbligati,  della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  costituisce   titolo
esecutivo nei confronti degli  obbligati  e  reca  la  determinazione
dell'entita' del credito  dello  Stato  nonche'  l'indicazione  delle
modalita' e i termini del pagamento, anche  rateizzato.  In  caso  di
oneri finanziari  a  carattere  pluriennale  o  non  ancora  liquidi,
possono essere adottati piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze in ragione del progressivo maturare del  credito  dello
Stato. 
 
  1220.  I  decreti  ministeriali  di  cui  al  comma  1219,  qualora
l'obbligato sia un ente  territoriale,  sono  emanati  previa  intesa
sulle modalita' di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il
perfezionamento dell'intesa e' di quattro mesi decorrenti dalla  data
della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della
sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha
ad oggetto la determinazione dell'entita' del credito dello  Stato  e
l'indicazione delle modalita' e  dei  termini  del  pagamento,  anche
rateizzato. Il contenuto dell'intesa e' recepito, entro un  mese  dal
perfezionamento, in un provvedimento del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze che costituisce titolo esecutivo  nei  confronti  degli
obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o  non
ancora  liquidi,  possono  essere  adottati  piu'  provvedimenti  del
Ministero dell'economia e delle finanze in  ragione  del  progressivo
maturare  del  credito  dello   Stato,   seguendo   il   procedimento
disciplinato nel presente comma. 
 
  1221. In caso di mancato raggiungimento  dell'intesa,  all'adozione
del provvedimento esecutivo  indicato  nel  comma  1220  provvede  il
Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi  quattro  mesi,
sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso  di  oneri  finanziari  a
carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono  essere  adottati
piu' provvedimenti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel presente comma. 
 
  1222. Le notifiche indicate nei commi 1218 e 1219 sono effettuate a
cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  1223. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato
che istituisce la Comunita' europea possono avvalersi di tali  misure
agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47  del  testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e  secondo  le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale,  di  non  rientrare  fra  coloro  che  hanno  ricevuto  e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli aiuti che sono individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea, e specificati nel decreto  di  cui  al  presente
comma. 
 
  1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole:  ",  del  Ministro  delle  finanze  quando   si   tratta   di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono  sostituite
dalle seguenti: ". Negli altri casi e'  proposto  nei  confronti  del
Ministro dell'economia e delle finanze". 
 
  1225. Le disposizioni  di  cui  al  comma  1224,  si  applicano  ai
procedimenti iniziati  dopo  la  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure  di  spesa  ed
evitare maggiori oneri  finanziari  conseguenti  alla  violazione  di
obblighi  internazionali,  ai  pagamenti  degli  indennizzi  procede,
comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti  di
somme di denaro conseguenti alle pronunce  di  condanna  della  Corte
europea dei diritti  dell'uomo  emanate  nei  confronti  dello  Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con successivo decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
d'intesa  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire
per lo svolgimento delle  funzioni  di  cui  al  comma  1224,  ed  al
presente comma. 
 
  1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure  di  infrazione,  le
regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  devono
provvedere agli  adempimenti  previsti  dagli  articoli  4  e  6  del
regolamento di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8
settembre 1997,  n.  357,  e  successive  modificazioni,  o  al  loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge, sulla base di criteri minimi  uniformi  definiti  con
apposito decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare. 
 
  1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e
2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  per  lo  sviluppo   e   la
competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione  del  presente
comma. 
 
  1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di  interesse
nazionale,  anche  in  relazione   all'   esigenza   di   incentivare
l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive  la  cui
rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli  di  servizi
definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonche' al fine  di
favorire l'unicita' della titolarita' tra la proprieta' -dei beni  ad
uso turistico-ricettivo e la  relativa  attivita'  di  gestione,  ivi
inclusi  i  processi  di  crescita  dimensionale  nel  rispetto   del
patrimonio paesaggistico ai sensi del decreto legislativo 22  gennaio
2004, n. 42, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile,
e' autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007,  2008  e  2009.  Per  l'applicazione  del  presente  comma   il
Presidente del Consiglio dei ministri  adotta,  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  un  decreto  recante
l'individuazione dei criteri, delle procedure e  delle  modalita'  di
attuazione. 
 
  1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale
del turismo di cui all'articolo 12, comma  7,  del  decreto-legge  14
marzo 2005, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le  attivita'  di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed  identificazione
di  strategie  di  interesse  nazionale  per   lo   sviluppo   e   la
competitivita' del settore. 
 
  1230. Al fine di garantire  il  cofinanziamento  dello  Stato  agli
oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per il rinnovo del secondo biennio  economico  del  contratto
collettivo 2004-2007  relativo  al  settore  del  trasporto  pubblico
locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata  la  spesa  di  190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma  sono  assegnate
alle regioni e alle province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  con
decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la  Conferenza  unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.
281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza  del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di  trasporto  pubblico  locale  e  presso  le  aziende  ferroviarie,
limitatamente a quelle che applicano il contratto  autoferrotranvieri
di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre  2003,  n.  355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,  n.  47.
Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di  Trento
e di  Bolzano  per  la  corresponsione  alle  aziende  degli  importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno. 
 
  1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio  2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005,  n.
58, al secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "presso  le  aziende  di
trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti:  "e  presso  le
aziende  ferroviarie,  limitatamente  a  quelle  che   applicano   il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla  legge
27 febbraio 2004, n. 47". 
 
  1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo  1  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:  "Agenzia  delle  entrate:
0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e  "Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201  per  cento",  "Agenzia  del
territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia  delle  dogane:  0,1668  per
cento". 
 
  1233. II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003,  n.
350, e' sostituito dal seguente: 
 
    "69. L'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  47,  secondo
comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente  alla  quota
destinata allo Stato dell'otto per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di  euro  per
l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2008  e
2009". 
 
  1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo  quanto  gia'  dovuto  dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle  persone  fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell'imposta  stessa  e'  destinata  in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': 
    a)  sostegno  delle  organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle  associazioni
di promozione sociale iscritte nei registri  nazionale,  regionali  e
provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge
7 dicembre 2000,  n.  383,  e  delle  associazioni  riconosciute  che
operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; 
    b)  finanziamento  agli  enti   della   ricerca   scientifica   e
dell'universita'; 
    c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. 
 
  1235. Una quota pari allo 0,5  per  cento  del  totale  determinato
dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma  1234  del  presente
articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali  rappresentative
degli enti di cui alla lettera a) del comma  1234  riconosciute  come
parti sociali. 
 
  1236. Con decreto di natura non regolamentare  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  della  solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sono stabilite  l'individuazione  dei  soggetti  e  le  modalita'  di
riparto delle somme di cui al comma 1235. 
 
  1237. Per  le  finalita'  di  cui  ai  commi  da  1234  a  1236  e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni  di  euro  per
l'anno 2008. 
 
  1238. Nello stato di  previsione  del  Ministero  della  difesa  e'
istituito un fondo, con la dotazione  di  350  milioni  di  euro  per
l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e
2009, in conto spese per il funzionamento, con  particolare  riguardo
alla  tenuta  in  efficienza  dello  strumento   militare,   mediante
interventi di sostituzione, ripristino  e  manutenzione  ordinaria  e
straordinaria   di   mezzi,   materiali,   sistemi,   infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento  delle  capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia  delle  componenti
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di  pace.
Il fondo e' altresi' alimentato con i pagamenti  a  qualunque  titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi  i
rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni  Unite,  quale
corrispettivo  di  prestazioni  rese  dalle  Forze  armate   italiane
nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266.  Il
Ministro  della  difesa  e'  autorizzato  con  propri   decreti,   da
comunicare con evidenze informatiche  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. 
 
  1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata  la
spesa di 20 milioni di euro  da  destinare  al  finanziamento  di  un
programma straordinario di edilizia per la costruzione,  acquisizione
o manutenzione di alloggi per il  personale  volontario  delle  Forze
armate. 
 
  1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa di euro 1 miliardo per il  finanziamento  della  partecipazione
italiana  alle  missioni  internazionali  di  pace.  A  tal  fine  e'
istituito un apposito fondo nell'ambito  dello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. 
 
  1241.  Il  termine  per  le  autorizzazioni   di   spesa   per   la
continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5
luglio 2006, n.  224,  alla  legge  4  agosto  2006,  n.  247,  e  al
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006,
e' prorogato al 31 gennaio 2007.  A  tale  scopo  le  amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel  limite
di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre  a
valere sul fondo di cui al comma 1240. A  tale  scopo,  su  richiesta
delle stesse amministrazioni,  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze   dispone   il   necessario   finanziamento.   Il    Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre,  con  propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui  al
presente comma si applica l'articolo 5 del  citato  decreto-legge  n.
253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  270  del
2006. 
 
  1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro,  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il
Ministero  delle  comunicazioni  e  il  Centro  di  produzione   Spa,
stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della  legge  11  luglio
1998, n. 224. 
 
  1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla  costituzione  della
Fondazione per la promozione dello sviluppo  della  ricerca  avanzata
nel campo delle biotecnologie, di  cui  all'articolo  1,  comma  341,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta  di  10  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro  per
l'anno 2009. 
 
  1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla  legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23  dicembre  2005,  n.
266, e' incrementato di 30 milioni di euro per  l'anno  2007,  di  45
milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di  euro  per  l'anno
2009. 
 
  1245. In attuazione del  principio  costituzionale  del  pluralismo
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo  del
settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla  data
di entrata in vigore della presente legge, una  proposta  di  riforma
della disciplina dello  stesso  settore.  La  riforma  dovra'  essere
riferita tanto al  prodotto  quanto  al  mercato  editoriale  e  alle
provvidenze  pubbliche  ed  essere   indirizzata   a   sostenere   le
possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e
la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli  obiettivi
di finanza pubblica e con la normativa  europea.  In  particolare  la
riforma dovra' tenere conto della normativa  europea  in  materia  di
servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie, le imprese editoriali di  minori  dimensioni,  l'editoria
destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit. 
 
  1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7  e
8 della legge 7 agosto 1990,  n.  250,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n.  223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni  si  effettuano,  ove  necessario,
mediante  il  riparto  percentuale  dei  contributi  tra  gli  aventi
diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il
termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23  dicembre
2005, n. 266. 
 
  1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della  legge  7  agosto
1990,  n.  250,  sono   corrisposti   esclusivamente   alle   imprese
radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita  menzione  riportata
in testata, risultino essere organi di partiti politici  che  abbiano
il  proprio  gruppo  parlamentare  in  una   delle   Camere   o   due
rappresentanti  nel  Parlamento  europeo,  eletti  nelle   liste   di
movimento, nonche' alle  imprese  radiofoniche  private  che  abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 250.  Le  altre  imprese  radiofoniche  ed  i
canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13,  della
legge 3 maggio 2004, n. 112, che  alla  data  del  31  dicembre  2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
legge  7  agosto  1990,  n.  250,  continuano  a  percepire  in   via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino  alla
ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall' anno  2007,
il finanziamento annuale di cui al comma 1244  spetta,  nella  misura
del 15 per cento dell'ammontare  globale  dei  contributi  stanziati,
alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge. 
 
  1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20  della
legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino  al  31  dicembre  2005,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2006. 
 
  1249.  Gli  adempimenti  e  gli  oneri  finanziari  relativi   alle
pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10  ottobre
1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31  luglio  1997,  n.
249, sono posti a carico delle Autorita' interessate. 
 
  1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui  all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato  di
210 milioni di euro per l'anno 2007 e di  180  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche  per  la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio
nazionale sulla  famiglia  prevedendo  la  rappresentanza  paritetica
delle amministrazioni statali da  un  lato  e  delle  regioni,  delle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  enti  locali
dall'altro, nonche'  la  partecipazione  dell'associazionismo  e  del
terzo settore; per finanziare  le  iniziative  di  conciliazione  del
tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge  8  marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di  abbattimento  dei  costi
dei servizi per le famiglie con numero di figli pari  o  superiore  a
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui  all'articolo  17
della legge 3  agosto  1998,  n.  269,  e  successive  modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale  di
documentazione e di analisi per  l'infanzia  di  cui  alla  legge  23
dicembre 1997, n. 451; per sviluppare  iniziative  che  diffondano  e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche  familiari
adottate  da  enti  locali  e  imprese;  per  sostenere  le  adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento  della  Commissione
per le adozioni internazionali. 
 
  1251. Il  Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia  si  avvale
altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: 
    a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa  con  le  altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di
un  piano  nazionale  per  la  famiglia  che  costituisca  il  quadro
conoscitivo, promozionale e  orientativo  degli  interventi  relativi
all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte
e indicazioni  utili  per  il  Piano  e  verificarne  successivamente
l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con  cadenza
biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia; 
    b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto  criteri  e  modalita'
per la  riorganizzazione  dei  consultori  familiari,  finalizzata  a
potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie; 
    c) promuovere e attuare in sede di Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e  con
il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra  lo  Stato,  le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  per  la
qualificazione del lavoro delle assistenti familiari. 
 
  1252. Il Ministro delle politiche  per  la  famiglia,  con  proprio
decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la
famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251. 
 
  1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988,  n.   400,   disciplina   l'organizzazione   amministrativa   e
scientifica dell'Osservatorio nazionale  sulla  famiglia  di  cui  al
comma 1250. 
 
  1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53,  e'  sostituito
dal seguente: 
    "Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1.
Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a  conciliare  tempi
di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche  per
la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' destinata annualmente una quota individuata con  decreto  del
Ministro  delle  politiche  per  la  famiglia,  al  fine  di  erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie  locali
e  aziende  ospedaliere  che  applichino  accordi  contrattuali   che
prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente  comma,
ed in particolare: 
    a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia  lavoratore  autonomo,
ovvero quando abbiano in affidamento o  in  adozione  un  minore,  di
usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli  orari  e
dell'organizzazione del lavoro,  tra  cui  part  time,  telelavoro  e
lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in  uscita,  banca
delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita'
per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o  fino
a quindici anni, in caso di affidamento o di adozione,  ovvero  figli
disabili a carico; 
    b) programmi di formazione per il  reinserimento  dei  lavoratori
dopo il periodo di congedo; 
    c) progetti  che  consentano  la  sostituzione  del  titolare  di
impresa o del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del  periodo  di
astensione  obbligatoria  o  dei   congedi   parentali,   con   altro
imprenditore o lavoratore autonomo; 
    d)  interventi  ed  azioni   comunque   volti   a   favorire   la
sostituzione, il  reinserimento,  l'articolazione  della  prestazione
lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili
a carico ovvero con anziani non autosufficienti a carico". 
 
  1255. Le risorse di cui al  comma  1254  possono  essere  in  parte
destinate alle attivita' di promozione delle misure in  favore  della
conciliazione, di  consulenza  alla  progettazione,  di  monitoraggio
delle azioni nonche'  all'attivita'  della  Commissione  tecnica  con
compiti di selezione e valutazione dei progetti. 
 
  1256. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia,  di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e per i
diritti e le pari  opportunita',  sono  definiti  i  criteri  per  la
concessione dei contributi di cui al comma 1254.  In  ogni  caso,  le
richieste dei contributi provenienti dai  soggetti  pubblici  saranno
soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta  esaurite
le richieste di contributi delle imprese private. 
 
  1257. All'articolo  7,  comma  4,  primo  periodo,  della  legge  3
dicembre 1999, n. 493, le parole:  "33  per  cento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "27 per cento". 
 
  1258.  La  dotazione  del  Fondo   nazionale   per   l'infanzia   e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto  1997,  n.
285, a decorrere dall'anno 2007,  e'  determinata  annualmente  dalla
legge finanziaria, con le modalita' di cui all'articolo 11, comma  3,
della legge 5 agosto 1978, n. 468,  e  successive  modificazioni.  Le
somme impegnate ma non liquidate  entro  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  28
agosto  1997,  n.  285,  in  favore  dei  comuni  ivi  indicati  sono
conservate nella dotazione dello stato di  previsione  del  Ministero
della solidarieta' sociale per cinque anni. 
 
  1259. Fatte salve  le  competenze  delle  regioni,  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano  e  degli  enti  locali,  nelle  more
dell'attuazione dell'articolo 119  della  Costituzione,  il  Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto  con  i  Ministri  della
pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e  le
pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6  della
legge 5 giugno 2003,  n.  131,  una  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto  il  riparto  di  una  somma  di  100
milioni  di  euro  per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e   2009.
Nell'intesa sono stabiliti,  sulla  base  dei  principi  fondamentali
contenuti nella legislazione  statale,  i  livelli  essenziali  delle
prestazioni e i criteri e le modalita'  sulla  cui  base  le  regioni
attuano un piano straordinario di  intervento  per  lo  sviluppo  del
sistema territoriale dei servizi socioeducativi, al quale  concorrono
gli asili nido, i servizi integrativi,  diversificati  per  modalita'
strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi
innovativi nei luoghi di  lavoro,  presso  le  famiglie  e  presso  i
caseggiati, al fine di  favorire  il  conseguimento  entro  il  2010,
dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33  per  cento
fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo  2000  e  di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese.  Per
le finalita' del piano e' autorizzata una spesa  di  100  milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere  utilizzata
parte delle risorse stanziate per il Fondo  per  le  politiche  della
famiglia di cui al comma 1250. 
 
  1261. 11 Fondo per le politiche relative ai  diritti  e  alle  pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248, e'  incrementato  di  40  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo  nazionale  contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita', con decreto emanato di concerto con  i  Ministri  della
solidarieta' sociale, del lavoro e della  previdenza  sociale,  della
salute e delle politiche per la famiglia,  stabilisce  i  criteri  di
ripartizione del Fondo, che  dovra'  prevedere  una  quota  parte  da
destinare all'istituzione di  un  Osservatorio  nazionale  contro  la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere. 
 
  1262. Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno  @
istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle  spese,  escluse
quelle per il personale,  connesse  agli  interventi  in  materia  di
immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi  connessi  alla
gestione  delle  emergenze  derivanti  dai  flussi   migratori,   con
dotazione di 3 milioni  di  euro  a  decorrere  dall'anno  2007.  Con
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con  evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  tramite
l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti  Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si  provvede  alla  ripartizione
del  Fondo  tra  le  unita'  previsionali  di  base  del  centro   di
responsabilita'   "Dipartimento   per   le    liberta'    civili    e
l'immigrazione" del medesimo stato di previsione. 
 
  1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo  2  della
legge 9 gennaio 2006, n.  7,  e'  autorizzata  l'ulteriore  spesa  di
500.000 euro annui. 
 
  1264. Al fine di  garantire  l'attuazione  dei  livelli  essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto  il  territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale  un  fondo  denominato
"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di
100 milioni di euro per l'anno 2007 e di  200  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  1265. Gli atti e i provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo  di  cui  al  comma  1264  sono  adottati  dal  Ministro  della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della  salute,  con
il Ministro delle  politiche  per  la  famiglia  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
 
  1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle  disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e  della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui  al  presente  comma
per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi  hanno  diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero  dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso  arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa". 
 
  1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti  e  dei
loro familiari, e' istituito presso il Ministero  della  solidarieta'
sociale un fondo denominato "Fondo  per  l'inclusione  sociale  degli
immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro  per
ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009.  Il  Fondo  e'  altresi'
finalizzato alla realizzazione di un piano  per  l'accoglienza  degli
alunni stranieri, anche  per  favorire  il  rapporto  scuolafamiglia,
mediante  l'utilizzo  per  fini  non  didattici  di  apposite  figure
professionali madrelingua quali mediatori culturali. 
 
  1268. Gli atti e i provvedimenti  concernenti  l'utilizzazione  del
Fondo  di  cui  al  comma  1267  sono  adottati  dal  Ministro  della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e  le
pari opportunita'. 
 
  1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre  2005,  n.
266, le parole: "3 milioni di euro  annui  per  ciascuno  degli  anni
2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per  ciascuno  degli  anni  2007  e
2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel  Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20,  comma  8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328". 
 
  1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206,  all'articolo  1,  dopo  il
comma 1, e' aggiunto il seguente: 
 
    "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre
ai familiari delle vittime del disastro  aereo  di  Ustica  del  1980
nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta
"banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno  compensate  le  somme
gia' percepite". 
 
  1271. La Repubblica italiana riconosce  a  titolo  di  risarcimento
soprattutto morale il sacrificio dei propri  cittadini  deportati  ed
internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale. 
 
  1272. E' autorizzata la concessione  di  una  medaglia  d'onore  ai
cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per  l'economia  di  guerra,  ai
quali, se militari, e' stato  negato  lo  status  di  prigionieri  di
guerra,  secondo  la  Convenzione   relativa   al   trattamento   dei
prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio  1929  dall'allora
governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo  per
presentare l'istanza di riconoscimento  dello  status  di  lavoratore
coatto. 
 
  1273. Le domande  di  riconoscimento  dello  status  di  lavoratore
coatto,  eventualmente  gia'  presentate   dagli   interessati   alla
Organizzazione  internazionale  per   le   migrazioni   (OIM),   sono
riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge.  A  tal
fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di
cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento  sinora  pervenute  in
uno alla documentazione eventualmente allegata. 
 
  1274. E istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei  ministri  o
da un suo delegato, costituito da  un  rappresentante  dei  Ministeri
della difesa, degli affari esteri,  dell'interno  e  dell'economia  e
delle finanze,  nominati  dai  rispettivi  Ministri,  nonche'  da  un
rappresentante dell'Associazione nazionale  reduci  dalla  prigionia,
dall'internamento e dalla  guerra  di  liberazione  (ANRP)  e  da  un
rappresentante  dell'Associazione  nazionale  ex  internati   (ANSI),
nonche' da un rappresentante dell'OIM. 
 
  1275.  Il  comitato  provvede  alla  individuazione  degli   aventi
diritto. 
 
  1276.   All'onere   complessivo   di   250.000    euro    derivante
dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese  per  il
funzionamento del comitato di cui al comma 1274,  stabilite  in  euro
50.000 per ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  si  provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi  del  fondo  di
cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge  23  dicembre  2005,  n.
266". 
 
  1277. Il fondo costituito presso la Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e'  incrementato
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine
per gli  anni  2007,  2008  e  2009  e'  corrispondentemente  ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  20,  comma  8,  della
legge 8 novembre 2000, n. 328. 
 
  1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna,  di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,  e  successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di  25  milioni  di  euro  per
l'anno 2007. 
 
  1279.  E'  istituito,  sotto  la  vigilanza  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al
supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico  e  culturale
dei territori montani. 
 
  1280. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge  e'  soppresso  l'Istituto  nazionale  della  montagna
(IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili,  le
attrezzature  in  dotazione  e  l'attuale  dotazione  organica   sono
trasferiti all'EIM. 
 
  1281. Con successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri   sono   determinati,   in   coerenza   con   obiettivi   di
funzionalita',   efficienza   ed   economicita',   gli   organi    di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione  e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione  dei
programmi  per  l'assunzione  e   l'utilizzo   del   personale,   per
l'erogazione delle risorse. 
 
  1282. Al funzionamento dell'EIM si  provvedera'  in  parte  con  le
risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  nella  misura   assegnata
all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario  dei  soggetti  che
aderiranno alle attivita' del medesimo. 
 
  1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione  e  lo  svolgimento
delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il  Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto,  da  emanarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
nomina un commissario. 
 
  1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento
esclusivo  di  progetti  ed  interventi,  in   ambito   nazionale   e
internazionale, atti a garantire il maggior  accesso  possibile  alle
risorse idriche secondo  il  principio  della  garanzia  dell'accesso
all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua  minerale
o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un
contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire nel  fondo
di cui al presente comma. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, sentito il parere delle  competenti  Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono  indicate  le
modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse  del  fondo.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare  i
regolamenti attuativi necessari. 
 
  1285. All'articolo 80, comma 1, alinea,  della  legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007". 
 
  1286. Le somme non spese da parte dei comuni  entro  il  30  giugno
2007 devono essere versate  dai  medesimi  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  nazionale  per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. 
 
  1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma  333,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti  sprovvisti  del
requisito di cittadinanza  italiana,  ovvero  comunitaria,  non  sono
ripetibili. 
 
  1288. Le ordinanze-ingiunzioni  emesse  a  norma  dell'articolo  18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni,  in
applicazione dell'articolo 1, comma  333,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266, sono inefficaci. 
 
  1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di  cui
al comma 1287 sono estinti. 
 
  1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo  19
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi  e  per  la
promozione e la realizzazione di interventi per gli  eventi  sportivi
di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito  presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli  eventi
sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma
di 33 milioni di euro per l'anno 2007. 
 
  1292.  In  aggiunta  agli   stanziamenti   previsti   dall'articolo
11-quaterdecies,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.   203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni  di  euro  per  quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua  di  0,5  milioni  di
euro  per   quindici   anni   a   decorrere   dall'anno   2008,   per
l'organizzazione,   l'impiantistica   sportiva   e   gli   interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si  terranno  a
Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione  di  euro  per  quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di  euro
per quindici  anni  a  decorrere  dall'anno  2008,  per  le  medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, a valere su quota parte dei  contributi  quindicennali
di cui al comma 977. 
 
  1293. L'articolo 1, comma 556, della legge  23  dicembre  2005,  n.
266, e' sostituito dal seguente: 
    "556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio  giovanile  legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito  presso  il  Ministero
della solidarieta' sociale l'Osservatorio per  il  disagio  giovanile
legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della  solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'
disciplinata la composizione  e  l'organizzazione  dell'Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il
"Fondo  nazionale  per  le  comunita'  giovanili",  per   azioni   di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a  rischio
e  per  favorire  la  partecipazione  dei  giovani  in   materia   di
sensibilizzazione e prevenzione del  fenomeno  delle  dipendenze.  La
dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni  2006,  2007,
2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25  per  cento
e'  destinato  ai   compiti   istituzionali   del   Ministero   della
solidarieta'  sociale  di   comunicazione,   informazione,   ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero  si  avvale  del
parere  dell'Osservatorio  per  il  disagio  giovanile  legato   alle
dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene  destinato  alle
associazioni e reti giovanili individuate con  decreto  del  Ministro
della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze  e  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge.   Con   tale   decreto,   di   natura
regolamentare, vengono determinati anche i criteri per  l'accesso  al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze". 
 
  1294. E'  assegnato  all'Istituto  per  il  credito  sportivo,  per
agevolare il credito per la realizzazione di  impianti  sportivi,  un
contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni  2007,
2008 e 2009. 
 
  1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre  ad  incrementare
il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni. 
 
  1296. Restano comunque ferme le disposizioni  dell'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179. 
 
  1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire
risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per  il
credito   sportivo   e'   adeguata   alle   disposizioni    contenute
nell'articolo 1, comma 19, lettera a)  del  decreto-legge  18  maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17  luglio
2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la  presenza  nel
consiglio di amministrazione di un membro  designato  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri, o dal Ministro  delegato,  di  un  membro
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di  un  membro
designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di
un membro in rappresentanza delle regioni e delle  autonomie  locali,
tra i quali e' scelto il Presidente. Il  numero  dei  componenti  del
consiglio  stesso  e'  ridotto  a   nove.   Il   comitato   esecutivo
dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze  sono  attribuite
al  consiglio   di   amministrazione.   Il   collegio   dei   sindaci
dell'Istituto e' composto  da  un  numero  di  membri  effettivi  non
superiore a tre e da un membro supplente. Il presidente, il consiglio
di amministrazione e il collegio dei  sindaci  dell'Istituto  per  il
credito  sportivo  sono  nominati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri d'intesa con il  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze. Alla data di entrata in vigore  della  presente  legge
gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti.  Entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della  presente
legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni
di cui al presente comma. I compensi e le  spese  sostenute  per  gli
organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1°
gennaio 2007. 
 
  1298. Per incrementare la promozione e lo  sviluppo  della  pratica
sportiva di base ed agonistica dei soggetti  diversamente  abili,  il
contributo al Comitato italiano paralimpico di  cui  all'articolo  1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008,  di  2,5  milioni  di  euro.  Per  i
medesimi fini, al Comitato  italiano  paralimpico  e'  concesso,  per
l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro. 
 
  1299.  Al  fine  di  consentire  la  definizione  delle   procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti  nonche'  l'ultimazione  dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e  dei  IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato  al  31  dicembre
2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede  agli
oneri   derivanti   dalla   proroga   nell'ambito    delle    proprie
disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella  utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni. 
 
  1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n.  285,
e successive modificazioni.