art. 1 (commi 101-200)
  101. A decorrere dall'anno 2008, nella  dichiarazione  dei  redditi
presentata dai contribuenti diversi da quelli di cui  al  comma  102,
per ciascun fabbricato e' specificato: 
    a) oltre  all'indirizzo,  l'identificativo  dell'immobile  stesso
costituito dal codice del comune, dal foglio,  dalla  sezione,  dalla
particella  e  dal  subalterno.  Tali  dati   sono   indicati   nelle
dichiarazioni da presentare negli anni successivi unicamente in  caso
di variazione relativa anche a solo uno di essi; 
    b)  l'importo  dell'imposta  comunale   sugli   immobili   pagata
nell'anno precedente. 
 
  102. La dichiarazione dei redditi presentata dai  soggetti  di  cui
all'articolo 73, comma 1, lettere a) e  b),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  in
relazione ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, contiene
tutte le indicazioni  utili  ai  fini  del  trattamento  dell'imposta
comunale  sugli  immobili.  Tali  indicazioni  sono  riportate  nelle
dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre  2007,  solo  in  caso  di  variazione
relativa anche  a  solo  una  di  esse.  Con  decreto  del  capo  del
Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero  dell'economia  e
delle finanze,  di  concerto  con  il  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono
definiti gli elementi, i termini  e  le  modalita'  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui al periodo precedente ed al comma 101. 
 
  103. In sede di controllo delle dichiarazioni effettuato  ai  sensi
dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  si  verifica  il
versamento dell'imposta comunale sugli immobili  relativo  a  ciascun
fabbricato, nell'anno precedente. L'esito del controllo e'  trasmesso
ai comuni competenti. 
 
  104. Nelle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2007, nel
quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato
l'importo dell'imposta comunale  sugli  immobili  dovuta  per  l'anno
precedente. 
 
  105. I comuni trasmettono annualmente all'Agenzia  del  territorio,
per via telematica, i dati risultanti dalla esecuzione dei  controlli
previsti  dal  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  in  materia  di  imposta  comunale  sugli
immobili, ove discordanti da quelli catastali,  secondo  modalita'  e
nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 
 
  106. I soggetti che gestiscono, anche in regime di concessione,  il
servizio di smaltimento dei rifiuti urbani comunicano annualmente per
via telematica all'Agenzia delle entrate, relativamente agli immobili
insistenti sul  territorio  comunale  per  i  quali  il  servizio  e'
istituito, i dati acquisiti nell'ambito  dell'attivita'  di  gestione
che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi. 
 
  107. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono  approvati  il  modello  di
comunicazione  dei  dati  e  le  relative  specifiche   tecniche   di
trasmissione. 
 
  108. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione  di  cui  al
comma 106 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11  del
decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.   471,   e   successive
modificazioni. 
 
  109. All'articolo 30 della legge 23 dicembre  1994,  n.  724,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  1,  primo  periodo,  le  parole:  ",  salvo  prova
contraria," sono soppresse; 
    b)  al  comma  1,  lettera  a),   le   parole:   "beni   indicati
nell'articolo 85, comma 1, lettera c), del testo unico delle  imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  anche  se  costituiscono  immobilizzazioni
finanziarie" sono sostituite dalle  seguenti:  "beni  indicati  nell'
articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e),  del  testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di  partecipazione
nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del  medesimo  testo
unico, anche  se  i  predetti  beni  e  partecipazioni  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie"; 
    c)  al  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole:   "locazione
finanziaria;"  sono  aggiunte  le   seguenti:   "per   gli   immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta  percentuale
e' ridotta al 5 per cento; per gli immobili a destinazione  abitativa
acquisiti o  rivalutati  nell'esercizio  e  nei  due  precedenti,  la
percentuale e' ulteriormente ridotta al 4 per cento;"; 
    d) al medesimo comma 1,  ultimo  periodo,  le  parole:  "4)  alle
societa' ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati
italiani" sono sostituite dalle seguenti: "4) alle societa'  ed  enti
che controllano societa' ed enti  i  cui  titoli  sono  negoziati  in
mercati  regolamentati  italiani  ed  esteri,  nonche'  alle   stesse
societa' ed enti quotati ed alle societa' da essi controllate,  anche
indirettamente"; 
    e) al comma 2, secondo periodo, le parole: "l'articolo  76"  sono
sostituite dalle seguenti: "l'articolo 110"; 
    f)  al  comma  3,  lettera  b),  dopo   le   parole:   "locazione
finanziaria;" sono aggiunte le  seguenti:  "per  le  immobilizzazioni
costituite da beni immobili  a  destinazione  abitativa  acquisiti  o
rivalutati  nell'esercizio  e  nei   due   precedenti   la   predetta
percentuale e' ridotta al 3 per cento;"; 
    g) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    "3-bis.  Fermo  l'ordinario  potere  di  accertamento,  ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le  societa'  e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1  si  presume  che  il
valore della produzione netta non sia  inferiore  al  reddito  minimo
determinato  ai  sensi  del  comma  3  aumentato  delle  retribuzioni
sostenute per il personale  dipendente,  dei  compensi  spettanti  ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  e  degli   interessi
passivi"; 
    h) al comma 4-bis, le parole: "di carattere  straordinario"  sono
soppresse. 
 
  110. Le disposizioni di cui al  comma  109,  lettera  b),  se  piu'
favorevoli ai contribuenti, e quelle di cui alle lettere c), d) e  f)
si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di
entrata  in  vigore  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248.  I
trasferimenti erariali alle regioni sono ridotti in  misura  pari  al
gettito derivante dalla disposizione di cui al comma 109, lettera g). 
 
  111. Le societa' considerate non operative nel periodo  di  imposta
in corso alla data del 4 luglio 2006, nonche' quelle che a tale  data
si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il  31  maggio
2007, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in societa'
semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle  imprese  a
norma degli articoli 2312 e 2495 del  codice  civile  entro  un  anno
dalla delibera di scioglimento o  trasformazione,  sono  assoggettate
alla disciplina prevista dai commi da 112  a  118  a  condizione  che
tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro
dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla  medesima
data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore
al 1° novembre 2006. 
 
  112. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e  la
chiusura della liquidazione, determinato ai sensi  dell'articolo  182
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso  di
trasformazione, sulla differenza  tra  il  valore  normale  dei  beni
posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente
riconosciuto, si applica un'imposta  sostitutiva  delle  imposte  sui
redditi e dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive  nella
misura del 25 per cento; le perdite di esercizi precedenti  non  sono
ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di  imposta
sono assoggettati alla medesima  imposta  sostitutiva;  per  i  saldi
attivi di rivalutazione, l'imposta  sostitutiva  e'  stabilita  nella
misura del 10 per cento e non spetta il credito di imposta,  previsto
dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione
ai soci del saldo attivo di rivalutazione. 
 
  113. Ai fini dell' applicazione  dell'articolo  47,  comma  7,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante  la
qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in
caso  di  recesso,  di  riduzione  di  capitale   esuberante   e   di
liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci
sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva  di
cui al comma 112 da  parte  della  societa',  al  netto  dell'imposta
sostitutiva stessa. Detti importi non  costituiscono  redditi  per  i
soci.  Il  costo  fiscalmente  riconosciuto  delle  azioni  o   quote
possedute dai soci delle  societa'  trasformate  va  aumentato  della
differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. 
 
  114. Ai fini delle  imposte  sui  redditi,  le  cessioni  a  titolo
oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche  di  singoli  beni,
anche se di diversa natura, posti in essere dalle societa' di cui  al
comma  111  successivamente  alla  delibera   di   scioglimento,   si
considerano effettuati ad un valore non inferiore al  valore  normale
dei beni ceduti o assegnati.  Per  gli  immobili,  su  richiesta  del
contribuente e nel rispetto delle condizioni  prescritte,  il  valore
normale e' quello  risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori
stabiliti dalle singole  leggi  di  imposta  alle  rendite  catastali
ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge
14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
maggio 1988, n. 154,  riguardante  la  procedura  per  l'attribuzione
della rendita catastale. 
 
  115. L'applicazione della disciplina prevista dai commi  da  111  a
114 deve essere richiesta, a pena di decadenza,  nella  dichiarazione
dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla
trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle societa' che
si  avvalgono  della  predetta  disciplina  non   si   applicano   le
disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni. 
 
  116. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di  registro
nella misura dell' l per cento e non sono considerate  cessioni  agli
effetti  dell'imposta  sul  valore  aggiunto.  Nel  caso  in  cui  le
assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte  ipotecaria
e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo;  in
tali ipotesi la base imponibile non puo' essere  inferiore  a  quella
risultante  dall'applicazione  dei  moltiplicatori  stabiliti   dalle
singole leggi di imposta  alle  rendite  catastali  ovvero  a  quella
stabilita ai sensi dell' articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,  n.
154, su richiesta del contribuente e nel  rispetto  delle  condizioni
prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non e'
determinabile con i predetti criteri, si  applicano  le  disposizioni
contenute  negli  articoli  50,  51  e  52  del  testo  unico   delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131,  riguardanti  la
determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti
societa',  enti,  consorzi,  associazioni  e   altre   organizzazioni
commerciali e  agricole,  e  le  imposte  sono  dovute  nelle  misure
precedentemente indicate.  L'applicazione  del  presente  comma  deve
essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di  assegnazione  ai
soci. 
 
  117.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  le
sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni  previste  per
le imposte sui redditi. 
 
  118. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili,
gli assegnatari sono obbligati  a  presentare  apposita  denuncia  di
accatastamento  o  di  revisione  dello  stesso,  conformemente  alla
procedura docfa, contenente eventuali atti di  aggiornamento  redatti
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. 
 
  119. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello  in  corso
alla data del 30 giugno 2007, le societa' per  azioni  residenti  nel
territorio dello Stato svolgenti in  via  prevalente  l'attivita'  di
locazione immobiliare, i cui titoli di partecipazione siano negoziati
in mercati regolamentati italiani, nelle quali nessun socio  possieda
direttamente o indirettamente piu' del 51 per cento  dei  diritti  di
voto nell'assemblea ordinaria e piu' del 51 per cento dei diritti  di
partecipazione agli utili ed almeno il 35 per cento delle azioni  sia
detenuto da soci che non  possiedano  direttamente  o  indirettamente
piu' dell' 1 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e
piu' dell' 1 per cento dei  diritti  di  partecipazione  agli  utili,
possono avvalersi del regime  speciale  opzionale  civile  e  fiscale
disciplinato dalle disposizioni del presente comma e dei commi da 120
a 141 e dalle relative norme di attuazione che saranno stabilite  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  emanare  ai
sensi del comma 141 entro il 30 aprile 2007. 
 
  120. L'opzione per  il  regime  speciale  e'  esercitata  entro  il
termine del  periodo  d'imposta  anteriore  a  quello  dal  quale  il
contribuente  intende  avvalersene,  con  le  modalita'  che  saranno
stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
L'opzione e' irrevocabile e comporta  per  la  societa'  l'assunzione
della qualifica di "Societa'  di  investimento  immobiliare  quotata"
(SIIQ) che deve essere indicata nella  denominazione  sociale,  anche
nella forma abbreviata, nonche' in tutti i documenti  della  societa'
stessa. 
 
  121. L'attivita' di locazione immobiliare si  considera  svolta  in
via prevalente se gli immobili posseduti a titolo di proprieta' o  di
altro diritto reale ad essa destinati rappresentano almeno  1'80  per
cento dell'attivo patrimoniale e se, in ciascun esercizio,  i  ricavi
da  essa  provenienti  rappresentano  almeno  1'80  per   cento   dei
componenti positivi del conto economico. Agli effetti della  verifica
di  detti  parametri,  assumono  rilevanza  anche  le  partecipazioni
costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi  dell'articolo  11,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, detenute in
altre SIIQ nonche' quelle  detenute  nelle  societa'  che  esercitino
l'opzione di cui al comma 125 e i relativi dividendi formati, a  loro
volta, con utili derivanti dall'attivita'  di  locazione  immobiliare
svolta da tali societa'. In caso di alienazione degli immobili e  dei
diritti reali su immobili, anche nel caso di loro classificazione tra
le  attivita'  correnti,  ai  fini  della  verifica   del   parametro
reddituale, concorrono a  formare  i  componenti  positivi  derivanti
dallo svolgimento di attivita' diverse  dalla  locazione  immobiliare
soltanto le eventuali plusvalenze realizzate. La societa'  che  abbia
optato per il regime speciale deve tenere contabilita'  separate  per
rilevare i fatti di gestione dell'attivita' di locazione  immobiliare
e delle altre  attivita',  dando  indicazione,  tra  le  informazioni
integrative al bilancio, dei criteri adottati per la ripartizione dei
costi e degli altri componenti comuni. 
 
  122. Fermo restando quanto  disposto  dal  comma  127,  la  mancata
osservanza per due esercizi consecutivi di una  delle  condizioni  di
prevalenza indicate nel comma 121 determina la definitiva  cessazione
dal regime speciale e l'applicazione delle ordinarie  regole  gia'  a
partire dal secondo dei due esercizi considerati. 
 
  123. L'opzione  per  il  regime  speciale  comporta  l'obbligo,  in
ciascun esercizio, di distribuire  ai  soci  almeno  1'85  per  cento
dell'utile netto derivante dall'attivita' di locazione immobiliare  e
dal possesso delle partecipazioni indicate al comma 121;  se  l'utile
complessivo di esercizio  disponibile  per  la  distribuzione  e'  di
importo inferiore a  quello  derivante  dall'attivita'  di  locazione
immobiliare e dal possesso di dette  partecipazioni,  la  percentuale
suddetta si applica su tale minore importo. 
 
  124. Fermo restando quanto  disposto  dal  comma  127,  la  mancata
osservanza dell'obbligo di cui al comma 123  comporta  la  definitiva
cessazione dal regime speciale a decorrere dallo stesso esercizio  di
formazione degli utili non distribuiti. 
 
  125. Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di  opzione
congiunta, alle societa' per azioni residenti  nel  territorio  dello
Stato  non  quotate,  svolgenti  anch'esse  attivita'  di   locazione
immobiliare in via prevalente, secondo la  definizione  stabilita  al
comma 121, e in cui una SIIQ, anche  congiuntamente  ad  altre  SIIQ,
possieda almeno il 95 per cento dei diritti  di  voto  nell'assemblea
ordinaria e il 95 per cento dei diritti di partecipazione agli utili.
L'adesione al regime speciale di gruppo  comporta,  per  la  societa'
controllata, oltre al rispetto delle disposizioni recate dai commi da
119 a  141,  l'obbligo  di  redigere  il  bilancio  di  esercizio  in
conformita' ai principi contabili internazionali. 
 
  126. L'ingresso nel regime speciale comporta il realizzo  a  valore
normale  degli  immobili  nonche'  dei  diritti  reali  su   immobili
destinati alla  locazione  posseduti  dalla  societa'  alla  data  di
chiusura  dell'ultimo  esercizio  in  regime   ordinario.   L'importo
complessivo  delle  plusvalenze  cosi'  realizzate,  al  netto  delle
eventuali  minusvalenze,  e'  assoggettato  a   imposta   sostitutiva
dell'imposta sul reddito  delle  societa'  e  dell'imposta  regionale
sulle attivita' produttive con l'aliquota del 20 per cento. 
 
  127. Il valore normale  costituisce  il  nuovo  valore  fiscalmente
riconosciuto degli immobili e dei diritti reali su immobili di cui al
comma 126, rilevando anche agli effetti della verifica del  parametro
patrimoniale di cui al comma 121,  a  decorrere  dal  quarto  periodo
d'imposta successivo  a  quello  anteriore  all'ingresso  nel  regime
speciale. In caso di alienazione degli immobili o dei  diritti  reali
anteriormente a  tale  termine,  ai  fini  della  determinazione  del
reddito d'impresa  e  del  valore  della  produzione  assoggettati  a
imposizione  ordinaria,  si  assume   come   costo   fiscale   quello
riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale, al netto  delle
quote di ammortamento calcolate su tale costo e l'imposta sostitutiva
proporzionalmente  imputabile  agli  immobili  o  ai  diritti   reali
alienati costituisce credito d'imposta. 
 
  128. L'imposta sostitutiva deve essere versata  in  un  massimo  di
cinque rate annuali di pari importo: la prima con scadenza  entro  il
termine previsto per il versamento a saldo dell'imposta  sul  reddito
delle societa' relativa al periodo d'imposta anteriore a  quello  dal
quale viene acquisita la qualifica di SIIQ;  le  altre  con  scadenza
entro il termine rispettivamente previsto per il versamento  a  saldo
dell'imposta sul reddito delle societa' relativa ai periodi d'imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  In   caso   di
rateizzazione, sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  si
applicano gli interessi, nella misura del tasso di  sconto  aumentato
di un punto percentuale, da versare contestualmente al versamento  di
ciascuna delle predette rate. 
 
  129. Possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva  anche  gli
immobili  destinati  alla  vendita,  ferma  restando,  in  tal  caso,
l'applicazione del comma 127. 
 
  130.  A  scelta  della   societa',   in   luogo   dell'applicazione
dell'imposta sostitutiva, l'importo complessivo delle plusvalenze, al
netto delle eventuali  minusvalenze,  calcolate  in  base  al  valore
normale, puo'  essere  incluso  nel  reddito  d'impresa  del  periodo
anteriore a quello di decorrenza  del  regime  speciale  ovvero,  per
quote costanti, nel reddito di detto periodo e in quello dei  periodi
successivi, ma non oltre il  quarto,  qualificandosi,  in  tal  caso,
interamente come reddito derivante da  attivita'  diverse  da  quella
esente. 
 
  131. Dal periodo d'imposta da  cui  ha  effetto  l'opzione  per  il
regime speciale, il reddito  d'impresa  derivante  dall'attivita'  di
locazione  immobiliare  e'  esente  dall'imposta  sul  reddito  delle
societa' e la parte di utile civilistico ad  esso  corrispondente  e'
assoggettata ad imposizione in capo ai partecipanti secondo le regole
stabilite nei commi da 134 a 136. Si comprendono nel reddito esente i
dividendi percepiti, provenienti dalle societa'  indicate  nel  comma
121,  formati  con  utili  derivanti  dall'attivita'   di   locazione
immobiliare svolta da tali societa'.  Analoga  esenzione  si  applica
anche agli effetti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
tenendo conto, a tal fine, della parte del  valore  della  produzione
attribuibile all'attivita' di locazione immobiliare. Con  il  decreto
di attuazione  previsto  dal  comma  119,  possono  essere  stabiliti
criteri anche  forfetari  per  la  determinazione  del  valore  della
produzione esente. 
 
  132. Le quote dei componenti positivi e negativi di  reddito  sorti
in  periodi  precedenti  a  quello  da  cui  decorrono  gli   effetti
dell'opzione e delle quali sia stata  rinviata  la  tassazione  o  la
deduzione in conformita' alle norme del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 si imputano,  per  la
parte ad esso riferibile,  al  reddito  derivante  dall'attivita'  di
locazione immobiliare e, per la residua parte, al  reddito  derivante
dalle  altre  attivita'  eventualmente  esercitate.  Con  il  decreto
attuativo di cui al comma 119, possono essere previsti criteri  anche
forfetari per la ripartizione delle suddette quote. 
 
  133. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta  anteriori
a quello da cui decorre il regime speciale possono essere utilizzate,
secondo le ordinarie regole, in abbattimento  della  base  imponibile
dell'imposta sostitutiva d'ingresso di cui ai commi da 126 a 133 e  a
compensazione  dei  redditi  imponibili  derivanti  dalle   eventuali
attivita' diverse da quella esente. 
 
  134. Le SIIQ operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta  del  20
per cento sugli utili  in  qualunque  forma  corrisposti  a  soggetti
diversi  da  altre  SIIQ,  derivanti  dall'attivita'   di   locazione
immobiliare nonche' dal possesso delle  partecipazioni  indicate  nel
comma 121. La misura della ritenuta e' ridotta al  15  per  cento  in
relazione alla parte dell'utile di esercizio riferibile  a  contratti
di  locazione  di  immobili  ad  uso  abitativo  stipulati  ai  sensi
dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre  1998,  n.  431.  La
ritenuta e' applicata a titolo d'acconto,  con  conseguente  concorso
dell'intero importo  dei  dividendi  percepiti  alla  formazione  del
reddito imponibile, nei confronti di: a) imprenditori individuali, se
le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale; b)  societa'
in nome collettivo, in accomandita semplice ed  equiparate,  societa'
ed enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  73
del testo unico delle imposte sui  redditi  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e  stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' e degli enti
di cui alla lettera d) del predetto articolo 73, comma 1. La ritenuta
e' applicata a titolo d'imposta in tutti gli altri casi. La  ritenuta
non e' operata sugli  utili  corrisposti  alle  forme  di  previdenza
complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
e agli organismi d'investimento collettivo del risparmio istituiti in
Italia e disciplinati dal testo unico di cui al  decreto  legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, nonche' su quelli che concorrono  a  formare
il risultato maturato delle gestioni individuali  di  portafoglio  di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.  461.
Le societa' che abbiano esercitato l'opzione congiunta per il  regime
speciale di cui al comma 125 operano la ritenuta  secondo  le  regole
indicate nei precedenti periodi solo nei confronti dei  soci  diversi
dalla SIIQ controllante e da altre SIIQ. 
 
  135. Le partecipazioni detenute nelle societa' che  abbiano  optato
per il  regime  speciale  non  beneficiano  comunque  dei  regimi  di
esenzione previsti dagli articoli 58, 68, comma 3, e  87  del  citato
testo unico delle imposte sui redditi. 
 
  136. Per le  riserve  di  utili  formatesi  nei  periodi  d'imposta
anteriori a quello da cui decorre l'applicazione del regime speciale,
continuano a trovare applicazione, anche agli effetti delle ritenute,
le ordinarie regole. 
 
  137.  Le  plusvalenze  realizzate  all'atto  del  conferimento   di
immobili e di diritti reali  su  immobili  in  societa'  che  abbiano
optato o che, entro la chiusura del periodo d'imposta del  conferente
nel corso del quale e' effettuato  il  conferimento,  optino  per  il
regime speciale, ivi  incluse  quelle  di  cui  al  comma  125,  sono
assoggettabili, a scelta del contribuente, alle ordinarie  regole  di
tassazione ovvero ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive con aliquota  del
20 per cento; tuttavia, l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  e'
subordinata al mantenimento, da parte  della  societa'  conferitaria,
della proprieta' o di altro diritto reale sugli immobili  per  almeno
tre anni. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo  di
cinque rate annuali di pari importo, la prima delle  quali  entro  il
termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui  redditi
relative al periodo d'imposta nel quale avviene il  conferimento;  si
applicano per il resto le disposizioni del comma 128. 
 
  138. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, i  conferimenti
alle societa' che abbiano optato per il regime speciale, ivi  incluse
quelle di cui al comma 125, costituiti da una pluralita' di  immobili
prevalentemente locati si considerano compresi tra le  operazioni  di
cui  all'articolo  2,  terzo  comma,  lettera  b),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni. Gli stessi conferimenti, da chiunque effettuati,  sono
soggetti, agli  effetti  delle  imposte  di  registro,  ipotecaria  e
catastale, ad imposta in misura fissa. 
 
  139. Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale per le cessioni e
i conferimenti alle predette societa', diversi da  quelli  del  comma
138, trova applicazione la riduzione alla meta' di  cui  all'articolo
35,  comma  10-ter,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,   n.   223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
 
  140. Le disposizioni del comma 137 si  applicano  agli  apporti  ai
fondi  comuni  di  investimento  immobiliare   istituiti   ai   sensi
dell'articolo 37 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  24
febbraio 1998, n.  58.  Le  disposizioni  dei  commi  137  e  138  si
applicano anche ai conferimenti di immobili e  di  diritti  reali  su
immobili in societa' per azioni residenti nel territorio dello  Stato
svolgenti in via prevalente l'attivita' di locazione  immobiliare,  i
cui titoli di  partecipazione  siano  ammessi  alla  negoziazione  in
mercati regolamentati italiani entro la data di chiusura del  periodo
d'imposta del  conferente  nel  corso  del  quale  e'  effettuato  il
conferimento e sempre che, entro la stessa data, le medesime societa'
optino per il regime speciale. 
 
  141. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sono stabilite  le  disposizioni  di  attuazione  della
disciplina recata dai commi da 119 a 140. In particolare, il  decreto
dovra' definire: 
    a) le regole e  le  modalita'  per  l'esercizio  della  vigilanza
prudenziale sulle SIIQ da parte delle competenti autorita'; 
    b) i criteri e le modalita' di determinazione del valore  normale
di cui al comma 126; 
    c) le condizioni, le modalita' ed i  criteri  di  utilizzo  delle
perdite riportabili a nuovo ai sensi dell'articolo 84 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, formatesi nei periodi  d'imposta
di vigenza del regime speciale; 
    d) i criteri di determinazione del costo fiscalmente riconosciuto
delle partecipazioni in SIIQ e nelle societa' controllate di  cui  al
comma 125; 
    e) il regime di consolidamento fiscale della SIIQ con le societa'
da essa controllate di cui al comma 125; 
    f) i criteri di individuazione dei valori fiscali  dell'attivo  e
del passivo in caso di fuoriuscita, per qualsiasi motivo, dal  regime
fiscale speciale; 
    g) le conseguenze derivanti  da  operazioni  di  ristrutturazione
aziendale  che  interessano  le  SIIQ  e  le   societa'   da   queste
controllate; 
    h) le modalita' ed i criteri di utilizzo dei crediti  di  imposta
preesistenti all'opzione; 
    i)  gli  effetti  della  decadenza  dal   regime   speciale   non
espressamente disciplinati dai commi da 119  a  140  o  dai  principi
generali valevoli ai fini delle imposte dirette; 
    l) gli obblighi contabili e gli adempimenti formali necessari  ai
fini dell'applicazione della ritenuta in misura  ridotta  al  15  per
cento di cui al secondo periodo del comma 134. 
 
  142. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre  1998,  n.
360, recante istituzione di una  addizionale  comunale  all'IRPEF,  a
norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27  dicembre  1997,  n.
449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno
1998, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
     "3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi  dell'  articolo
52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni,  possono  disporre  la  variazione  dell'aliquota   di
compartecipazione  dell'addizionale   di   cui   al   comma   2   con
deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo
del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia
e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 130 del 5 giugno 2002.  L'efficacia  della  deliberazione  decorre
dalla  data  di  pubblicazione  nel  predetto  sito  informatico.  La
variazione dell'aliquota di  compartecipazione  dell'addizionale  non
puo'   eccedere   complessivamente   0,8   punti   percentuali.    La
deliberazione puo' essere adottata dai comuni anche in  mancanza  dei
decreti di cui al comma 2"; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
     "3-bis. Con il medesimo regolamento  di  cui  al  comma  3  puo'
essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del  possesso  di
specifici requisiti reddituali."; 
    c) al comma 4: 
    1) le parole: "dei crediti di cui agli articoli  14  e  15"  sono
sostituite dalle seguenti: "del credito di cui all'articolo 165"; 
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'addizionale  e'
dovuta alla provincia e al comune nel quale  il  contribuente  ha  il
domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce
l'addizionale  stessa,  per  le  parti   spettanti.   Il   versamento
dell'addizionale  medesima  e'  effettuato  in  acconto  e  a   saldo
unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle  persone  fisiche.
L'acconto e' stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale
ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi  2  e  3  al  reddito
imponibile  dell'anno  precedente  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo  del   presente   comma.   Ai   fini   della   determinazione
dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e'  assunta  nella  misura
deliberata per l'anno di riferimento qualora la  pubblicazione  della
delibera sia effettuata non oltre il 15 febbraio  del  medesimo  anno
ovvero  nella  misura  vigente  nell'anno  precedente  in   caso   di
pubblicazione successiva al predetto termine" ; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     "5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e  ai  redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta e'  determinato  dai
sostituti d'imposta di cui agli articoli 23  e  29  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni, e il relativo  importo  e'  trattenuto  in  un  numero
massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il  saldo  dell'addizionale  dovuta  e'  determinato  all'atto  delle
operazioni di conguaglio e il relativo importo e'  trattenuto  in  un
numero massimo  di  undici  rate,  a  partire  dal  periodo  di  paga
successivo a quello in cui le stesse  sono  effettuate  e  non  oltre
quello relativamente al quale le ritenute sono versate  nel  mese  di
dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro  l'addizionale
residua  dovuta  e'  prelevata  in  unica  soluzione.  L'importo   da
trattenere e quello trattenuto  sono  indicati  nella  certificazione
unica  dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati   di   cui
all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322"; 
    e) il comma 6 e' abrogato. 
 
  143.  A  decorrere  dall'anno   d'imposta   2007,   il   versamento
dell'addizionale comunale all'IRPEF  e'  effettuato  direttamente  ai
comuni di riferimento, attraverso apposito codice tributo assegnato a
ciascun comune. A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro centottanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di
attuazione del presente comma. 
 
  144. All'articolo 1,  comma  51,  primo  periodo,  della  legge  30
dicembre 2004, n. 311, le parole: "e 2007" sono soppresse. 
 
  145. A decorrere dal 1° gennaio 2007, i comuni possono  deliberare,
con regolamento adottato ai  sensi  dell'  articolo  52  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  e  successive  modificazioni,
l'istituzione di un'imposta di scopo  destinata  esclusivamente  alla
parziale  copertura  delle  spese  per  la  realizzazione  di   opere
pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra  quelle
indicate nel comma 149. 
 
  146. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: 
    a) l'opera pubblica da realizzare; 
    b) l'ammontare della spesa da finanziare; 
    c) l'aliquota di imposta; 
    d) l'applicazione di esenzioni, riduzioni o detrazioni in  favore
di determinate categorie di soggetti, in relazione  all'esistenza  di
particolari  situazioni  sociali  o   reddituali,   con   particolare
riferimento ai soggetti che gia' godono di esenzioni o  di  riduzioni
ai fini del versamento dell'imposta  comunale  sugli  immobili  sulla
prima casa e ai soggetti con reddito inferiore a 20.000 euro; 
    e) le modalita' di versamento degli importi dovuti. 
 
  147. L'imposta e' dovuta, in relazione alla stessa opera  pubblica,
per un periodo massimo di cinque anni ed  e'  determinata  applicando
alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili un'aliquota
nella misura massima dello 0,5 per mille. 
 
  148. Per la disciplina dell'imposta si  applicano  le  disposizioni
vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili. 
 
  149.  L'imposta  puo'  essere  istituita  per  le  seguenti   opere
pubbliche: 
    a) opere per il trasporto pubblico urbano; 
    b)   opere   viarie,   con   l'esclusione   della    manutenzione
straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; 
    c) 
  opere particolarmente significative di arredo urbano e  di  maggior
decoro dei luoghi; 
    d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; 
    e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici; 
    f) opere di restauro; 
   g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici; 
    h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attivita' culturali,
allestimenti museali e biblioteche; 
    i)  opere   di   realizzazione   e   manutenzione   straordinaria
dell'edilizia scolastica. 
 
  150. Il gettito complessivo dell'imposta non puo' essere  superiore
al 30 per cento dell'ammontare della  spesa  dell'opera  pubblica  da
realizzare. 
 
  151. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due  anni
dalla data prevista dal progetto esecutivo i comuni  sono  tenuti  al
rimborso dei versamenti effettuati dai contribuenti entro i due  anni
successivi. 
 
  152. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane,  da
adottare entro due  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono  stabilite,  sentite  l'ANCI  e  l'Unione  delle
province d'Italia (UPI), le modalita' ed i termini  di  trasmissione,
agli enti  locali  interessati  che  ne  fanno  richiesta,  dei  dati
inerenti   l'addizionale   comunale   e   provinciale    sull'imposta
sull'energia elettrica di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20, e  successive  modificazioni,  desumibili  dalla
dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,  di  cui  al
decreto  legislativo  26  ottobre  1995,   n.   504,   e   successive
modificazioni, presentata dai soggetti tenuti  a  detto  adempimento,
nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di
accertamento delle suddette addizionali. 
 
  153. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuate le province alle quali  puo'  essere
assegnata, nel limite di spesa di 5  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale
sul consumo di energia elettrica concernente  i  consumi  relativi  a
forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW,  in  deroga  alle
disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto-legge  28  novembre
1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  gennaio
1989, n.  20,  e  successive  modificazioni,  con  priorita'  per  le
province confinanti con le province autonome di Trento e di  Bolzano,
per quelle confinanti con la Confederazione  elvetica  e  per  quelle
nelle quali oltre il 60  per  cento  dei  comuni  ricade  nella  zona
climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni. 
 
  154. All'articolo 56, comma 2, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e  successive  modificazioni,  la  parola:  "venti"  e'
sostituita dalla seguente: "trenta". 
 
  155.  Gli  enti  locali  possono  presentare  istanza  motivata  al
Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un  differimento
della data di rientro dei debiti contratti  in  relazione  ad  eventi
straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui  in  essere.  Il
Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni.
Dal differimento ovvero  dalla  rinegoziazione  non  devono  derivare
aggravi delle passivita'  totali  o,  comunque,  oneri  aggiuntivi  a
carico della finanza pubblica. 
 
  156.  All'articolo  6,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504,  la  parola:  "comune"  e'
sostituita dalle seguenti: "consiglio comunale". 
 
  157. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15  novembre  1993,
n. 507, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
    "Art. 20.1. - (Oneri per la rimozione dei  manifesti  affissi  in
violazione  delle  disposizioni  vigenti).  -  1.   Ai   fini   della
salvaguardia degli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  gli
oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi  in  violazione
delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per  conto  dei
quali gli stessi sono stati affissi, salvo prova contraria". 
 
  158. Per la notifica degli atti di accertamento dei tributi  locali
e di quelli afferenti le procedure esecutive di cui  al  testo  unico
delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle  entrate
patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910,  n.
639, e successive modificazioni, nonche'  degli  atti  di  invito  al
pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle  province,
ferme restando le disposizioni  vigenti,  il  dirigente  dell'ufficio
competente, con provvedimento formale, puo' nominare uno o piu' messi
notificatori. 
 
  159. I messi notificatori possono essere nominati tra i  dipendenti
dell'amministrazione comunale o provinciale,  tra  i  dipendenti  dei
soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la
liquidazione, l'accertamento e la riscossione  dei  tributi  e  delle
altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma  5,  lettera  b),  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,  n.   446,   e   successive
modificazioni, nonche' tra soggetti che, per qualifica professionale,
esperienza, capacita' ed affidabilita',  forniscono  idonea  garanzia
del corretto svolgimento delle funzioni assegnate,  previa,  in  ogni
caso,  la  partecipazione  ad  apposito   corso   di   formazione   e
qualificazione,  organizzato  a  cura   dell'ente   locale,   ed   il
superamento di un esame di idoneita'. 
 
  160. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel  territorio
dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del
coordinamento diretto dell'ente ovvero degli affidatari del  servizio
di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre
entrate ai sensi dell' articolo 52, comma 5, lettera b), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.  Il
messo notificatore non puo' farsi  sostituire  ne'  rappresentare  da
altri soggetti. 
 
  161.  Gli  enti  locali,  relativamente  ai  tributi   di   propria
competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o
infedeli   o   dei   parziali   o   ritardati   versamenti,   nonche'
all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli  omessi
versamenti, notificando al contribuente,  anche  a  mezzo  posta  con
raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso  motivato.
Gli avvisi di accertamento in rettifica  e  d'ufficio  devono  essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la  dichiarazione  o  il  versamento  sono
stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi  termini
devono  essere  contestate  o  irrogate  le  sanzioni  amministrative
tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. 
 
  162. Gli avvisi di accertamento in  rettifica  e  d'ufficio  devono
essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle  ragioni
giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento
ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo
deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo
non  ne  riproduca  il  contenuto  essenziale.  Gli   avvisi   devono
contenere, altresi', l'indicazione dell'ufficio presso  il  quale  e'
possibile  ottenere  informazioni   complete   in   merito   all'atto
notificato, del responsabile del procedimento,  dell'organo  o  dell'
autorita' amministrativa presso i quali e'  possibile  promuovere  un
riesame anche nel merito  dell'atto  in  sede  di  autotutela,  delle
modalita', del termine e dell'organo giurisdizionale cui e' possibile
ricorrere, nonche' il termine di sessanta giorni entro cui effettuare
il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti  dal  funzionario
designato dall'ente locale per la gestione del tributo. 
 
  163. Nel  caso  di  riscossione  coattiva  dei  tributi  locali  il
relativo titolo esecutivo deve essere notificato al  contribuente,  a
pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno  successivo  a
quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo. 
 
  164. Il rimborso delle somme  versate  e  non  dovute  deve  essere
richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno
del versamento, ovvero da quello in cui e' stato accertato il diritto
alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare  il  rimborso
entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 
 
  165. La misura annua degli interessi  e'  determinata,  da  ciascun
ente impositore, nei limiti di tre punti  percentuali  di  differenza
rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi  sono  calcolati
con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal  giorno  in  cui
sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa  misura  spettano  al
contribuente per le somme ad  esso  dovute  a  decorrere  dalla  data
dell'eseguito versamento. 
 
  166. Il pagamento dei tributi locali  deve  essere  effettuato  con
arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a  49
centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. 
 
  167. Gli enti locali disciplinano  le  modalita'  con  le  quali  i
contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle  dovute
al comune a titolo di tributi locali. 
 
  168. Gli  enti  locali,  nel  rispetto  dei  principi  posti  dall'
articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  stabiliscono  per
ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a  concorrenza
dei quali i versamenti non  sono  dovuti  o  non  sono  effettuati  i
rimborsi.  In  caso  di  inottemperanza,  si  applica  la  disciplina
prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002. 
 
  169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le  aliquote  relative
ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme  statali
per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  purche'
entro il termine innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1°  gennaio
dell'anno di riferimento. In caso di mancata  approvazione  entro  il
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di
anno in anno. 
 
  170. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera
r), della Costituzione, gli enti locali  e  regionali  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze i dati  relativi  al  gettito
delle entrate tributarie e patrimoniali,  di  rispettiva  competenza.
Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le  disposizioni
di cui all'articolo  161,  comma  3,  del  testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18
agosto 2000, n. 267, e  successive  modificazioni.  Con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno,  sono  stabiliti  il  sistema  di   comunicazione,   le
modalita' ed i termini per  l'effettuazione  della  trasmissione  dei
dati. 
 
  171. Le norme di cui ai commi da 161 a 170 si  applicano  anche  ai
rapporti di imposta pendenti alla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge. 
 
  172. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 5 dell' articolo 9, le  parole  da:  ";  il  relativo
ruolo" fino a: "periodo di sospensione" sono soppresse; 
    b) sono abrogati: il comma 6 dell'articolo 9; l'articolo  10;  il
comma 4 dell'articolo 23; l'articolo 51, ad eccezione del comma 5; il
comma 4 dell'articolo 53; l'articolo 71, ad eccezione  del  comma  4;
l'articolo 75; il comma 5 dell'articolo 76. 
 
  173. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 dell'articolo 5 e' abrogato; 
    b) al comma 2  dell'articolo  8,  dopo  le  parole:  "adibita  ad
abitazione  principale  del  soggetto  passivo"  sono   inserite   le
seguenti: ", intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella  di
residenza anagrafica,"; 
    c) all'articolo 10, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
     "6.  Per  gli  immobili  compresi   nel   fallimento   o   nella
liquidazione coatta  amministrativa  il  curatore  o  il  commissario
liquidatore, entro novanta  giorni  dalla  data  della  loro  nomina,
devono  presentare  al  comune  di  ubicazione  degli  immobili   una
dichiarazione attestante  l'avvio  della  procedura.  Detti  soggetti
sono, altresi', tenuti  al  versamento  dell'imposta  dovuta  per  il
periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il  termine
di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili"; 
    d) i commi 1, 2, 2-bis e 6 dell'articolo 11 sono abrogati; 
    e)  all'articolo  12,  comma  1,  le  parole:  "90  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e le parole  da:  ";  il
ruolo deve essere formato" fino alla fine del comma sono soppresse; 
    f) l'articolo 13 e' abrogato; 
    g) il comma 6 dell'articolo 14 e' abrogato. 
 
  174. Al comma 53 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Resta  fermo
l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi  in  cui  gli
elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali
non sono applicabili le procedure telematiche previste  dall'articolo
3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  463,  concernente
la disciplina del modello unico informatico". 
 
  175. Le lettere l) e n) del comma 1 e i commi 2 e  3  dell'articolo
59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati. 
 
  176. Al fine di contrastare il fenomeno delle  affissioni  abusive,
sono abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) il comma 2-bis dell'articolo 6, il comma  1-bis  dell'articolo
20, l'articolo 20-bis, il comma 4-bis dell'articolo  23  e  il  comma
5-ter dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 novembre  1993,  n.
507, e successive modificazioni; 
    b) il comma 13-quinquies dell'articolo 23 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285; 
    c)  iI  terzo  comma  dell'articolo  6   ed   il   quarto   comma
dell'articolo 8 della legge 4  aprile  1956,  n.  212,  e  successive
modificazioni. 
 
  177. Sono fatti salvi gli effetti  prodotti  dall'articolo  20-bis,
comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. 
 
  178. All'articolo 15 della  legge  10  dicembre  1993,  n.  515,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le  parole  da:  "sono  a  carico"  fino  a:  "del
committente" sono sostituite  dalle  seguenti:  "sono  a  carico,  in
solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile"; 
    b) al comma 19, il terzo periodo e' soppresso. 
 
  179. I  comuni  e  le  province,  con  provvedimento  adottato  dal
dirigente dell'ufficio competente,  possono  conferire  i  poteri  di
accertamento, di contestazione immediata, nonche' di redazione  e  di
sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni
relative alle proprie entrate e per  quelle  che  si  verificano  sul
proprio territorio, a dipendenti  dell'ente  locale  o  dei  soggetti
affidatari,  anche  in  maniera   disgiunta,   delle   attivita'   di
liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione
delle altre entrate, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera  b),
del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo  68,  comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative  all'efficacia  del
verbale di accertamento. 
 
  180. I poteri di cui al  comma  179  non  includono,  comunque,  la
contestazione  delle  violazioni  delle  disposizioni   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e  successive  modificazioni.  La
procedura sanzionatoria amministrativa e' di competenza degli  uffici
degli enti locali. 
 
  181. Le funzioni di cui al comma 179 sono conferite  ai  dipendenti
degli enti locali e dei soggetti affidatari  che  siano  in  possesso
almeno di titolo di studio  di  scuola  media  superiore  di  secondo
grado, previa frequenza  di  un  apposito  corso  di  preparazione  e
qualificazione, organizzato a cura dell'ente  locale  stesso,  ed  il
superamento di un esame di idoneita'. 
 
  182. I soggetti prescelti non devono avere  precedenti  e  pendenze
penali in  corso  ne'  essere  sottoposti  a  misure  di  prevenzione
disposte dall'autorita' giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della  legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione. 
 
  183. I criteri indicati nel secondo e nel terzo periodo del comma 3
dell'articolo 70 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,  e
successive modificazioni, in materia di tassa per lo smaltimento  dei
rifiuti  solidi  urbani,  sono  applicabili  anche  ai   fini   della
determinazione delle superfici per il calcolo della  tariffa  per  la
gestione dei rifiuti urbani di  cui  all'allegato  1,  punto  4,  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
aprile 1999, n. 158. 
 
  184. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate
dal  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni: 
    a) il regime di prelievo  relativo  al  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti adottato in ciascun comune  per  l'anno  2006
resta invariato anche per l'anno 2007; 
    b) in materia di assimilazione dei rifiuti  speciali  ai  rifiuti
urbani, continuano ad applicarsi le disposizioni degli  articoli  18,
comma 2, lettera d),  e  57,  comma  1,  del  decreto  legislativo  5
febbraio 1997, n. 22; 
    c) il termine di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 6 del  decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e' fissato al 31  dicembre  2007.
Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo  A,
ex "2A", e alle discariche per rifiuti inerti,  cui  si  conferiscono
materiali di matrice cementizia contenenti amianto. 
 
  185. A decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni  che  operano
per  la  realizzazione  o  che  partecipano   a   manifestazioni   di
particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi
ed  alle  tradizioni  delle  comunita'  locali,  sono  equiparate  ai
soggetti esenti dall'imposta sul  reddito  delle  societa',  indicati
dall'articolo 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e successive  modificazioni.  I  soggetti,  persone  fisiche,
incaricati  di  gestire  le   attivita'   connesse   alle   finalita'
istituzionali delle predette associazioni, non assumono la  qualifica
di sostituti d'imposta e sono esenti  dagli  obblighi  stabiliti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
successive modificazioni. Le prestazioni  e  le  dazioni  offerte  da
persone fisiche in favore dei soggetti di cui al  primo  periodo  del
presente comma hanno, ai fini delle imposte sui redditi, carattere di
liberalita'. 
 
  186. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sono individuati i soggetti a  cui  si  applicano  le
disposizioni di cui al comma 185, in termini tali da  determinare  un
onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui. 
 
  187. In ogni caso, nei confronti dei soggetti di cui ai commi 185 e
186 non si fa luogo al rimborso delle imposte versate. 
 
  188. Per le esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di
celebrazione di tradizioni popolari e  folkloristiche  effettuate  da
giovani fino a diciotto anni, da studenti, da pensionati e da  coloro
che svolgono una attivita' lavorativa per la quale sono  gia'  tenuti
al versamento dei contributi ai fini della  previdenza  obbligatoria,
gli adempimenti di cui agli  articoli  3,  6,  9  e  10  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n.  708,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388,
non sono richiesti se la retribuzione annua lorda percepita per  tali
esibizioni non supera l'importo di  5.000  euro.  Le  minori  entrate
contributive per 1'ENPALS derivanti  dall'applicazione  del  presente
comma sono valutate in 15 milioni di euro annui. 
 
  189. In attesa del riassetto organico del sistema di  finanziamento
delle amministrazioni locali in attuazione del federalismo fiscale di
cui al titolo V della parte seconda della Costituzione, e' istituita,
in favore dei comuni, una compartecipazione dello 0,69 per  cento  al
gettito  dell'imposta  sul  reddito   delle   persone   fisiche.   La
compartecipazione sull'imposta e' efficace a decorrere dal 1° gennaio
2007 con corrispondente riduzione annua costante, di pari  ammontare,
a decorrere  dalla  stessa  data,  del  complesso  dei  trasferimenti
operati a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1,
lettera a),  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  504.
L'aliquota di compartecipazione e' applicata al gettito del penultimo
anno precedente l'esercizio di riferimento. 
 
  190. Dall'anno 2007, per ciascun comune e'  operata  e  consolidata
una riduzione dei trasferimenti ordinari in misura proporzionale alla
riduzione complessiva,  di  cui  al  comma  189,  operata  sul  fondo
ordinario ed e' attribuita una quota di compartecipazione  in  eguale
misura, tale da garantire l'invarianza delle risorse. 
 
  191. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento  del
gettito  compartecipato,  rispetto  all'anno  2007,  derivante  dalla
dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' ripartito
fra i singoli comuni secondo criteri definiti con decreto emanato dal
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie locali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. I criteri di riparto  devono  tenere  primariamente
conto di  fmalita'  perequative  e  dell'esigenza  di  promuovere  lo
sviluppo economico. 
 
  192. A decorrere dall'anno 2009 l'aliquota di compartecipazione  e'
determinata in misura pari allo 0,75 per cento. 
 
  193. Per i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, le stesse provvedono  all'attuazione
dei commi da 189 a 192 in conformita' alle disposizioni contenute nei
rispettivi statuti, anche al  fine  della  regolazione  dei  rapporti
finanziari tra Stato, regioni, province e comuni e per  mantenere  il
necessario equilibrio finanziario. 
 
  194. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 dell'articolo 65: 
     1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      "d) alla tenuta dei registri immobiliari, con esecuzione  delle
formalita' di trascrizione, iscrizione, rinnovazione  e  annotazione,
nonche' di visure e certificati ipotecari"; 
     2) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
      "g) al controllo di qualita' delle informazioni e dei  processi
di aggiornamento degli atti"; 
     3) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
      "h) alla gestione unitaria e certificata della  base  dei  dati
catastali e dei flussi di aggiornamento  delle  informazioni  di  cui
alla lettera g), assicurando il coordinamento operativo per  la  loro
utilizzazione a fini istituzionali attraverso il sistema pubblico  di
connettivita' e garantendo l'accesso  ai  dati  a  tutti  i  soggetti
interessati"; 
    b) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 66 e' sostituita dalla
seguente: 
     "a) alla conservazione, alla utilizzazione ed  all'aggiornamento
degli atti catastali,  partecipando  al  processo  di  determinazione
degli estimi catastali fermo restando quanto  previsto  dall'articolo
65, comma 1, lettera h)". 
 
  195.  A  decorrere  dal  1°  novembre  2007,  i  comuni  esercitano
direttamente, anche in forma associata,  o  attraverso  le  comunita'
montane, le funzioni catastali loro attribuite dall'articolo  66  del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come da ultimo  modificato
dal comma 194 del presente articolo, fatto salvo quanto stabilito dal
comma 196 per la funzione di conservazione degli atti  catastali.  Al
fine di evitare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, resta
in ogni caso  esclusa  la  possibilita'  di  esercitare  le  funzioni
catastali  affidandole  a  societa'  private,   pubbliche   o   miste
pubblico-private. 
 
  196.  L'efficacia  dell'attribuzione  della  funzione  comunale  di
conservazione degli atti del catasto terreni e del  catasto  edilizio
urbano decorre dalla data di emanazione del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia  e
delle finanze, adottato previa intesa tra l'Agenzia del territorio  e
l'ANCI, recante l'individuazione dei termini e delle modalita' per il
graduale trasferimento delle funzioni, tenendo. conto dello stato  di
attuazione  dell'informatizzazione  del  sistema   di   banche   dati
catastali e della capacita' organizzativa e tecnica, in relazione  al
potenziale bacino di utenza, dei comuni interessati. La previsione di
cui al precedente periodo non  si  applica  ai  poli  catastali  gia'
costituiti. 
 
  197. Fatto salvo quanto previsto dal comma 196, e' in facolta'  dei
comuni di stipulare convenzioni soltanto con l'Agenzia del territorio
per l'esercizio di tutte o di parte delle funzioni catastali  di  cui
all'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  come
da  ultimo  modificato  dal  comma  194  del  presente  articolo.  Le
convenzioni  non  sono  onerose,  hanno  durata  decennale   e   sono
tacitamente rinnovabili. Con uno o piu' decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, attraverso criteri definiti previa  consultazione  con
le  organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative,  tenuto
conto delle indicazioni contenute nel protocollo di  intesa  concluso
dall'Agenzia del territorio e dall'ANCI, sono determinati i requisiti
e gli elementi necessari al convenzionamento e al completo  esercizio
delle funzioni  catastali  decentrate,  ivi  compresi  i  livelli  di
qualita' che  i  comuni  devono  assicurare  nell'esercizio  diretto,
nonche' i controlli e  le  conseguenti  misure  in  caso  di  mancato
raggiungimento degli stessi,  e,  in  particolare,  le  procedure  di
attuazione, gli ambiti territoriali di competenza, la  determinazione
delle risorse umane strumentali e finanziarie, tra le quali una quota
parte dei tributi speciali catastali, da trasferire agli enti  locali
nonche' i termini di comunicazione da parte  dei  comuni  o  di  loro
associazioni dell'avvio della gestione delle funzioni catastali. 
 
  198. L'Agenzia del territorio,  con  provvedimento  del  Direttore,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, nel  rispetto
delle disposizioni e nel quadro  delle  regole  tecniche  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,
predispone  entro  il  1°   settembre   2007   specifiche   modalita'
d'interscambio  in  grado  di   garantire   l'accessibilita'   e   la
interoperabilita'  applicativa  delle  banche  dati,  unitamente   ai
criteri per la gestione della  banca  dati  catastale.  Le  modalita'
d'interscambio devono assicurare la  piena  cooperazione  applicativa
tra gli enti interessati e l'unitarieta' del  servizio  su  tutto  il
territorio   nazionale   nell'ambito   del   sistema   pubblico    di
connettivita'. 
 
  199.  L'Agenzia   del   territorio   salvaguarda   il   contestuale
mantenimento degli attuali livelli di servizio all'utenza in tutte le
fasi del processo, garantendo in ogni caso  su  tutto  il  territorio
nazionale la circolazione e la fruizione dei dati catastali; fornisce
inoltre assistenza e supporto ai comuni nelle attivita' di  specifica
formazione del personale comunale. L'assegnazione di  personale  puo'
avere luogo anche mediante distacco. 
 
  200. Al fine di compiere un costante monitoraggio del  processo  di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 195 a 199, l'Agenzia
del territorio, con la collaborazione dei comuni, elabora annualmente
l'esito della attivita' realizzata, dandone informazione al  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ed  alle   competenti   Commissioni
parlamentari.