art. 1 (commi 201-300)
  201. Alla lettera a) del comma  2  dell'articolo  2-undecies  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e  successive  modificazioni,  dopo  le
parole: "protezione  civile"  sono  inserite  le  seguenti:  "e,  ove
idonei, anche per altri usi  governativi  o  pubblici  connessi  allo
svolgimento delle attivita' istituzionali di amministrazioni statali,
agenzie fiscali, universita' statali,  enti  pubblici  e  istituzioni
culturali di rilevante interesse,". 
 
  202. La lettera b) del comma  2  dell'  articolo  2-undecies  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e' sostituita dalla seguente: 
 
    "b) trasferiti per finalita'  istituzionali  o  sociali,  in  via
prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito,  ovvero
al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti  territoriali
possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione
a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad associazioni  maggiormente
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di  volontariato
di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni,
a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991,  n.  381,  e
successive modificazioni, o a  comunita'  terapeutiche  e  centri  di
recupero e cura di tossicodipendenti di  cui  al  testo  unico  delle
leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  o   sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati  di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309,  e  successive  modificazioni,  nonche'  alle
associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi  dell'  articolo  13
della legge 8 luglio 1986, n. 349,  e  successive  modificazioni.  Se
entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto
alla destinazione del bene, il prefetto  nomina  un  commissario  con
poteri sostitutivi". 
 
  203. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 aprile 2001, n. 136, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro la data del 30  giugno
2007, con regolamento da adottare  con  decreto  del  Ministro  dell'
economia   e   delle   finanze,   di   concerto   con   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell' articolo  17,  comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i criteri, le
modalita' e i termini del trasferimento in favore  delle  universita'
statali di cui al presente comma". 
 
  204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo
degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli
immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze, con l'atto di indirizzo di cui all'articolo  59  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni,  relativo  all'Agenzia  del  demanio,  determina   gli
obiettivi annuali di razionalizzazione degli  spazi  e  di  riduzione
della spesa da parte delle amministrazioni  centrali  e  periferiche,
usuarie e conduttrici, anche differenziandoli per ambiti territoriali
e per patrimonio utilizzato. 
 
  205. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un Fondo unico nel quale confluiscono  le  poste
corrispondenti al costo d'uso degli immobili in uso governativo e dal
quale vengono ripartite le quote di  costo  da  imputare  a  ciascuna
amministrazione. 
 
  206.  Il  costo  d'uso   dei   singoli   immobili   in   uso   alle
amministrazioni e' commisurato ai valori correnti di mercato  secondo
i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato
immobiliare, praticati nella zona per analoghe attivita'. 
 
  207. Gli obiettivi di cui al comma 204 possono essere conseguiti da
parte  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche,  usuarie   e
conduttrici, sia attraverso la riduzione del costo d'uso  di  cui  al
comma  205  derivante  dalla  razionalizzazione  degli   spazi,   sia
attraverso  la  riduzione  della  spesa  corrente  per  le  locazioni
passive, ovvero con la combinazione delle due misure. 
 
  208. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura non regolamentare sono stabiliti i criteri, le modalita'  e  i
termini per la razionalizzazione e la riduzione degli oneri,  nonche'
i contenuti e le modalita'  di  trasmissione  delle  informazioni  da
parte delle amministrazioni usuarie  e  conduttrici  all'Agenzia  del
demanio, la quale, in base  agli  obiettivi  contenuti  nell'atto  di
indirizzo di cui al comma  204,  definisce  annualmente  le  relative
modalita' attuative, comunicandole alle predette amministrazioni. 
 
  209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui  al  comma
208, sono abrogati  il  comma  9  dell'articolo  55  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, gli articoli 24 e 26 della legge  23  dicembre
1999,  n.  488,  e  successive  modificazioni,  nonche'  il  comma  4
dell'articolo 62 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 
  210. Al fine di favorire la razionalizzazione e  la  valorizzazione
dell'impiego dei beni  immobili  dello  Stato,  nonche'  al  fine  di
completare lo sviluppo del sistema informativo sui beni immobili  del
demanio  e  del  patrimonio  di  cui  all'articolo  65  del   decreto
legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,
l'Agenzia del demanio, ferme restando le competenze del Ministero per
i beni e le attivita' culturali, individua i beni di proprieta' dello
Stato per i quali si rende necessario l'accertamento  di  conformita'
delle destinazioni d'uso esistenti per funzioni di interesse statale,
oppure una dichiarazione di legittimita' per le costruzioni eseguite,
ovvero  realizzate  in  tutto  o  in   parte   in   difformita'   dal
provvedimento di localizzazione. Tale elenco e' inviato al  Ministero
delle infrastrutture. 
 
  211. Il Ministero delle infrastrutture trasmette l'elenco di cui al
comma 210 alla regione o alle  regioni  competenti,  che  provvedono,
entro il termine di cui all'articolo 2  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,  alle
verifiche di conformita' e di compatibilita' urbanistica con i comuni
interessati. In caso di presenza di vincoli,  l'elenco  e'  trasmesso
contestualmente   alle   amministrazioni   competenti   alle   tutele
differenziate, le quali esprimono il proprio parere entro il  termine
predetto. Nel caso di espressione  positiva  da  parte  dei  soggetti
predetti, il Ministero delle infrastrutture emette  un'  attestazione
di  conformita'  alle  prescrizioni  urbanistico-edilizie  la  quale,
qualora riguardi situazioni di  locazione  passiva,  ha  valore  solo
transitorio e obbliga, una volta terminato il periodo  di  locazione,
al  ripristino  della   destinazione   d'uso   preesistente,   previa
comunicazione all'amministrazione comunale ed  alle  eventuali  altre
amministrazioni competenti in materia di tutela differenziata. 
 
  212. In caso di espressione negativa, ovvero  in  caso  di  mancata
risposta da parte della regione, oppure delle autorita' preposte alla
tutela entro i  termini  di  cui  al  comma  211,  e'  convocata  una
conferenza dei servizi anche per ambiti comunali  complessivi  o  per
uno o piu' immobili, in base a quanto previsto dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. 
 
  213. Per le esigenze connesse  alla  gestione  delle  attivita'  di
liquidazione delle aziende confiscate ai sensi della legge 31  maggio
1965, n. 575, e successive  modificazioni,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni  di  legge,   fermi   restando   i   principi   generali
dell'ordinamento giuridico  contabile,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
conferire apposito incarico a societa' a totale o prevalente capitale
pubblico. I rapporti con l'Agenzia del demanio sono disciplinati  con
apposita  convenzione  che  definisce  le  modalita'  di  svolgimento
dell'attivita' affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione
e al controllo. 
 
  214. Laddove  disposizioni  normative  stabiliscano  l'assegnazione
gratuita ovvero l'attribuzione ad amministrazioni pubbliche,  enti  e
societa' a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta di beni
immobili di proprieta' dello Stato per  consentire  il  perseguimento
delle  finalita'  istituzionali  ovvero  strumentali  alle  attivita'
svolte, la funzionalita' dei  beni  allo  scopo  dell'assegnazione  o
attribuzione  e'  da  intendersi  concreta,   attuale,   strettamente
connessa e necessaria al funzionamento del servizio  e  all'esercizio
delle funzioni attribuite, nonche' al loro proseguimento. 
 
  215. E' attribuita all'Agenzia del  demanio  la  verifica,  con  il
supporto dei soggetti interessati,  della  sussistenza  dei  suddetti
requisiti all'atto dell'assegnazione o attribuzione e successivamente
l'accertamento periodico della permanenza di tali condizioni o  della
suscettibilita' del bene a  rientrare  in  tutto  o  in  parte  nella
disponibilita' dello Stato, e per esso dell'Agenzia del demanio  come
stabilito dalle norme vigenti.  A  tal  fine  l'Agenzia  del  demanio
esercita la vigilanza e il controllo secondo  le  modalita'  previste
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13
luglio 1998, n. 367. 
 
  216. Per i beni immobili statali assegnati  in  uso  gratuito  alle
amministrazioni pubbliche e' vietata  la  dismissione  temporanea.  I
beni immobili per i quali, prima della  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, sia stata operata la dismissione temporanea  si
intendono dismessi definitivamente per rientrare nella disponibilita'
del Ministero dell'economia e delle finanze e per  esso  dell'Agenzia
del demanio. Il presente comma non si applica ai beni immobili in uso
all'Amministrazione della difesa affidati, in tutto  o  in  parte,  a
terzi per lo  svolgimento  di  attivita'  funzionali  alle  finalita'
istituzionali dell'Amministrazione stessa. 
 
  217. Il comma 109 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,  n.
662, e successive  modificazioni,  si  interpreta  nel  senso  che  i
requisiti necessari per essere ammessi  alle  garanzie  di  cui  alle
lettere a) e b) del citato  comma  devono  sussistere  in  capo  agli
aventi diritto al momento del ricevimento della proposta  di  vendita
da parte dell'amministrazione alienante, ovvero alla data  stabilita,
con propri atti, dalla medesima amministrazione in funzione dei piani
di dismissione programmati. 
 
  218. Dopo il comma 3 dell'articolo 214-bis del decreto  legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis.  Tutte  le  trascrizioni  ed  annotazioni  nei   pubblici
registri relative agli atti  posti  in  essere  in  attuazione  delle
operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e  214
sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo
ed emolumento". 
 
  219. Le unita' immobiliari appartenenti al patrimonio dello  Stato,
destinate ad  uso  abitativo  e  gestite  dall'Agenzia  del  demanio,
possono essere alienate dall'Agenzia medesima, ai sensi dell'articolo
3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 
 
  220. All'articolo 12-sexies del decreto-legge  8  giugno  1992,  n.
306, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  agosto  1992,  n.
356,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: "codice di procedura  penale,  per
taluno  dei  delitti  previsti  dagli  articoli"  sono  inserite   le
seguenti: "314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319,  319-ter,  320,
322, 322-bis, 325,"; 
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    "2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti  previsti
dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,  318,  319,  319-ter,
320,  322,  322-bis  e  325  del  codice  penale,  si  applicano   le
disposizioni degli articoli 2-novies,  2-decies  e  2-undecies  della
legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni". 
 
  221. Il comma 5 dell'articolo  2-undecies  della  legge  31  maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "5. Le somme ricavate ai sensi del comma  1,  lettere  b)  e  c),
nonche' i proventi derivanti  dall'affitto,  dalla  vendita  o  dalla
liquidazione dei beni, di cui al comma 3,  sono  versati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnati in  egual  misura  al
finanziamento  degli  interventi  per  l'edilizia  scolastica  e  per
l'informatizzazione del processo". 
 
  222. A decorrere dal 1° gennaio 2007 e per un periodo di tre  anni,
sul trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice
civile, sull'indennita' premio di fine servizio, di cui  all'articolo
2 e seguenti della legge 8 marzo 1968, n. 152, e  sull'indennita'  di
buonuscita, di cui all'articolo 3 e seguenti del testo unico  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032,
e  successive  modificazioni,  nonche'  sui  trattamenti  integrativi
percepiti dai soggetti nei  cui  confronti  trovano  applicazione  le
forme  pensionistiche  che  garantiscono  prestazioni   definite   in
aggiunta o ad  integrazione  dei  suddetti  trattamenti,  erogati  ai
lavoratori dipendenti  pubblici  e  privati  e  corrisposti  da  enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui  importi  superino
complessivamente un importo pari a 1,5 milioni  di  euro,  rivalutato
annualmente secondo l'indice ISTAT  dei  prezzi  al  consumo  per  le
famiglie di operai e di impiegati, e' dovuto  sull'importo  eccedente
il predetto limite un contributo di solidarieta' nella misura del  15
per cento. Con decreto del Ministro del  lavoro  e  della  previdenza
sociale di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
al presente comma. 
 
  223. Il 90 per cento delle risorse  derivanti  dall'attuazione  del
comma 222 affluiscono  allo  stato  di  previsione  dell'entrata  per
essere successivamente riassegnate al Fondo di cui al  comma  1261  e
destinate ad iniziative volte a favorire  l'istruzione  e  la  tutela
delle donne immigrate. 
 
  224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale  ed  al
fine di incentivare la riduzione  di  autoveicoli  per  il  trasporto
promiscuo, immatricolati come "euro 0" o "euro  1",  per  i  predetti
autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1°  gennaio  2007  al  31
dicembre  2007,  e'  disposta  la   concessione,   a   fronte   della
presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato  da
centri autorizzati, di un contributo pari  al  costo  di  demolizione
disciplinato ai sensi dell'articolo  5  del  decreto  legislativo  24
giugno 2003, n. 209,  e  successive  modificazioni,  e  comunque  nei
limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo e'  anticipato
dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera
il corrispondente importo come credito  d'imposta  da  utilizzare  in
compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo  e
quarto del comma 231. 
 
  225. Coloro che effettuano la rottamazione  senza  sostituzione  ai
sensi  del  comma  224  possono  richiedere,  qualora  non  risultino
intestatari di veicoli registrati, quale agevolazione  ulteriore,  il
totale  rimborso  dell'abbonamento  al  trasporto   pubblico   locale
nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad
una annualita'.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono
definite le modalita' di erogazione del rimborso di cui  al  presente
comma. 
 
  226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale  ed  al
fine  di  incentivare  la  sostituzione,  realizzata  attraverso   la
demolizione con le modalita' indicate al comma 233, di autovetture ed
autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0"  o
"euro 1", con autovetture nuove immatricolate come "euro 4"  o  "euro
5", che emettono non oltre  140  grammi  di  CO2  al  chilometro,  e'
concesso  un  contributo  di  euro  800  per  l'acquisto   di   detti
autoveicoli   nonche'   l'esenzione   dal   pagamento   delle   tasse
automobilistiche  per  detti  autoveicoli,  per  un  periodo  di  due
annualita'. La predetta esenzione e' estesa per  un'altra  annualita'
per l'acquisto di autoveicoli che hanno una  cilindrata  inferiore  a
1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle  autovetture
e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo  familiare,
certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato  da  almeno  sei
componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura  o
autoveicolo. 
 
  227.  Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del  parco  autocarri
circolante  mediante  la  sostituzione,  realizzata   attraverso   la
demolizione con le  modalita'  indicate  al  comma  233,  di  veicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" con  veicoli  nuovi  a  minore
impatto ambientale, e' concesso un contributo di euro 2.000 per  ogni
veicolo di cui all'articolo 54, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore
a 3,5  tonnellate,  immatricolato  come  "euro  4"  o  "euro  5".  Il
beneficio e' accordato a fronte  della  sostituzione  di  un  veicolo
avente sin dalla prima immatricolazione da parte del  costruttore  la
medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5  tonnellate
ed immatricolato come "euro 0" o "euro 1". 
 
  228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli  di  cui  al  comma
227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione  mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano  o  GPL,
nonche'  mediante  alimentazione  elettrica  ovvero  ad  idrogeno  e'
concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di  ulteriori
euro 500 nel caso in cui il  veicolo  acquistato,  nell'alimentazione
ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a  120  grammi  per
chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili,
ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226  o
227. 
 
  229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono  essere
fruite nel rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di  cui  al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12  gennaio  2001.
Le disposizioni di cui ai commi 226  e  227  hanno  validita'  per  i
veicoli nuovi acquistati e  risultanti  da  contratto  stipulato  dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e  fino  al  31
dicembre 2007; i suddetti veicoli non  possono  essere  immatricolati
oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui  al  comma  228  hanno
validita' per i veicoli nuovi ivi previsti per i  quali  il  predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e  fino  al  31
dicembre 2009, con possibilita' di immatricolazione dei veicoli  fino
al 31 marzo 2010. 
 
  230. Al fine di consentire agli enti impositori  di  verificare  la
sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell'esenzione  e
del contributo di cui ai commi 226, 227,  228  e  236,  il  venditore
integra  la  documentazione  da  consegnare  al   pubblico   registro
automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo
veicolo, con una dichiarazione resa ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  devono  essere  indicati:  a)  la
conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai  commi
226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna
ai centri autorizzati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e  la  conformita'  dello
stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia
del certificato di rottamazione  rilasciato  da  centri  autorizzati.
L'ente gestore del pubblico registro  automobilistico  acquisisce  le
informazioni  relative   all'acquisto   del   veicolo   che   fruisce
dell'esenzione  dal  pagamento  della  tassa  automobilistica  e  del
veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le  trasmette  in
tempo reale all'archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al
Ministero dei trasporti, Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  i
quali provvedono al necessario scambio dei dati. 
 
  231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227  e  228,  i.
centri autorizzati che hanno effettuato la  rottamazione,  ovvero  le
imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo  rimborsano  al
venditore l'importo del contributo e recuperano detto  importo  quale
credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere  dal  momento  in  cui
viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale  del
certificato di proprieta'. Il credito di imposta non e' rimborsabile,
non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui
al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne'  dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 96 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo di  cui  ai  commi
226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei  veicoli  per  la  cui
produzione o al cui scambio e' diretta l'attivita'  dell'impresa.  Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche  nel  caso  in
cui il veicolo demolito sia intestato  ad  un  familiare  convivente,
risultante dallo stato di famiglia. 
 
  232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui
e' stata emessa la fattura di  vendita,  le  imprese  costruttrici  o
importatrici conservano la seguente documentazione, che  deve  essere
ad esse trasmessa dal venditore: 
    a) copia della fattura di vendita, del contratto  di  acquisto  e
della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; 
    b) copia del libretto o della carta di circolazione e del  foglio
complementare o del certificato di proprieta' del veicolo  usato;  in
caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico; 
    c) copia della domanda di cancellazione per demolizione  e  copia
del  certificato  di  proprieta'  rilasciato  dal  pubblico  registro
automobilistico relativi al veicolo demolito; 
    d) copia dello stato di famiglia  nel  caso  in  cui  il  veicolo
demolito sia intestato a familiare convivente. 
 
  233. Entro quindici giorni  dalla  data  di  consegna  del  veicolo
nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad  un  demolitore  il
veicolo ritirato per la demolizione e di  provvedere  direttamente  o
tramite delega alla richiesta di  cancellazione  per  demolizione  al
pubblico  registro  automobilistico.  I  veicoli  ritirati   per   la
demolizione non  possono  essere  rimessi  in  circolazione  e  vanno
avviati  o  alle  case  costruttrici  o   ai   centri   appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine  della  messa
in sicurezza, della demolizione, del recupero di  materiali  e  della
rottamazione. Entro il 31  dicembre  2007  il  Governo  presenta  una
relazione al Parlamento sull'efficacia della  presente  disposizione,
sulla base  dei  dati  rilevati  dal  Ministero  dei  trasporti,  con
valutazione degli  effetti  di  gettito  derivati  dalla  stessa.  Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo  con
specifica  previsione  di  legge  per  alimentare  il  Fondo  per  la
mobilita' sostenibile, di cui  al  comma  1121,  subordinatamente  al
rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. 
 
  234. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dei trasporti, sentiti il soggetto  gestore
del pubblico registro automobilistico ed il  Comitato  interregionale
di gestione di cui all'articolo 5 del protocollo  di  intesa  tra  le
regioni e le province autonome ed il Ministero dell'economia e  delle
finanze per la costituzione, gestione ed aggiornamento degli  archivi
regionali e nazionale delle tasse automobilistiche, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi  informatici
relativi ai veicoli, al fine di rendere uniformi le  informazioni  in
essi contenute e di consentire l'aggiornamento  in  tempo  reale  dei
dati in essi presenti. 
 
  235. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione,  da  adottare  entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
effettuate le regolazioni  finanziarie  delle  minori  entrate  nette
derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da 224 a 234  e  sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la corrispondente  definizione
dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province autonome. 
 
  236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31  dicembre  2007,
in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria "euro 3",  con
contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla  categoria
"euro 0", realizzata  attraverso  la  demolizione  con  le  modalita'
indicate al comma 233, e' concessa l'esenzione  dal  pagamento  delle
tasse  automobilistiche  per   cinque   annualita'.   Il   costo   di
rottamazione e' a carico del bilancio dello Stato, nei limiti  di  80
euro per ciascun  motociclo,  ed  e'  anticipato  dal  venditore  che
recupera detto importo  quale  credito  d'imposta  da  utilizzare  in
compensazione secondo le disposizioni del comma  231.  Si  applicano,
per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230
a 235, con il rispetto della regola degli aiuti "de minimis" di'  cui
al regolamento (CE) n. 69/2001  della  Commissione,  del  12  gennaio
2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validita' per  i
motocicli nuovi acquistati e risultanti da  contratto  stipulato  dal
venditore e acquirente.  I  suddetti  motocicli  non  possono  essere
immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati  dal
1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli  adempimenti  previsti  dai
commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007. 
 
  237. Al comma 63 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, e' aggiunto il seguente periodo: "Gli incrementi  percentuali
approvati dalle regioni o dalle province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto vengono  ricalcolati  sugli  importi
della citata tabella 1". 
 
  238. Il comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n.  286,  e'  sostituito  dal  seguente:  "59.  Per  gli   interventi
finalizzati   ad   incentivare   l'installazione    su    autoveicoli
immatricolati come "euro 0" o "euro 1" di impianti a GPL o  a  metano
per autotrazione, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009". Resta fermo  quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma  2,  terzo  periodo,  del  decreto-legge  25
settembre 1997, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
novembre 1997, n. 403. 
 
  239. Fatte salve le agevolazioni gia' in vigore,  le  misure  della
tassa automobilistica previste per le autovetture ed i veicoli per il
trasporto promiscuo immatricolati come "euro 0", "euro 1", "euro  2",
"euro 3" e "euro 4", di cui al comma 321,  non  si  applicano  per  i
veicoli  omologati  dal  costruttore  per  la  circolazione  mediante
alimentazione, esclusiva o doppia, elettrica, a gas metano, a GPL,  a
idrogeno. Tale agevolazione si applica anche ai veicoli sui quali  il
sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla
immatricolazione. 
 
  240. All'articolo 2, primo comma, lettera d), del testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo  le  parole:  "per  gli
autoveicoli di  peso  complessivo  a  pieno  carico  inferiore  a  12
tonnellate" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei veicoli che,
pur immatricolati o reimmatricolati come  Ni,  presentino  codice  di
carrozzeria FO (Effe zero) con quattro o piu'  posti  ed  abbiano  un
rapporto tra la potenza espressa in  kw  e  la  portata  del  veicolo
espressa in tonnellate maggiore o  uguale  a  180,  per  i  quali  la
tassazione  continua  ad  essere  effettuata  in  base  alla  potenza
effettiva dei Motori". 
 
  241. Le disposizioni del comma 240 hanno effetto a decorrere dal  3
ottobre  2006.  E  abrogato  il  comma   55   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
 
  242. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  che  risultano
da operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso fusione
o  scissione,  effettuate  negli  anni  2007  e  2008,  si  considera
riconosciuto, ai fini fiscali,  il  valore  di  avviamento  e  quello
attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali,  per  effetto
della imputazione in bilancio del  disavanzo  da  concambio,  per  un
ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. 
 
  243. Nel caso di operazioni di conferimento di  azienda  effettuate
ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, negli anni 2007 e 2008, si considerano riconosciuti, ai  fini
fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di  cui
al comma 242 a titolo di avviamento o beni  strumentali  materiali  e
immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo  di
5 milioni di euro. 
 
  244. Le disposizioni dei commi 242 e 243 si applicano qualora  alle
operazioni  di  aggregazione  aziendale  partecipino   esclusivamente
imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si
applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni
facciano parte dello stesso gruppo  societario.  Sono  in  ogni  caso
esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto  di  partecipazione
ovvero controllati anche  indirettamente  dallo  stesso  soggetto  ai
sensi dell'articolo 2359 del codice civile. 
 
  245. Le disposizioni dei commi 242, 243 e 244 si applicano  qualora
le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale  si
trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti
l'operazione,  nelle  condizioni  che  consentono  il  riconoscimento
fiscale di cui ai commi 242 e 243. 
 
  246. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 242 a 245
e' subordinata alla presentazione all'Agenzia delle  entrate  di  una
istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della  legge  27  agosto
2000, n. 212, al fine di  dimostrare  la  sussistenza  dei  requisiti
previsti dai commi da 242 a 249. 
 
  247.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,   i
rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano  le  disposizioni
previste per le imposte sui redditi. 
 
  248. La societa' risultante dall'aggregazione che nei primi quattro
periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in  essere
ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III  e
IV, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero  cede  i
beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 242  a  249,  decade
dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura  di  cui
all'articolo 37-bis,  comma  8,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
 
  249. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta  in  cui
si verifica la decadenza prevista al comma 248, la societa' e' tenuta
a  liquidare  e  versare  l'imposta  sul  reddito  delle  societa'  e
l'imposta regionale sulle attivita'  produttive  dovute  sul  maggior
reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato
senza tenere conto dei maggiori valori  riconosciuti  fiscalmente  ai
sensi dei commi 242 e 243. Sulle maggiori imposte liquidate non  sono
dovute sanzioni e interessi. 
 
  250. Dopo il comma  2-bis  dell'articolo  01  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, e' aggiunto il seguente: 
 
    "2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il
concessionario si renda,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che
costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione
ai sensi dell'articolo 5  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296". 
 
  251. Il comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: 
    "1. I canoni annui per concessioni  rilasciate  o  rinnovate  con
finalita'  turistico-ricreative   di   aree,   pertinenze   demaniali
marittime e specchi acquei per i quali si applicano  le  disposizioni
relative alle utilizzazioni del demanio  marittimo  sono  determinati
nel rispetto dei seguenti criteri: 
     a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, delle aree,
manufatti, pertinenze e specchi acquei nelle seguenti categorie: 
      1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazioni ad  uso  pubblico  ad  alta
valenza turistica; 
      2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o
parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico  a  normale
valenza turistica. L'accertamento dei requisiti  di  alta  e  normale
valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per territorio
con  proprio  provvedimento.  Nelle  more  dell'emanazione  di  detto
provvedimento la categoria di riferimento e' da intendersi la B.  Una
quota pari al 10 per cento delle maggiori entrate annue rispetto alle
previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta alle  regioni
competenti per territorio; 
     b) misura del canone annuo determinata come segue: 
      1) per le concessioni demaniali  marittime  aventi  ad  oggetto
aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le
misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge e non operano lo disposizioni maggiorative di cui ai commi  21,
22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni; a  decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  si
applicano i seguenti importi aggiornati degli indici  ISTAT  maturati
alla stessa data: 
      1.1)  area  scoperta:  euro  1,86  al  metro  quadrato  per  la
categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la categoria B; 
      1.2) area occupata con impianti di facile rimozione: euro  3,10
al metro quadrato per la categoria A; euro 1,55 al metro quadrato per
la categoria B; 
      1.3) area occupata con impianti di  difficile  rimozione:  euro
4,13 al metro quadrato  per  la  categoria  A;  euro  2,65  al  metro
quadrato per la categoria B; 
      1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare territoriale per
specchi acquei o delimitati da opere che  riguardano  i  porti  cosi'
come definite dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto
2 aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa; 
      1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi tra  100  e  300
metri dalla costa; 
      1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei  oltre  300  metri  dalla
costa; 
      1.7) euro  0,21  per  gli  specchi  acquei  utilizzati  per  il
posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al  di  fuori
degli specchi acquei di cui al numero 1.3); 
      2) per  le  concessioni  comprensive  di  pertinenze  demaniali
marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  i  seguenti
criteri: 
      2.1) per le  pertinenze  destinate  ad  attivita'  commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il canone e'
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per
la media  dei  valori  mensili  unitari  minimi  e  massimi  indicati
dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L'importo ottenuto e' moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il
canone  annuo  cosi'  determinato  e'  ulteriormente  ridotto   delle
seguenti percentuali,  da  applicare  per  scaglioni  progressivi  di
superficie del manufatto: fino a 200 metri  quadrati,  O  per  cento;
oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20  per  cento;
oltre 500 metri quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento;
oltre  1.000  metri  quadrati,  60  per  cento.  Qualora   i   valori
dell'Osservatorio del mercato immobiliare non siano  disponibili,  si
fa riferimento a quelli del piu' vicino comune costiero  rispetto  al
manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione; 
      2.2) per le aree ricomprese nella  concessione,  per  gli  anni
2004, 2005 e 2006 si applicano le misure vigenti alla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge  e  non  operano  le  disposizioni
maggiorative di cui ai  commi  21,  22  e  23  dell'articolo  32  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  e  successive
modificazioni; a decorrere dal 1° gennaio 2007, si  applicano  quelle
di cui alla lettera b), numero 1); 
     c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura  del
50 per cento: 
  1) in presenza  di  eventi  dannosi  di  eccezionale  gravita'  che
comportino  una  minore  utilizzazione   dei   beni   oggetto   della
concessione, previo accertamento da parte delle competenti  autorita'
marittime di zona; 
  2) nel caso  di  concessioni  demaniali  marittime  assentite  alle
societa' sportive dilettantistiche senza  scopo  di  lucro  affiliate
alle Federazioni sportive nazionali con  l'esclusione  dei  manufatti
pertinenziali adibiti ad attivita' commerciali; 
     d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura  del
90  per  cento  per  le  concessioni  indicate   al   secondo   comma
dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo  37  del
regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; 
     e) obbligo per i titolari delle  concessioni  di  consentire  il
libero e gratuito accesso e transito,  per  il  raggiungimento  della
battigia antistante l'area ricompresa  nella  concessione,  anche  al
fine di balneazione; 
     f)  riduzione,  per  le  imprese  turistico-ricettive   all'aria
aperta, dei valori inerenti le superfici del 25 per cento". 
 
  252. 11 comma 3 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre  1993,
n. 494, e' sostituito dal seguente: 
    "3. Le misure dei canoni di  cui  al  comma  1,  lettera  b),  si
applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007,  anche  alle  concessioni
dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi
ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate  alla
nautica da diporto". 
 
  253. All'articolo 03 del decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "4-bis. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'articolo  01,
comma 2, le concessioni di cui al  presente  articolo  possono  avere
durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni  in
ragione dell'entita' e  della  rilevanza  economica  delle  opere  da
realizzare e sulla base dei piani di  utilizzazione  delle  aree  del
demanio marittimo predisposti dalle regioni". 
 
  254. Le regioni, nel predisporre i  piani  di  utilizzazione  delle
aree del demanio marittimo  di  cui  all'articolo  6,  comma  3,  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, sentiti  i  comuni  interessati,
devono altresi'  individuare  un  corretto  equilibrio  tra  le  aree
concesse a soggetti  privati  e  gli  arenili  liberamente  fruibili;
devono inoltre individuare le modalita' e la collocazione dei  varchi
necessari al fine di  consentire  il  libero  e  gratuito  accesso  e
transito, per il  raggiungimento  della  battigia  antistante  l'area
ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. 
 
  255. All'articolo 5 del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.  400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,  n.  494,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "1-bis. Le somme per  canoni  relative  a  concessioni  demaniali
marittime aventi finalita' turistico-ricreative versate in  eccedenza
rispetto a quelle dovute a decorrere dal 1°  gennaio  2004  ai  sensi
dell'articolo 03, comma 1, sono compensate con quelle da versare allo
stesso titolo, in base alla medesima disposizione". 
 
  256. I commi 21, 22 e 23  dell'articolo  32  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e il comma 4 dell'articolo 10 della  legge  17
dicembre 1997, n. 449, sono abrogati. 
 
  257. Le disposizioni di cui  all'articolo  8  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 494, e successive  modificazioni,  si  interpretano
nel senso che le utilizzazioni ivi contemplate fanno riferimento alla
mera occupazione di beni demaniali marittimi e  relative  pertinenze.
Qualora, invece, l'occupazione consista nella realizzazione sui  beni
demaniali marittimi di  opere  inamovibili  in  difetto  assoluto  di
titolo abilitativo o in presenza di titolo abilitativo che per il suo
contenuto e' incompatibile con la destinazione e disciplina del  bene
demaniale, l'indennizzo dovuto e' commisurato ai valori  di  mercato,
ferma restando l'applicazione delle misure sanzionatone vigenti,  ivi
compreso il ripristino dello stato dei luoghi. 
 
  258. Con decreto del Ministro dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il canone annuo per l'uso dei
beni del demanio dovuto dalle societa'  di  gestione  che  provvedono
alla  gestione  aeroportuale  totale  o  parziale,  anche  in  regime
precario, e' proporzionalmente  incrementato  nella  misura  utile  a
determinare un introito diretto per l'erario pari a 3 milioni di euro
nel 2007, 9,5 milioni di euro nel 2008 e 10 milioni di euro nel 2009. 
 
  259. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e' inserito il seguente: 
    "Art. 3-bis. - (Valorizzazione e utilizzazione a  fini  economici
dei beni immobili tramite concessione  o  locazione).  -  1.  I  beni
immobili di proprieta' dello Stato individuati ai sensi dell'articolo
1 possono essere concessi o locati a privati, a titolo  oneroso,  per
un  periodo  non  superiore  a  cinquanta   anni,   ai   fini   della
riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi
di recupero, restauro, ristrutturazione anche con  l'introduzione  di
nuove destinazioni d'uso finalizzate allo  svolgimento  di  attivita'
economiche o attivita' di servizio per i cittadini, ferme restando le
disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
modificazioni. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze puo' convocare una  o
piu' conferenze di servizi o  promuovere  accordi  di  programma  per
sottoporre all'approvazione iniziative per  la  valorizzazione  degli
immobili di cui al presente articolo. 
  3. Agli enti territoriali interessati dal procedimento  di  cui  al
comma 2 e' riconosciuta una somma non inferiore al 50 per cento e non
superiore al 100 per cento del contributo di  costruzione  dovuto  ai
sensi dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e  successive  modificazioni,
per l'esecuzione  delle  opere  necessarie  alla  riqualificazione  e
riconversione.  Tale  importo  e'  corrisposto   dal   concessionario
all'atto  del  rilascio  o  dell'efficacia  del  titolo   abilitativo
edilizio. 
  4. Le concessioni e le locazioni di cui al presente  articolo  sono
assegnate con procedure ad evidenza pubblica, per un periodo di tempo
commisurato al raggiungimento  dell'equilibrio  economico-finanziario
dell'iniziativa e comunque non eccedente i cinquanta anni. 
  5. I criteri di assegnazione e le condizioni  delle  concessioni  o
delle locazioni di cui al presente articolo sono contenuti nei  bandi
predisposti dall'Agenzia del demanio, prevedendo, in particolare, nel
caso di revoca della  concessione  o  di  recesso  dal  contratto  di
locazione il riconoscimento all'affidatario di un indennizzo valutato
sulla base del piano economico-finanziario. 
  6.  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  di  valorizzazione  e
utilizzazione a fini economici dei beni di cui al presente  articolo,
i  beni  medesimi  possono  essere  affidati   a   terzi   ai   sensi
dell'articolo 143  del  codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12  aprile
2006, n. 163, in quanto compatibile". 
 
  260. Allo scopo di devolvere allo Stato i beni vacanti o  derivanti
da eredita' giacenti, il Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
determina, con decreto da  emanare  entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, i criteri per  l'acquisizione
dei dati e  delle  informazioni  rilevanti  per  individuare  i  beni
giacenti o vacanti nel territorio dello Stato. Al possesso esercitato
sugli immobili vacanti o derivanti da eredita' giacenti si applica la
disposizione dell'articolo 1163 del codice civile sino  a  quando  il
terzo esercente attivita' corrispondente al diritto di  proprieta'  o
ad altro diritto reale  non  notifichi  all'Agenzia  del  demanio  di
essere in possesso del bene vacante o derivante da eredita' giacenti.
Nella comunicazione inoltrata all'Agenzia del  demanio  gli  immobili
sui quali e' esercitato il  possesso  corrispondente  al  diritto  di
proprieta' o  ad  altro  diritto  reale  devono  essere  identificati
descrivendone  la  consistenza  mediante  la  indicazione  dei   dati
catastali. 
 
  261.  All'articolo  14  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo il  comma
2 e' aggiunto il seguente: 
    "2-bis. Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma  1  dell'
articolo 11, qualora ricorrano le  condizioni  di  cui  al  comma  2,
secondo periodo, del presente articolo, la durata delle concessioni o
locazioni puo' essere stabilita in anni cinquanta". 
 
  262. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e  successive  modificazioni,  dopo  il  comma  15  sono  inseriti  i
seguenti: 
    "15-bis. Per la valorizzazione di cui al comma 15, l'Agenzia  del
demanio  puo'  individuare,  d'intesa  con  gli   enti   territoriali
interessati, una pluralita' di beni immobili pubblici per i quali  e'
attivato un processo di valorizzazione unico,  in  coerenza  con  gli
indirizzi di sviluppo territoriale, che possa costituire, nell'ambito
del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di  stimolo
ed attrazione di interventi di sviluppo locale. Per il  finanziamento
degli studi di fattibilita' dei programmi facenti capo  ai  programmi
unitari di valorizzazione dei beni demaniali per la promozione  e  lo
sviluppo dei  sistemi  locali  si  provvede  a  valere  sul  capitolo
relativo  alle  somme  da  attribuire  all'Agenzia  del  demanio  per
l'acquisto   dei   beni   immobili,   per   la    manutenzione,    la
ristrutturazione, il risanamento e la  valorizzazione  dei  beni  del
demanio  e  del  patrimonio  immobiliare  statale,  nonche'  per  gli
interventi sugli immobili confiscati alla  criminalita'  organizzata.
E' elemento prioritario di individuazione, nell'ambito  dei  predetti
programmi  unitari,  la  suscettivita'  di  valorizzazione  dei  beni
immobili pubblici mediante concessione  d'uso  o  locazione,  nonche'
l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale,  sportivo,
ricreativo,  per  l'istruzione,  la  promozione  delle  attivita'  di
solidarieta' e per il sostegno alle politiche per i giovani,  nonche'
per le pari opportunita'. 
  15-ter. Nell'ambito  dei  processi  di  razionalizzazione  dell'uso
degli  immobili  pubblici  ed   al   fine   di   adeguare   l'assetto
infrastrutturale  delle  Forze   armate   alle   esigenze   derivanti
dall'adozione  dello  strumento  professionale,  il  Ministero  della
difesa puo' individuare  beni  immobili  di  proprieta'  dello  Stato
mantenuti in uso al medesimo Dicastero per  finalita'  istituzionali,
suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attivita' e  le
procedure  di  permuta  sono  effettuate  dall'Agenzia  del  demanio,
d'intesa con il Ministero della difesa,  nel  rispetto  dei  principi
generali dell' ordinamento giuridico-contabile". 
 
  263. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al  comma  13-bis,  le  parole:  "L'Agenzia  del  demanio,  di
concerto con la Direzione generale  dei  lavori  e  del  demanio  del
Ministero della difesa" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero
della difesa, con decreti da  adottare  d'intesa  con  l'Agenzia  del
demanio"; le parole: "da inserire in programmi di dismissione per  le
finalita' di cui all'articolo 3, comma 112, della legge  23  dicembre
1996, n. 662,  e  successive  modificazioni"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "da consegnare all'Agenzia del demanio per essere  inseriti
in programmi di dismissione e valorizzazione  ai  sensi  delle  norme
vigenti in materia"; e sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:
"Relativamente a tali  programmi  che  interessino  Enti  locali,  si
procede mediante accordi di programma ai sensi e per gli  effetti  di
quanto disposto dall'articolo 34 del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Nell'ambito  degli  accordi  di
programma puo' essere previsto il riconoscimento in favore degli Enti
locali di una quota del maggior valore degli immobili determinato per
effetto delle valorizzazioni assentite."; 
    b) al comma 13-ter, le parole da: "il Ministero" fino  alla  fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: "con  decreti  adottati  ai
sensi del medesimo comma 13-bis sono  individuati:  a)  entro  il  28
febbraio 2007, beni immobili, per un valore complessivo pari a  1.000
milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio  entro  il  30
giugno 2007; b) entro il 31 luglio 2007, beni immobili, per un valore
complessivo pari a 1.000 milioni di euro, da  consegnare  all'Agenzia
del demanio entro il 31 dicembre 2007. Con le modalita' indicate  nel
primo periodo e  per  le  medesime  finalita',  nell'anno  2008  sono
individuati, entro il  28  febbraio  ed  entro  il  31  luglio,  beni
immobili per un valore pari a complessivi 2.000 milioni di euro"; 
    c) i commi 13-quinquies e 13-sexies sono abrogati. 
 
  264. Il comma 482 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, e' abrogato. 
 
  265. All'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre  2001,  n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente: 
    "6-quater. Sui beni immobili non piu' strumentali  alla  gestione
caratteristica dell'impresa ferroviaria, di  proprieta'  di  Ferrovie
dello  Stato  spa  o  delle  societa'  dalla  stessa  direttamente  o
indirettamente  controllate,  che  siano  ubicati  in  aree  naturali
protette e in territori sottoposti a vincolo paesaggistico,  in  caso
di alienazione degli stessi e' riconosciuto il diritto di  prelazione
degli enti locali e degli altri soggetti pubblici gestori delle  aree
protette. I vincoli di  destinazione  urbanistica  degli  immobili  e
quelli peculiari relativi alla loro finalita'  di  utilita'  pubblica
sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita". 
 
  266. All' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,  n.
446,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita' dalla seguente: 
    "a) sono ammessi in deduzione: 
     1) i contributi per le  assicurazioni  obbligatorie  contro  gli
infortuni sul lavoro; 
     2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da  a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e  a  tariffa  nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
rifiuti, un importo pari a  5.000  euro,  su  base  annua,  per  ogni
lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo  di
imposta; 
     3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da  a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e  a  tariffa  nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
rifiuti, un importo fino a 10.000  euro,  su  base  annua,  per  ogni
lavoratore dipendente a tempo  indeterminato  impiegato  nel  periodo
d'imposta nelle  regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; tale deduzione e'  alternativa  a
quella di cui al numero 2), e puo' essere  fruita  nel  rispetto  dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis di cui  al
regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e
successive modificazioni; 
     4) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da  a)
a e), esclusi le banche, gli altri enti  finanziari,  le  imprese  di
assicurazione e le imprese operanti in concessione e  a  tariffa  nei
settori    dell'energia,    dell'acqua,    dei    trasporti,    delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della  raccolta
e depurazione delle acque di scarico e della raccolta  e  smaltimento
rifiuti, i  contributi  assistenziali  e  previdenziali  relativi  ai
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato; 
     5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili  e  le  spese
per il personale  assunto  con  contratti  di  formazione  e  lavoro,
nonche', per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a)
a e), i costi sostenuti per  il  personale  addetto  alla  ricerca  e
sviluppo, ivi compresi quelli per il predetto personale sostenuti  da
consorzi tra imprese costituiti per  la  realizzazione  di  programmi
comuni di ricerca e sviluppo,  a  condizione  che  l'attestazione  di
effettivita' degli stessi sia rilasciata dal presidente del  collegio
sindacale ovvero, in mancanza, da un  revisore  dei  conti  o  da  un
professionista iscritto  negli  albi  dei  revisori  dei  conti,  dei
dottori commercialisti, dei ragionieri e  periti  commerciali  o  dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo  13,  comma
2,  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28  maggio  1997,  n.  140,  e  successive
modificazioni, ovvero  dal  responsabile  del  centro  di  assistenza
fiscale"; 
    b) al comma 4-bis.1, dopo le parole: "pari  a  euro  2.000"  sono
inserite le seguenti: ", su base  annua,"  e  le  parole  da:  ";  la
deduzione" fino a: "di cui all'articolo 10, comma 2" sono soppresse; 
    c) al comma 4-bis.2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"Le deduzioni di cui ai commi 1,  lettera  a),  numeri  2)  e  3),  e
4-bis.1 sono ragguagliate ai giorni di durata del rapporto di  lavoro
nel corso del periodo d'imposta nel caso di  contratti  di  lavoro  a
tempo indeterminato e parziale, nei diversi tipi e modalita'  di  cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 25 febbraio  2000,  n.  61,  e
successive modificazioni, ivi compreso il lavoro a tempo parziale  di
tipo verticale e di tipo misto, sono ridotte in misura proporzionale;
per i soggetti di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  lettera  e),  le
medesime deduzioni spettano solo in relazione ai dipendenti impiegati
nell'esercizio di attivita' commerciali  e,  in  caso  di  dipendenti
impiegati anche nelle attivita' istituzionali, l'importo  e'  ridotto
in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2"; 
    d) al comma 4-ter, le parole: "la deduzione di cui ai commi 4-bis
e 4-bis.1" sono sostituite dalle seguenti: "le deduzioni indicate nel
presente articolo"; 
    e) dopo il comma 4-quinquies sono aggiunti i seguenti: 
    "4-sexies.  In  caso  di  lavoratrici  donne   rientranti   nella
definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) 
  n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, in materia  di
aiuti di Stato a favore dell' occupazione, in  alternativa  a  quanto
previsto   dal   comma   4-quinquies,   l'importo   deducibile    e',
rispettivamente, moltiplicato per sette e per cinque  nelle  suddette
aree, ma in questo caso l'intera maggiorazione spetta nei  limiti  di
intensita' nonche' alle condizioni previsti dal predetto  regolamento
sui  regimi  di  aiuto  a  favore   dell'assunzione   di   lavoratori
svantaggiati. 
  4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni ammesse
dai precedenti  commi  1,  4-bis.1  e  4-quater,  non  puo'  comunque
eccedere il limite massimo rappresentato dalla retribuzione  e  dagli
altri oneri e spese a carico del datore di lavoro e  1'  applicazione
delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4),
e' alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai  commi  1,
lettera a), numero 5), 4-bis.1, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies". 
 
  267. Le deduzioni di cui all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),
numeri 2) e 4), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.  446,
come da ultimo modificato dal comma 266,  spettano,  subordinatamente
all' autorizzazione delle competenti autorita' europee,  a  decorrere
dal mese di febbraio 2007 nella misura del 50 per cento e per il loro
intero ammontare a decorrere  dal  successivo  mese  di  luglio,  con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal  citato  numero
2). 
 
  268. La deduzione di cui all'articolo  11,  comma  1,  lettera  a),
numero 3), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come  da
ultimo modificato dal comma 266, spetta in misura ridotta alla  meta'
a decorrere dal mese di febbraio 2007  e  per  l'intero  ammontare  a
decorrere dal successivo mese di luglio, con  conseguente  ragguaglio
ad anno. 
 
  269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relativa al periodo d'imposta  in  corso  al  1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del  periodo  precedente,
la minore imposta che  si  sarebbe  determinata  applicando  in  tale
periodo le disposizioni  dei  commi  266,  267  e  268.  Agli  stessi
effetti, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al  1°
febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del  periodo  precedente,
la  minore  imposta  che  si  sarebbe   determinata   applicando   le
disposizioni del comma  266  senza  tenere  conto  delle  limitazioni
previste dai commi 267 e 268. 
 
  270. Al fine  di  garantire  alle  regioni  che  sottoscrivono  gli
accordi di cui al comma 796, lettera  b),  un  ammontare  di  risorse
equivalente  a  quello  che  deriverebbe  dall'incremento  automatico
dell'aliquota  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
applicata alla base imponibile che si sarebbe determinata in  assenza
delle disposizioni introdotte dai commi da 266  a  269,  e'  ad  esse
riconosciuto,  con  riferimento  alle  esigenze   finanziarie   degli
esercizi 2007, 2008 e 2009, un trasferimento pari a 89,81 milioni  di
euro per l'anno 2007, a 179 milioni di  euro  per  l'anno  2008  e  a
191,94 milioni di euro per l'anno  2009.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, le somme di cui al periodo  precedente
sono ripartite in proporzione al minor gettito dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive di ciascuna regione. 
 
  271.  Alle  imprese  che   effettuano   l'acquisizione   dei   beni
strumentali nuovi indicati  nel  comma  273,  destinati  a  strutture
produttive ubicate  nelle  aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e  Molise  ammissibili
alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c),
del Trattato istitutivo della  Comunita'  europea,  a  decorrere  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006  e
fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla  data  del  31
dicembre  2013,  e'  attribuito  un  credito  d'imposta  secondo   le
modalita' di cui ai commi da 272 a 279. 
 
  272. Il credito d'imposta  e'  riconosciuto  nella  misura  massima
consentita in applicazione delle intensita' di aiuto  previste  dalla
Carta italiana degli aiuti  a  finalita'  regionale  per  il  periodo
2007-2013 e non e' cumulabile con il  sostegno  de  minimis  ne'  con
altri aiuti  di  Stato  che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi  costi
ammissibili. 
 
  273.  Ai  fini  del  comma  271,  si  considerano  agevolabili   le
acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: 
    a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al  suolo,  ed
attrezzature   varie,   classificabili   nell'attivo   dello    stato
patrimoniale  di  cui  al  primo  comma,  voci   B.II.2   e   B.II.3,
dell'articolo  2424  del  codice  civile,   destinati   a   strutture
produttive  gia'  esistenti  o  che  vengono  impiantate  nelle  aree
territoriali di cui al comma 271; 
    b) programmi informatici commisurati alle esigenze  produttive  e
gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese; 
    c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti  e  processi
produttivi, per la parte  in  cui  sono  utilizzati  per  l'attivita'
svolta nell'unita' produttiva; per le grandi imprese,  come  definite
ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in  tali  beni
sono agevolabili nel limite del 50  per  cento  del  complesso  degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta. 
 
  274. Il credito d'imposta  e'  commisurato  alla  quota  del  costo
complessivo  dei  beni  indicati  nel   comma   273   eccedente   gli
ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta,  relativi  alle  medesime
categorie dei beni d'investimento della stessa struttura  produttiva,
ad  esclusione  degli  ammortamenti  dei  beni  che  formano  oggetto
dell'investimento agevolato effettuati nel  periodo  d'imposta  della
loro entrata in funzione. Per gli  investimenti  effettuati  mediante
contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto  dal
locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le  spese
di manutenzione. 
 
  275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica ai  soggetti
che operano nei settori  dell'industria  siderurgica  e  delle  fibre
sintetiche, come definiti rispettivamente agli allegati I e  II  agli
Orientamenti in materia di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale
2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori della  pesca,  dell'industria
carbonifera,  creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  Il  credito
d'imposta a favore di imprese o attivita' che riguardano  prodotti  o
appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche,
ivi inclusa la disciplina multisettoriale  dei  grandi  progetti,  e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e  procedurali
definite dalle  predette  discipline  dell'Unione  europea  e  previa
autorizzazione, ove prescritta, della Commissione europea. 
 
  276. Il credito d'imposta e'  determinato  con  riguardo  ai  nuovi
investimenti eseguiti in ciascun  periodo  d'imposta  e  deve  essere
indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non  concorre
alla formazione del reddito ne' della  base  imponibile  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai  fini  dei  versamenti  delle  imposte  sui  redditi;  l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al  termine  per
la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al  periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. 
 
  277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non  entrano  in  funzione
entro il secondo periodo d'imposta successivo  a  quello  della  loro
acquisizione o ultimazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati
in funzione. Se entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello
nel quale sono entrati in funzione i beni  sono  dismessi,  ceduti  a
terzi, destinati  a  finalita'  estranee  all'esercizio  dell'impresa
ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle  che  hanno
dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta e'  rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni  anzidetti;
se nel periodo d'imposta  in  cui  si  verifica  una  delle  predette
ipotesi vengono acquisiti  beni  della  stessa  categoria  di  quelli
agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato escludendo il  costo
non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede
i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti  in  locazione
finanziaria le disposizioni di cui al  presente  comma  si  applicano
anche se non viene  esercitato  il  riscatto.  Il  credito  d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva  dall'applicazione  del  presente
comma  e'  versato  entro  il  termine  per  il  versamento  a  saldo
dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta  in  cui  si
verificano le ipotesi ivi indicate. 
 
  278. Con uno o piu' decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  sono
adottate  le  disposizioni  per   l'effettuazione   delle   verifiche
necessarie a garantire la corretta applicazione dei commi  da  271  a
277.  Tali  verifiche,  da  effettuare  dopo   almeno   dodici   mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',  finalizzate
alla valutazione della qualita' degli investimenti effettuati,  anche
al fine di valutare l'opportunita' di effettuare un riequilibrio  con
altri strumenti aventi analoga finalita'. 
 
  279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e'  subordinata,  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  280. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura  del  periodo  d'imposta  in
corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese e'  attribuito  un
credito d'imposta nella misura del 10 per cento dei  costi  sostenuti
per attivita' di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in
conformita' alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di  Stato
in materia, secondo le modalita' dei commi da 281 a  285.  La  misura
del 10 per cento e' elevata al  15  per  cento  qualora  i  costi  di
ricerca  e  sviluppo  siano  riferiti  a  contratti   stipulati   con
universita' ed enti pubblici di ricerca. 
 
  281. Ai fini della determinazione del credito d'imposta i costi non
possono, in ogni caso, superare l'importo di 15 milioni di  euro  per
ciascun periodo d'imposta. 
 
  282. Il credito  d'imposta  deve  essere  indicato  nella  relativa
dichiarazione dei redditi. Esso  non  concorre  alla  formazione  del
reddito  ne'  della  base  imponibile  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del  rapporto  di  cui  agli
articoli 96 e 109,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed e' utilizzabile
ai fini dei versamenti  delle  imposte  sui  redditi  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovute per il periodo  d'imposta
in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l'eventuale
eccedenza e' utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, a decorrere dal mese  successivo  al  termine  per  la
presentazione della dichiarazione dei  redditi  relativa  al  periodo
d'imposta con riferimento al quale il credito e' concesso. 
 
  283. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono  individuati  gli
obblighi di comunicazione a carico delle imprese per  quanto  attiene
alla definizione delle attivita' di ricerca e sviluppo agevolabili  e
le modalita' di verifica ed  accertamento  della  effettivita'  delle
spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria
di cui al comma 280. 
 
  284. L'efficacia dei commi da 280 a 283 e' subordinata,'  ai  sensi
dell'articolo  88,  paragrafo  3,  del  Trattato   istitutivo   della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea. 
 
  285. Entro il 31 dicembre 2007 il Ministero dell'economia  e  delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha  facolta'
di bandire, nei limiti di una corretta ed  equilibrata  distribuzione
territoriale, una o piu' nuove gare,  per  un  massimo  di  ulteriori
1.000 agenzie, alle medesime condizioni previste dai  bandi  di  gara
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 199 del  28  agosto
2006. 
 
  286. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  il  20
per cento delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di  cui
al  comma  precedente  e'  destinato  ad  un  Fondo  finalizzato   ad
interventi a favore del  personale  dell'amministrazione  finanziaria
impegnato nel contrasto dell'evasione fiscale. Con lo stesso  decreto
il medesimo Fondo e' ripartito tra le competenti unita'  previsionali
di base dello stato di previsione del predetto Ministero. 
 
  287. Le piccole e medie  imprese  di  produzioni  musicali  possono
beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di  produzione,
di sviluppo, di digitalizzazione e  di  promozione  di  registrazioni
fonografiche o videografiche musicali per opere prime  o  seconde  di
artisti emergenti. 
 
  288. Possono accedere al credito d'imposta  di  cui  al  comma  287
fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di  cui
al regolamento (CE) n. 69/2001  della  Commissione,  del  12  gennaio
2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un  totale  di
bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro  e  che  non  siano
possedute, direttamente o indirettamente, da un  editore  di  servizi
radiotelevisivi. 
 
  289. Per gli anni  2007,  2008  e  2009  alle  imprese  agricole  e
agroalimentari soggette al regime obbligatorio  di  certificazione  e
controllo della qualita' ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/1991,
del Consiglio, del 24 giugno 1991, e del regolamento (CE) n. 510/2006
del Consiglio, del 20 marzo 2006, anche  se  riunite  in  consorzi  o
costituite in forma cooperativa, e'  concesso  un  credito  d'imposta
pari al 50 per  cento  del  totale  delle  spese  sostenute  ai  fini
dell'ottenimento  dei   previsti   certificati   e   delle   relative
attestazioni di conformita'. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente legge, di concerto  con  il  Ministro  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  sono  stabilite,  nel
rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato,
le modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma,
entro un limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  290.  Nelle  more  degli  accordi   internazionali   in   sede   di
Organizzazione mondiale del commercio, sono  ammessi  al  credito  di
imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle  imprese
agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite
in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi  extracomunitari
delle  denominazioni  protette  ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006. 
 
  291. Nell'articolo 32-bis, comma  8,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono
soppresse. 
 
  292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione  delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35,  commi
8, lettera a), e  10,  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
concernenti  l'applicazione  dell'imposta  sul  valore   aggiunto   e
dell'imposta di  registro  alle  cessioni  e  alle  locazioni,  anche
finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare
per  l'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  ai   sensi
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti
ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e  le  imposte
ipotecarie e catastali sono dovute sulla base  delle  regole  di  cui
all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4  luglio  2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248. Il cedente o  locatore  che  intende  esercitare  l'opzione  per
ipotesi  diverse  da  quelle  disciplinate  dall'articolo  35,  comma
10-quinquies, del citato decreto-legge, ne  da'  comunicazione  nella
dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale  eccedenza  dell'imposta
di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e'  compensata
con i maggiori importi dovuti ai  fini  delle  imposte  ipotecarie  e
catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per
gli importi che non trovano capienza in tale compensazione. 
 
  293. All'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 14 e' inserito il seguente: 
    "14-bis. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo  40  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente la adozione di
regolamenti ministeriali nella materia ivi  indicata.  I  regolamenti
previsti dal citato articolo 40 del decreto legislativo  n.  241  del
1997  possono   comunque   essere   adottati   qualora   disposizioni
legislative  successive  a  quelle  contenute  dal  presente  decreto
regolino la materia, a meno che la legge successiva  non  lo  escluda
espressamente". 
 
  294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
dopo il comma 23, e' inserito il seguente: 
    "23-bis.  Agli  agenti  della  riscossione   non   si   applicano
l'articolo 2, comma 4, del  regolamento  approvato  con  decreto  del
Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n. 289, e le disposizioni di
tale regolamento relative all'esercizio  di  influenza  dominante  su
altri agenti della riscossione, nonche'  al  divieto,  per  i  legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,  di  essere  pubblici
dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro il  secondo  grado
di pubblici dipendenti". 
 
  295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le  disposizioni
riguardanti le amministrazioni dello Stato  di  cui  ai  decreti  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972,
n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131. 
 
  296. Per l'anno 2007, ai docenti delle  scuole  pubbliche  di  ogni
ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale,  nonche'  al
personale docente presso le universita' statali ai fini  dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del  19  per  cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto
di un solo personal computer nuovo di fabbrica. 
 
  297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e  della  ricerca,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni  di  cui
al comma 296. 
 
  298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10  milioni  di  euro,
per  l'anno  2007,  destinato   all'erogazione   di   contributi   ai
collaboratori coordinati e continuativi, compresi i  collaboratori  a
progetto, per le spese documentate sostenute  entro  il  31  dicembre
2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica.  Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge
il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  con  proprio  decreto,
definisce  modalita',  limiti  e  criteri  per   l'attribuzione   dei
contributi di cui al presente comma, ivi comprese  le  procedure  per
assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui  al  periodo
precedente. 
 
  299. All'articolo 67  del  testo'  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  al  comma  1,
lettera m), sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al primo periodo, dopo  le  parole:  "compensi  erogati"  sono
inserite le seguenti: "ai direttori  artistici  ed  ai  collaboratori
tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande  musicali   e   filo-drammatiche   che   perseguono   finalita'
dilettantistiche, e quelli erogati"; 
    b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti  parole:  "e  di
cori,  bande  e  filodrammatiche  da  parte  del  direttore   e   dei
collaboratori tecnici". 
 
  300.  Per  contratti  di  scrittura  connessi  con  gli  spettacoli
teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte  III,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
devono  intendersi  i  contratti  di  scrittura  connessi   con   gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte  III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.