art. 1 (commi 301-400)
  301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte  sui
redditi, 'di cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo  sono
separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi."; 
    b) l'ultimo periodo e' soppresso. 
 
  302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,  n.
471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    "3-bis. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione
delle spese e degli altri componenti  negativi  di  cui  all'articolo
110, comma 11, del testo unico delle imposte sui redditi, di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  si
applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo
complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati  nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di
euro 50.000". 
 
  303. La  disposizione  del  comma  302  si  applica  anche  per  le
violazioni commesse prima della  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova  di  cui
all'articolo 110, comma 11, primo periodo,  del  citato  testo  unico
delle imposte sui redditi. Resta ferma  in  tal  caso  l'applicazione
della  sanzione  di  cui  all'articolo  8,  comma  1,   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
 
  304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera  e),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ",  a
somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,  con   esclusione"   sono
sostituite dalle  seguenti:  "e  a  somministrazioni  di  alimenti  e
bevande, con esclusione di  quelle  inerenti  alla  partecipazione  a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi,". 
 
  305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui  al  comma  304  spettano
nella misura del 50 per cento. 
 
  306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4  luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata  pubblica"  sono
sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata".  La
disposizione recata dal periodo precedente ha effetto  per  gli  atti
pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge. 
 
  307. Per la uniforme e corretta applicazione  delle  norme  di  cui
all'articolo 54,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e
all'articolo  52  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
l'imposta di  registro,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i  criteri
utili per la determinazione del  valore  normale  dei  fabbricati  ai
sensi  dell'articolo  14  del  citato  decreto  n.  633   del   1972,
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte  sui  redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto  n.  131  del
1986. 
 
  308.  Nell'articolo  38-bis  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) al secondo comma, le parole: "di cui alle  lettere  a)  e  b)"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)"; 
    b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Con decreti del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono
individuate,  anche  progressivamente,  in  relazione   all'attivita'
esercitata ed alle tipologie di operazioni effettuate,  le  categorie
di contribuenti per i quali i rimborsi di cui al primo e  al  secondo
comma  sono  eseguiti  in  via  prioritaria  entro  tre  mesi   dalla
richiesta". 
 
  309. All'articolo 1, comma  497,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e
fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone
fisiche". 
 
  310. Nell'articolo 1, comma 496,  primo  periodo,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole:  "e  di
terreni  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo   gli
strumenti  urbanistici  vigenti  al  momento  della  cessione,"  sono
soppresse. 
 
  311. Al comma 1-bis dell'articolo 17  del  decreto  legislativo  15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il   seguente:   "Con
regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31  marzo  2007,
possono essere individuate le attivita' per  le  quali  l'imposta  e'
dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati."; 
    b)  nel  secondo  periodo,  le  parole:  "di   cui   al   periodo
precedente", sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo
del presente comma". 
 
  312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti:
"di persone migranti,  senza  fissa  dimora,  richiedenti  asilo,  di
persone detenute, di donne vittime  di  tratta  a  scopo  sessuale  e
lavorativo,". 
 
  313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto  legislativo  21
aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le  seguenti:  ",  nonche'  quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti  all'Accordo  sullo
spazio economico europeo che sono  inclusi  nella  lista  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  220  del  19  settembre  1996,  e  successive
modificazioni, emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,  comma  4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 
 
  314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' sostituito dal seguente: 
    "2. La lettera e-bis) del comma  1  dell'articolo  10  del  testo
unico delle imposte sui redditi, di cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,  e'  sostituita  dalla
seguente: 
     "e-bis)  i  contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.  252,
alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo  8  del  medesimo
decreto. Alle medesime condizioni ed entro  gli  stessi  limiti  sono
deducibili   i   contributi   versati   alle   forme   pensionistiche
complementari istituite negli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e
negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19
settembre 1996, e successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239"". 
 
  315.  All'articolo  10-ter  della  legge  23  marzo  1983,  n.  77,
sull'istituzione  e  disciplina  dei  fondi   comuni   d'investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e  le
cui  quote  sono  collocate  nel  territorio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle
direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione  europea
e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che
sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze
4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  19
settembre 1996, e successive  modificazioni,  emanato  in  attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c),  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239, e le cui quote  sono  collocate  nel  territorio
dello  Stato  ai  sensi  dell'articolo  42  del  testo  unico   delle
disposizioni in materia di intermediazione  finanziaria,  di  cui  al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,"; 
    b) al comma 9, le  parole:  "situati  negli  Stati  membri  della
Comunita' economica europea e conformi  alle  direttive  comunitarie"
sono sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive  comunitarie
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e
successive modificazioni, emanato  in  attuazione  dell'articolo  11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239". 
 
  316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'  sostituito
dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente  periodo
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
e' rappresentato da azioni non  negoziate  in  mercati  regolamentati
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e  degli  Stati  aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo  che  sono  inclusi  nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre  1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre  1996,  e
successive modificazioni, emanato in attuazione  dell'  articolo  11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.  239,
ovvero da  quote,  l'aliquota  del  12,50  per  cento  si  applica  a
condizione che, al momento  di  emissione,  il  tasso  di  rendimento
effettivo non sia superiore: a) al  doppio  del  tasso  ufficiale  di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli  similari  negoziati  in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e  degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico  europeo  che  sono
inclusi nella lista di cui  al  citato  decreto  del  Ministro  delle
finanze 4 settembre 1996, e  successive  modificazioni,  o  collegati
mediante offerta al pubblico ai sensi  della  disciplina  vigente  al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento  aumentato
di due terzi, per le  obbligazioni  e  titoli  similari  diversi  dai
precedenti". 
 
  317. All'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo  1°  aprile
1996, n. 239, e successive  modificazioni,  le  parole:  "in  mercati
regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti:  "in  mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea  e  degli  Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono  inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4  settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  220  del  19  settembre
1996, e successive modificazioni". 
 
  318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  dopo  le  parole:
"ridotto del 25 per cento a titolo  di  deduzione  forfettaria  delle
spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40  per  cento  se  i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore  a  35
anni". 
 
  319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1,  dopo  la  lettera  i-quater)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
     "i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi  di
eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad  associazioni  sportive,  palestre,
piscine ed  altre  strutture  ed  impianti  sportivi  destinati  alla
pratica sportiva  dilettantistica  rispondenti  alle  caratteristiche
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  o
Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, e le attivita' sportive; 
     i-sexies) i canoni  di  locazione  derivanti  dai  contratti  di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, e successive modificazioni, dagli  studenti  iscritti  ad  un
corso di laurea presso una universita' ubicata in un  comune  diverso
da  quello  di  residenza,  distante  da  quest'ultimo   almeno   100
chilometri  e  comunque  in  una  provincia   diversa,   per   unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1' universita'
o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro; 
     i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100  euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei  casi  di  non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita  quotidiana,  se
il reddito complessivo non supera 40.000 euro"; 
    b) al  comma  2,  primo  periodo,  le  parole:  "e)  e  f)"  sono
sostituite dalle seguenti: "e), f), i-quinquies)  e  i-sexies)";  nel
secondo periodo del medesimo comma le  parole:  "dal  comma  3"  sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine,  il
seguente periodo: "Per le spese di cui alla  lettera  i-septies)  del
citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi  stabilite,
anche se sono state sostenute per le persone  indicate  nell'articolo
12 ancorche' non si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 del
medesimo articolo". 
 
  320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre  1961,  n.
1216, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura  si
applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al  veicolo
o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione". 
 
  321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1°  gennaio  2007,  la
tabella di cui all'articolo 1, comma  2,  del  decreto  del  Ministro
delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita dalla  Tabella  2  annessa
alla presente  legge.  Gli  incrementi  percentuali  approvati  dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima  della
data di entrata in vigore della presente  legge  vengono  ricalcolati
sugli importi della citata Tabella 2.  I  trasferimenti  erariali  in
favore delle regioni o delle province  autonome  di  cui  al  periodo
precedente sono ridotti in misura pari al maggior  gettito  derivante
ad esse dal presente comma. 
 
  322. Con decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  da
adottare entro tre  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, sono effettuate le regolazioni  finanziarie  delle  maggiori
entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma  321  e
sono  definiti  i  criteri  e  le  modalita'  per  la  corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  323. Le disposizioni dell'articolo 2  del  decreto-legge  8  luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo  1  del  decreto-legge  13
gennaio 2003, n. 2, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso  che  le  esenzioni  ivi
previste  si  applicano  esclusivamente  agli  atti  di  acquisto  di
autoveicoli le cui  richieste  di  iscrizione  al  pubblico  registro
automobilistico  siano  state  presentate  entro  i  sessanta  giorni
successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 
 
  324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre  2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le  disposizioni
della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo  di
imposta successivo  a  quello  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. Le altre disposizioni  del  medesimo  comma  71,  in  deroga
all'articolo  3  della  legge  27  luglio  2000,  n.   212,   recante
disposizioni in materia di  statuto  dei  diritti  del  contribuente,
hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto."; 
    b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto  1988,  n.
400,",  sono  inserite   le   seguenti:   "sentite   le   Commissioni
parlamentari competenti"; 
    c)  nel  quarto  periodo,  dopo  le  parole:  "La   modifica   e'
effettuata,"  sono  inserite  le  seguenti:   "prioritariamente   con
riferimento  alle  disposizioni  in  materia  di  reddito  di  lavoro
dipendente di cui alla lettera a) del comma 71,". 
 
  325. All'articolo 7, comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  dopo  la  lettera  f-quater)  e'
aggiunta la seguente: 
    "f-quinquies) le  prestazioni  di  intermediazione,  relative  ad
operazioni diverse da quelle di cui  alla  lettera  d)  del  presente
comma e  da  quelle  di  cui  all'articolo  40,  commi  5  e  6,  del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si  considerano  effettuate  nel
territorio    dello    Stato    quando    le    operazioni    oggetto
dell'intermediazione si considerano ivi effettuate, a  meno  che  non
siano  commesse  da  soggetto  passivo  in  un  altro  Stato   membro
dell'Unione europea; le suddette prestazioni si considerano  in  ogni
caso effettuate nel territorio dello Stato se  il  committente  delle
stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta". 
 
  326. All'articolo 30, comma 1, della legge  23  dicembre  1994,  n.
724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Le  percentuali  di
cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento
e al 10 per cento per  i  beni  situati  in  comuni  con  popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti". 
 
  327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio  2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' sostituito dal seguente: 
 
    "37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34  e  35
decorre  dalla  data  progressivamente   individuata,   per   singole
categorie  di   contribuenti,   con   provvedimento   del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1° giugno 2008". 
 
  328. All'articolo 37 del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2006,  n.  248,
dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti: 
    "37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui  all'articolo  1  della
legge 26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal  1°
gennaio  2008  devono  essere  idonei  alla  trasmissione  telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e'  consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio  in
cui  sono  state  sostenute,  anche  in  deroga  a  quanto  stabilito
dall'articolo 102,  comma  5,  del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e  successive  modificazioni.  Gli  apparecchi
misuratori  di  cui  al  presente  comma  non  sono   soggetti   alla
verificazione  periodica  di  cui  al  provvedimento  del   Direttore
dell'Agenzia delle entrate  del  28  luglio  2003,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del  23  settembre  2003.  I  soggetti  che
effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino  non  avente
valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter. 
  37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  centottanta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente  disposizione  sono  emanate
disposizioni atte a  disciplinare  le  modalita'  di  rilascio  delle
certificazioni dei  corrispettivi,  non  aventi  valore  fiscale,  in
correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei  corrispettivi
medesimi". 
 
  329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di  cui
all'allegato  I  del  testo  unico  delle  disposizioni   legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta  a  euro
0,00291 per metro cubo di prodotto. 
 
  330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le  locazioni  di"  sono
inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in  attuazione
di piani di edilizia abitativa convenzionata  dalle  imprese  che  li
hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro quattro anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento e a condizione che  il  contratto
abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di"; 
    b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro  quattro  anni"  fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti:  "dalle  imprese
costruttrici degli stessi o dalle  imprese  che  vi  hanno  eseguito,
anche  tramite  imprese   appaltatrici,   gli   interventi   di   cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed  e),  della  legge  5
agosto 1978, n. 457, entro quattro anni  dalla  data  di  ultimazione
della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel  caso
in cui entro tale termine i fabbricati  siano  stati  locati  per  un
periodo non inferiore a quattro anni in attuazione  di  programmi  di
edilizia residenziale convenzionata". 
 
  331. Il numero 41-bis) della  tabella  A,  parte  II,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese
anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),  21)  e  27-ter)
dell'articolo 10 del predetto decreto rese  in  favore  dei  soggetti
indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e  loro  consorzi
sia direttamente sia in esecuzione  di  contratti  di  appalto  e  di
convenzioni in genere. Resta salva la  facolta'  per  le  cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare  per  la
previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero: 
    "127-duodevicies) locazioni  di  immobili  di  civile  abitazione
effettuate  in  esecuzione  di  programmi   di   edilizia   abitativa
convenzionata dalle imprese  che  li  hanno  costruiti  o  che  hanno
realizzato sugli stessi interventi  di  cui  all'articolo  31,  primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457". 
 
  332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999,  n.  133,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
    "c-bis)  a  societa'  che  svolgono  operazioni   relative   alla
riscossione dei tributi da altra societa' controllata, controllante o
controllata dalla stessa controllante, ai sensi  dell'articolo  2359,
commi primo e secondo, del codice civile". 
 
  333. All'articolo 38, comma 1, del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le  seguenti:
"e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo  dei  dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma
4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n.  139,
e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla  legge  11  gennaio
1979, n. 12," 
 
  334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917,  e  successive  modificazioni,  sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e  "gli
immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione", sono
inserite le seguenti: "di cui al comma 5"; 
    b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
    "1-bis.l. Le minusvalenze dei beni strumentali di  cui  al  comma
1-bis sono deduci-bili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e
b) del medesimo comma 1-bis"; 
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
     "2. Per i beni strumentali per  l'esercizio  dell'arte  o  della
professione,  esclusi  gli  oggetti  d'arte,  di  antiquariato  o  da
collezione di cui al comma 5, sono ammesse in deduzione quote annuali
di ammortamento non superiori a quelle  risultanti  dall'applicazione
al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie  di  beni
omogenei, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze.  E
tuttavia consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta  in
cui sono  state  sostenute,  delle  spese  di  acquisizione  di  beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.  La
deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali  e'
ammessa a condizione che la durata del contratto  non  sia  inferiore
alla meta' del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito nel predetto decreto e comunque con un minimo di otto  anni
e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto  beni  immobili.
Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili  dei  beni
immobili strumentali, si applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis,  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Per i  beni  di  cui  all'articolo
164, comma 1, lettera b), la deducibilita' dei  canoni  di  locazione
finanziaria e' ammessa a condizione che la durata del  contratto  non
sia  inferiore  al  periodo   di   ammortamento   corrispondente   al
coefficiente stabilito  a  norma  del  primo  periodo.  I  canoni  di
locazione  finanziaria  dei  beni  strumentali  sono  deducibili  nel
periodo   d'imposta   in   cui   maturano.    Le    spese    relative
all'ammodernamento, alla  ristrutturazione  e  alla  manutenzione  di
immobili utilizzati nell'esercizio di arti e professioni, che per  le
loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo  dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo  d'imposta
di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo complessivo  di
tutti i beni materiali ammortizzabili, quale risulta  all'inizio  del
periodo d'imposta dal registro di cui all'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  successive
modificazioni; l'eccedenza e' deducibile in quote costanti nei cinque
periodi d'imposta successivi"; 
    d) al comma 3, i periodi secondo  e  terzo  sono  sostituiti  dai
seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente,  a  condizione
che il  contribuente  non  disponga  nel  medesimo  comune  di  altro
immobile  adibito   esclusivamente   all'esercizio   dell'   arte   o
professione, e' deducibile una somma  pari  al  50  per  cento  della
rendita ovvero, in caso di  immobili  acquisiti  mediante  locazione,
anche finanziaria, un importo pari  al  50  per  cento  del  relativo
canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese  per  i  servizi
relativi a tali immobili nonche' quelle relative  all'ammodernamento,
ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le
loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo  dei
beni ai quali si riferiscono". 
 
  335. Le  disposizioni  introdotte  dal  comma  334  in  materia  di
deduzione dell' ammortamento o dei canoni  di  locazione  finanziaria
degli  immobili  strumentali  per  l'esercizio  dell'arte   o   della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal  1°
gennaio 2007  al  31  dicembre  2009  e  ai  contratti  di  locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per  i  periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo. 
 
  336. All'articolo 3, comma 3, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,  dopo  la  lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "d-ter) le somme corrisposte a titolo  di  borsa  di  studio  dal
Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi  e  intese
internazionali". 
 
  337. Fino al 31  dicembre  2006  le  comunicazioni  previste  dall'
articolo 8, comma 4-bis,  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  come  modificato
dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,  si
considerano validamente effettuate anche se il  contribuente,  invece
di indicare il codice fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da
cui   sono   stati   effettuati   acquisti    rilevanti    ai    fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di  partita  IVA
dei predetti soggetti. 
 
  338. All'articolo 4, comma 4,  del  decreto  legislativo  4  maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni,  le  parole:  "31  dicembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". 
 
  339. All'articolo 2 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: 
     "34. In sede di prima applicazione del comma 33, l'aggiornamento
della banca dati catastale avviene  sulla  base  dei  dati  contenuti
nelle dichiarazioni di cui  al  comma  33,  presentate  dai  soggetti
interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della  Agenzia  del
territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede  ad  inserire
in  atti  i  nuovi  redditi  relativi  agli  immobili  oggetto  delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni contenute
nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti disposizioni  ed
in particolare all'articolo 74, comma  1,  della  legge  21  novembre
2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con  apposito  comunicato  da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun  comune,
il completamento delle operazioni e provvede a pubblicizzare,  per  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato,  presso
i Comuni interessati, tramite gli uffici provinciali  e  sul  proprio
sito internet, i risultati delle  relative  operazioni  catastali  di
aggiornamento; i ricorsi di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  e  successive  modificazioni,
avverso la variazione dei redditi possono essere  proposti  entro  il
termine di sessanta giorni decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del  comunicato  relativo  al  completamento
delle  operazioni  di  aggiornamento  catastale  per   gli   immobili
interessati; i  nuovi  redditi  cosi'  attribuiti  producono  effetti
fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni
previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471."; 
    b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: 
     "36.  L'Agenzia  del  territorio,   anche   sulla   base   delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche, amministrative,  da
telerilevamento e da sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate
nell'ambito dei propri compiti istituzionali, individua i  fabbricati
iscritti al catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli
che non risultano dichiarati al catasto.  L'Agenzia  del  territorio,
con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
nota  la  disponibilita',  per  ciascun  comune,  dell'elenco   degli
immobili individuati ai sensi del  periodo  precedente,  comprensivo,
qualora accertata, della data cui riferire la  mancata  presentazione
della dichiarazione al catasto, e provvede  a  pubblicizzare,  per  i
sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato,  presso
i comuni interessati e tramite gli uffici provinciali e  sul  proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore  di  richiesta,  per  i
titolari  dei  diritti  reali,  di  presentazione   degli   atti   di
aggiornamento catastale redatti ai sensi del regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Se  questi
ultimi non ottemperano alla richiesta entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del comunicato di cui  al  periodo  precedente,  gli
uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a
carico dell'interessato, alla iscrizione  in  catasto  attraverso  la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte  in  conformita'
al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti. Le rendite  catastali
dichiarate o attribuite producono effetto  fiscale,  in  deroga  alle
vigenti disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
alla data  cui  riferire  la  mancata  presentazione  della  denuncia
catastale, ovvero, in assenza di tale  indicazione,  dal  1°  gennaio
dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo  periodo.
Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  del  territorio,  da
adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative
per l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per  le
violazioni previste  dall'articolo  28  del  regio  decreto-legge  13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni". 
 
  340. Per favorire lo sviluppo economico e  sociale,  anche  tramite
interventi di recupero urbano, di aree e  quartieri  degradati  nelle
citta' del Mezzogiorno, identificati quali zone franche  urbane,  con
particolare riguardo al centro storico di Napoli, e' istituito  nello
stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  un
apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro  per  ciascuno
degli anni 2008 e 2009.  Il  Fondo  provvede  al  cofinanziamento  di
programmi regionali di intervento nelle predette aree. 
 
  341. Le aree di cui al comma 340 devono  essere  caratterizzate  da
fenomeni  di  particolare  degrado  ed  esclusione   sociale   e   le
agevolazioni concedibili per effetto dei programmi e delle  riduzioni
di cui al comma 340 sono disciplinate in  conformita'  e  nei  limiti
previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a  finalita'
regionale 2007-2013, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea C 54 del 4 marzo 2006, per  quanto  riguarda  in  particolare
quelli  riferiti  al  sostegno  delle  piccole   imprese   di   nuova
costituzione. 
 
  342. Il Comitato interministeriale per la programmazione  economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico,  formulata
sentite le regioni interessate, provvede alla definizione dei criteri
per   l'allocazione   delle   risorse   e    l'identificazione,    la
perimetrazione e la selezione delle zone franche urbane sulla base di
parametri socio-economici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definite le modalita' e le  procedure  per  la  concessione  del
cofinanziamento in favore dei programmi regionali e sono  individuate
le eventuali riduzioni di cui al comma 340  concedibili,  secondo  le
modalita' previste dal medesimo decreto, nei limiti delle risorse del
Fondo a tal fine vincolate. 
 
  343. Il Nucleo  di  valutazione  e  verifica  del  Ministero  dello
sviluppo  economico,  anche  in  coordinamento  con   i   nuclei   di
valutazione delle regioni interessate, provvede  al  monitoraggio  ed
alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal  fine
al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'. 
 
  344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi  di  riqualificazione  energetica  di  edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno  di  energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore  di  almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C,  numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico  del  contribuente,  fino  a  un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in  tre
quote annuali di pari importo. 
 
  345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative  ad  interventi  su  edifici  esistenti,  parti  di  edifici
esistenti  o  unita'  immobiliari,   riguardanti   strutture   opache
verticali, strutture  opache  orizzontali  (coperture  e  pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una  detrazione  dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per  cento  degli  importi  rimasti  a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali  di  pari  importo,  a
condizione che siano rispettati i requisiti di  trasmittanza  termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge. 
 
  346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all' installazione di pannelli solari per la  produzione  di
acqua calda per usi domestici o industriali e per  la  copertura  del
fabbisogno di acqua calda in piscine,  strutture  sportive,  case  di
ricovero e  cura,  istituti  scolastici  e  universita',  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda per una quota  pari  al  55  per  cento
degli importi rimasti a carico del contribuente,  fino  a  un  valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire  in  tre  quote
annuali di pari importo. 
 
  347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per  interventi  di  sostituzione  di  impianti  di   climatizzazione
invernale  con  impianti  dotati  di  caldaie   a   condensazione   e
contestuale messa a punto del sistema di  distribuzione,  spetta  una
detrazione dall'imposta lorda per una quota  pari  al  55  per  cento
degli importi rimasti a carico del  contribuente,  fmo  a  un  valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire  in  tre  quote
annuali di pari importo. 
 
  348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e  347  e'
concessa con le modalita'  di  cui  all'articolo  1  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,  e  alle  relative
norme di attuazione previste dal regolamento di cui  al  decreto  del
Ministro  delle  finanze  18  febbraio  1998,  n.  41,  e  successive
modificazioni, sempreche'  siano  rispettate  le  seguenti  ulteriori
condizioni: 
    a)  la  rispondenza  dell'intervento  ai  previsti  requisiti  e'
asseverata  da  un  tecnico  abilitato,  che  risponde  civilmente  e
penalmente dell'asseverazione; 
    b)  il  contribuente  acquisisce  la  certificazione   energetica
dell'edificio, di cui  all'articolo  6  del  decreto  legislativo  19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta  dalla  regione  o  dall'ente
locale, ovvero, negli altri casi,  un  "attestato  di  qualificazione
energetica",  predisposto  ed   asseverato   da   un   professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia  primaria
di calcolo, o dell'unita'  immobiliare  ed  i  corrispondenti  valori
massimi ammissibili fissati dalla normativa in  vigore  per  il  caso
specifico o, ove non siano  fissati  tali  limiti,  per  un  identico
edificio  di  nuova  costruzione.   L'attestato   di   qualificazione
energetica comprende  anche  l'indicazione  di  possibili  interventi
migliorativi   delle   prestazioni   energetiche   dell'edificio    o
dell'unita'   immobiliare,   a   seguito   della    loro    eventuale
realizzazione. Le spese per la certificazione energetica, ovvero  per
l'attestato di qualificazione  energetica,  rientrano  negli  importi
detraibili. 
 
  349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da  adottare  entro  il  28
febbraio 2007, sono  dettate  le  disposizioni  attuative  di  quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347. 
 
  350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1  e'  inserito
il seguente: 
    "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini  del  rilascio
del permesso di costruire, deve essere prevista  l'installazione  dei
pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica per  gli
edifici  di  nuova  costruzione,  in  modo  tale  da  garantire   una
produzione energetica non inferiore a  0,2  kW  per  ciascuna  unita'
abitativa". 
 
  351. Gli interventi di  realizzazione  di  nuovi  edifici  o  nuovi
complessi di edifici, di volumetria complessiva  superiore  a  10.000
metri cubi, con data di inizio lavori entro il  31  dicembre  2007  e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore  limite
di fabbisogno  di  energia  primaria  annuo  per  metro  quadrato  di
superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il  50  per  cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1),  tabella  1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  192,  nonche'  del
fabbisogno   di   energia   per   il   condizionamento    estivo    e
l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55  per  cento
degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore  limite
di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione. 
 
  352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un  Fondo  di  15
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio  2007-2009.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le
modalita' per l'accesso  e  l'erogazione  dell'incentivo,  nonche'  i
valori  limite   relativi   al   fabbisogno   di   energia   per   il
condizionamento estivo e l'illuminazione. 
 
  353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e  loro  combinazioni
con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad Aspetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per  cento
degli importi rimasti a carico del contribuente,  fino  a  un  valore
massimo della detrazione di 200  euro  per  ciascun  apparecchio,  in
un'unica rata. 
 
  354. Ai  soggetti  esercenti  attivita'  d'impresa  rientrante  nel
settore  del  commercio  che  effettuano  interventi  di   efficienza
energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una  ulteriore  deduzione
dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei  costi  sostenuti  nei
seguenti casi: 
    a)  sostituzione,   negli   ambienti   interni,   di   apparecchi
illuminanti con altri  ad  alta  efficienza  energetica,  maggiore  o
uguale al 60 per cento; 
    b)  sostituzione,  negli  ambienti   interni,   di   lampade   ad
incandescenza con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate
in apparecchi illuminanti  ad  alto  rendimento  ottico,  maggiore  o
uguale al 60 per cento; 
    c)  sostituzione,   negli   ambienti   esterni,   di   apparecchi
illuminanti dotati di lampade a vapori  di  mercurio  con  apparecchi
illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale  all'80  per
cento, dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa  pressione
o di lampade a ioduri metallici; 
    d) azione o integrazione,  in  ambienti  interni  o  esterni,  di
regolatori del flusso luminoso. 
 
  355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte
sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi  a
quello in corso al 31 dicembre 2006, si  assume,  quale  imposta  del
periodo precedente, quella che si sarebbe  determinata  senza  tenere
conto delle disposizioni del comma 354. 
 
  356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e  2009,  si  provvede  a  valere  sulle
risorse del Fondo di cui al comma 362. 
 
  357. Allo  scopo  di  favorire  il  rinnovo  del  parco  apparecchi
televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla
televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che
dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche,  una  detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20  per  cento  delle  spese
sostenute entro il 31  dicembre  2007  ed  effettivamente  rimaste  a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di  1.000  euro,  per
l'acquisto   di   un   apparecchio   televisivo   dotato   anche   di
sintonizzatore digitale integrato. In  deroga  all'articolo  3  della
legge 27 luglio  2000,  n.  212,  nella  determinazione  dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per  il
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data  di  entrata
in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del  periodo
d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza  tenere
conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma. 
 
  358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata  efficienza  di
potenza  elettrica,  compresa  tra  5  e  90  kW,  nonche'   per   la
sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza  di
potenza elettrica, compresa tra 5 e  90  kW,  spetta  una  detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento  degli  importi
rimasti a carico del contribuente, fino a  un  valore  massimo  della
detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata. 
 
  359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e  356.  l'installazione  di  variatori  di  velocita'
(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico  del  contribuente,  fino  a  un
valore massimo della detrazione di  1.500  euro  per  intervento,  in
un'unica rata. 
 
  360. Entro il 28 febbraio 2007,  con  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche  cui  devono  rispondere  i
motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di
cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima  in  funzione  della
potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui  ai
medesimi commi, nonche' le modalita'  per  l'applicazione  di  quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite. 
 
  361. Entro il 28 febbraio 2007,  con  decreto  del  Ministro  delle
comunicazioni, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi di cui al comma 357 al  fine  di  garantire  il
rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita'
con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche'  le  modalita'  per
l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357. 
 
  362.  Il  maggiore   gettito   fiscale   derivante   dall'incidenza
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  sui  prezzi  di   carburanti   e
combustibili di origine petrolifera,  in  relazione  ad  aumenti  del
prezzo internazionale del petrolio greggio,  rispetto  al  valore  di
riferimento    previsto    nel    Documento     di     programmazione
economico-finanziaria per  gli  anni  2007-2011,  e'  destinato,  nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo  da  utilizzare  a  copertura  di  interventi   di   efficienza
energetica e di riduzione dei costi della  fornitura  energetica  per
finalita' sociali. 
 
  363.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e' istituito il Fondo di cui  al  comma  362  che,  per  il
triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni  di  euro
annui. 
 
  364. Con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare  entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sono
stabiliti le condizioni, le modalita'  e  i  termini  per  l'utilizzo
della dotazione del Fondo di  cui  al  comma  362,  da  destinare  al
finanziamento di  interventi  di  carattere  sociale,  da  parte  dei
comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili a  favore  di  clienti  economicamente  disagiati,  anziani  e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il  biennio
2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui  ai  commi
da 353 a 361. 
 
  365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al  comma  364,
sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli  enti  locali
che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia'
esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun  comune
capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi  di  cui  al
comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle  risorse
del Fondo di cui al comma 362. 
 
  366. All'articolo 20,  comma  1-bis,  del  decreto  legislativo  25
novembre  1996,  n.  625,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
"incluse nell'obiettivo n. l di cui al regolamento (CEE)  n.  2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive  modificazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno". 
 
  367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005,  n.  128,  recante  le
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/301CE  relativa  alla
promozione  dell'uso  dei  biocarburanti  o   di   altri   carburanti
rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati  i
seguenti obiettivi indicativi nazionali,  calcolati  sulla  base  del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e  altri
carburanti rinnovabili, espressi  come  percentuale  del  totale  del
carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al  consumo  nel
mercato nazionale: 
     a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento; 
     b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento; 
     c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento. 
  2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al  comma
1, concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi  di  agevolazione
di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo  22-bis  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo
di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5". 
 
  368. Nel decreto-legge 10  gennaio  2006,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia  di  interventi  nel  settore  agroenergetico,  l'articolo
2-quater e' sostituito dal seguente: 
     "Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). -  1.
A decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono  in  consumo
benzina  e  gasolio,  prodotti  a  partire  da  fonti  primarie   non
rinnovabili e destinati ad essere impiegati per  autotrazione,  hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una  quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I  medesimi  soggetti
possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in  tutto  o
in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti. 
  2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al  comma  1  e'  fissata
nella misura dell' 1,0 per cento di tutto il  carburante,  benzina  e
gasolio, immesso in consumo nell'anno  solare  precedente,  calcolata
sulla base del tenore energetico;  a  partire  dall'anno  2008,  tale
quota minima e' fissata nella misura del 2,0 per cento.  Con  decreto
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  il  Ministro  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate  le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e  dissuasive,  per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione della presente disposizione successivi  al  2007,  tenendo
conto  dei  progressi   compiuti   nello   sviluppo   delle   filiere
agroenergetiche di cui  al  comma  3.  Gli  importi  derivanti  dalla
comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al  Fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di  biodiesel
che annualmente puo'  godere  della  riduzione  dell'accisa  o  quale
aumento  allo  stanziamento   previsto   per   l'incentivazione   del
bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno  della  defiscalizzazione
di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti. 
  3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico,  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  tre  mesi
dalla data di entrata in vigore  della  presente  disposizione,  sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di  cui  al  comma  1,  secondo  obiettivi  di  sviluppo  di  filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in  via  prioritaria  tengono
conto della quantita' di prodotto proveniente da intese  di  filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati. 
  4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da  immettere
in consumo ai sensi dei  commi  1,  2  e  3  sono  il  biodiesel,  il
bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno. 
  5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro,
o contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale: 
     a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione  delle  energie  rinnovabili  e
dell'impiego dei biocarburanti; 
     b)  nei  contratti  di  fornitura  dei'  biocarburanti  per   il
trasporto ed il riscaldamento pubblici. 
  6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti  o  accordi  di
programma con  i  soggetti  interessati  al  fine  di  promuovere  la
produzione e l'impiego di biomasse  e  di  biocarburanti  di  origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta'  vegetali  da
destinare ad utilizzazioni energetiche. 
  7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo  unico  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e'  equiparato
al gas naturale. 
  8. Gli operatori della filiera di produzione  e  distribuzione  dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la  tracciabilita'
e la rintracciabilita'  della  filiera.  A  tal  fine  realizzano  un
sistema di identificazioni e registrazioni di tutte  le  informazioni
necessarie a ricostruire il  percorso  del  biocarburante  attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e  distribuzione,  con
particolare riferimento alle informazioni relative alla  biomassa  ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e  l'ubicazione
dei siti di produzione". 
 
  369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma
423 e' sostituito dal seguente: 
    "423. Ferme restando le disposizioni  tributarie  in  materia  di
accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica  e  calorica
da  fonti  rinnovabili  agroforestali  e  fotovoltaiche  nonche'   di
carburanti    ottenuti    da    produzioni    vegetali    provenienti
prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti
agricoli  provenienti  prevalentemente  dal  fondo  effettuate  dagli
imprenditori agricoli,  costituiscono  attivita'  connesse  ai  sensi
dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e  si  considerano
produttive di reddito agrario". 
 
  370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari  a  un
milione di euro a decorrere  dall'anno  2007,  si  provvede  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1°  ottobre  2005,  n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005,  n.
244. 
 
  371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all' articolo 21: 
     1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      "6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al biodiesel
(codice NC 3824 90 99) usato come carburante, come combustibile, come
additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e  dei
combustibili. La fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del
biodiesel e'  effettuata  in  regime  di  deposito  fiscale.  Per  il
trattamento fiscale del biodiesel  destinato  ad  essere  usato  come
combustibile per riscaldamento valgono,  in  quanto  applicabili,  le
disposizioni di cui all'articolo 61."; 
  2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati; 
    b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
     "Art.  22-bis.  -  (Disposizioni  particolari  in   materia   di
biodiesel  ed  alcuni  prodotti  derivati  dalla  biomassa).   -   1.
Nell'ambito di un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio
2007 al 31 dicembre 2010 e nel limite  di  un  contingente  annuo  di
250.000 tonnellate, al biodiesel, destinato ad  essere  impiegato  in
autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota  di
accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio usato come
carburante  di  cui  all'allegato  1.  Con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e delle politiche agricole alimentari e  forestali,  da  emanare
entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono determinati i requisiti  che  gli  operatori  e  i
rispettivi impianti di produzione,  nazionali  e  comunitari,  devono
possedere  per  partecipare  al  programma  pluriennale  nonche'   le
caratteristiche fiscali del prodotto con i relativi metodi di  prova,
le  percentuali   di   miscelazione   consentite,   i   criteri   per
l'assegnazione dei quantitativi  agevolati  agli  operatori  su  base
pluriennale dando priorita' al  prodotto  proveniente  da  intese  di
filiera o da contratti quadro. Con lo stesso decreto  sono  stabilite
le forme di garanzia che i  soggetti  che  partecipano  al  programma
pluriennale devono fornire per il versamento del 5  per  cento  della
accisa che graverebbe sui quantitativi assegnati  e  non  immessi  in
consumo. Per ogni anno di validita' del programma i quantitativi  del
contingente che risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi
in consumo sono ripartiti tra gli  operatori  proporzionalmente  alle
quote loro assegnate dal nuovo programma pluriennale purche'  vengano
immessi in  consumo  entro  il  successivo  30  giugno.  In  caso  di
rinuncia, totale o parziale, alle  quote  risultanti  dalla  predetta
ripartizione  da  parte  di   un   beneficiario,   le   stesse   sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra  gli
altri beneficiari. Nelle more dell'entrata  in  vigore  del  predetto
decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le  disposizioni
del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e  delle
finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia della disposizione di cui
al  presente  comma  e'  subordinata,  ai  sensi  dell'articolo   88,
paragrafo 3, del Trattato istitutivo della  Comunita'  europea,  alla
preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea. 
  2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma  1  e
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo  comma  1,  per
l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000  tonnellate  e'
assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento  n.  256  del
2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che  devono  garantire
il pagamento della  maggiore  accisa  gravante  sui  quantitativi  di
biodiesel   rispettivamente   assegnati.   In   caso    di    mancata
autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i  soggetti  assegnatari
del predetto  quantitativo  di  180.000  tonnellate  sono  tenuti  al
versamento dell'accisa gravante sul biodiesel rispettivamente immesso
in  consumo.  La  parte  restante  del  contingente   e'   assegnata,
dall'Agenzia delle dogane, previa comunicazione del  Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali relativa ai  produttori  di
biodiesel che hanno stipulato contratti  di  coltivazione  realizzati
nell'ambito di contratti quadro o intese di filiera e delle  relative
quantita' di biodiesel ottenibili dalle  materie  prime  oggetto  dei
contratti   sottoscritti,   proporzionalmente   a   tali   quantita'.
L'eventuale  mancata  realizzazione  delle  produzioni  previste  dai
contratti quadro e intese di filiera, nonche' dai relativi  contratti
di  coltivazione  con  gli   agricoltori,   comporta   la   decadenza
dall'accesso al contingente agevolato per i volumi non  realizzati  e
determina la riduzione di  pari  volume  del  quantitativo  assegnato
all'operatore nell'ambito del programma pluriennale per  i  due  anni
successivi. 
  3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di cui
al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero dell'economia
e delle finanze i costi industriali medi del gasolio, del biodiesel e
delle  materie  prime  necessarie  alla  sua   produzione,   rilevati
nell'anno solare precedente. Sulla base delle  suddette  rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali legati
alla produzione, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da  emanare  entro  il  30
aprile di ogni anno di validita' del programma di cui al comma 1,  e'
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 1. 
  4.  A  seguito  della  eventuale  rideterminazione   della   misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al comma 1
e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per l'erario, a
partire dall'anno successivo a quello della rideterminazione. Qualora
la misura dell'aumento del contingente risultante dalle  disposizioni
di cui al presente comma richieda  la  preventiva  autorizzazione  ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del  Trattato  istitutivo  della
Comunita' europea, l'efficacia delle disposizioni di cui al  presente
comma e' subordinata all'autorizzazione stessa. 
  5.  Per  l'anno  2007  continuano  ad  applicarsi  le  disposizioni
relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi 6-bis e
6-ter, del presente  decreto  nella  formulazione  in  vigore  al  31
dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire  dal  1°
gennaio  2007,  l'aliquota  di  accisa  ridotta  relativa   all'etere
etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole  di  origine  agricola  e'
rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri". 
 
  372. Con  effetto  dal  1°  gennaio  2008  nel  testo  unico  delle
disposizioni legislative concernenti le imposte  sulla  produzione  e
sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative  di  cui  al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
     "5. Allo scopo di incrementare l'utilizzo di  fonti  energetiche
che  determinino  un  ridotto  impatto   ambientale   e'   stabilita,
nell'ambito di un programma triennale  a  decorrere  dal  1°  gennaio
2008, una accisa ridotta, secondo le aliquote  di  seguito  indicate,
applicabile sui seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o
in miscela con oli minerali: 
      a) bioetanolo derivato da prodotti di  origine  agricola:  euro
289,22 per 1.000 litri; 
      b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di  origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri; 
      c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse: 
       1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri; 
       2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro  245,32  per  1.000
litri."; 
      b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
        "5-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali,  sono  fissati,  entro  il
limite complessivo di spesa di 73 milioni di euro annui,  comprensivo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i   criteri   di   ripartizione
dell'agevolazione prevista dal comma 5, tra  le  varie  tipologie  di
prodotti  e  tra  gli  operatori,  le  caratteristiche  tecniche  dei
prodotti singoli e delle relative miscele ai fini dell'impiego  nella
carburazione, nonche' le modalita' di verifica della  loro  idoneita'
ad abbattere i principali  agenti  inquinanti,  valutata  sull'intero
ciclo di vita.  Con  cadenza  semestrale  dall'inizio  del  programma
triennale di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo  economico  e
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  comunicano   al
Ministero dell'economia e delle finanze i costi industriali medi  dei
prodotti  agevolati  di  cui  al  comma  5,  rilevati  nei  sei  mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni,  al
fine di evitare la sovracompensazione dei  costi  addizionali  legati
alla produzione, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo  economico,
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro  sessanta
giorni dalla fine del semestre,  e'  eventualmente  rideterminata  la
misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma 5. 
       5-ter. In caso di  aumento  dell'  aliquota  di  accisa  sulle
benzine  di  cui  all'allegato  I,  l'aliquota  di  accisa   relativa
all'ETBE,  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),  e'  conseguentemente
aumentata nella misura del 53 per  cento  della  aliquota  di  accisa
sulle benzine, coerentemente con  quanto  previsto  dall'articolo  2,
paragrafo 2, lettera f), della direttiva  2003/30/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  dell'  8  maggio  2003,  relativa   alla
promozione  dell'uso  dei  biocarburanti  o   di   altri   carburanti
rinnovabili nei trasporti". 
 
  373.  L'efficacia  delle  disposizioni  di  cui  al  comma  372  e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88,  paragrafo  3,  del  Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea. 
 
  374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di  biodiesel  di  cui
all' articolo 22-bis, comma 1, del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo  le  modalita'
di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo,  e'  incrementata
in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523 e, nei  limiti
di tali risorse, puo' essere destinata anche  come  combustibile  per
riscaldamento. Al relativo onere si provvede mediante  corrispondente
versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma  di  euro
16.726.523 a valere sulle disponibilita' del Fondo per le  iniziative
a vantaggio dei consumatori di cui all'articolo 148  della  legge  23
dicembre 2000,  n.  388,  iscritto  nello  stato  di  previsione  del
Ministero dello sviluppo economico, relativamente alle disponibilita'
recate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del  decreto  del  Ministro
delle  attivita'   produttive   28   ottobre   2005.   Il   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare   le
occorrenti variazioni di bilancio. 
 
  375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo  di
biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare  secondo
le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421,  lettera  a),  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che  risultassero  non  assegnati  al
termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la  promozione  e  lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo  1,  comma
422, della medesima legge n. 266 del 2005. 
 
  376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter,  del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,
come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni  2005  e  2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  all'incremento  del
contingente di biodiesel di cui all'articolo  22-bis,  comma  1,  del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504  del  1995  per  gli
anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,
destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di  ricerca  e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali nel campo bioenergetico. 
 
  377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  le  corrispondenti  maggiori
entrate per lo  Stato  possono  essere  destinate,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
dello  sviluppo  economico,  dell'  ambiente  e  della   tutela   del
territorio e  del  mare  e  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui  il
bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo  unico  di
cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995. 
 
  378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, le  parole:  ",  da  utilizzare  tenuto  conto  delle  linee  di
indirizzo definite dalla Commissione  biocombustibili,  di  cui  all'
articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387"  sono
soppresse. 
 
  379. Senza comportare restrizioni  alla  concorrenza,  ai  fini  di
quanto disposto dai commi da 367 a 378, per  "intesa  di  filiera"  e
"contratto  quadro"  si  intende   quanto   stabilito   dal   decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102. 
 
  380. E' esentato dall'accisa, entro un importo massimo di 1 milione
di euro per ogni anno a decorrere dall'anno 2007,  l'impiego  a  fini
energetici  nel  settore  agricolo,   per   autoconsumo   nell'ambito
dell'impresa singola  o  associata,  dell'olio  vegetale  puro,  come
definito dall'allegato I, lettera  l),  del  decreto  legislativo  30
maggio 2005,  n.  128.  Con  decreto  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   d'intesa   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni  dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  sono  definite  le
modalita' per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma. 
 
  381. All' onere derivante dall' attuazione del comma 380, pari a un
milione di euro per  ciascuno  degli  anni  2007,  2008  e  2009,  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui  all'articolo  5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  1°
ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30
novembre 2005, n. 244. 
 
  382. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  provvede,  con
proprio decreto, alla  revisione  della  disciplina  dei  certificati
verdi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16  marzo  1999,
n. 79, e successive modificazioni, finalizzata ai seguenti obiettivi: 
    a) incentivare l'impiego a fini energetici  delle  materie  prime
provenienti dai contratti di coltivazione di cui all' articolo 90 del
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003; 
    b)  incentivare  l'impiego  a  fini  energetici  di  prodotti   e
materiali  residui  provenienti  dall'agricoltura,  dalla  zootecnia,
dalle attivita' forestali e di trasformazione alimentare, nell'ambito
di progetti rivolti a favorire  la  formazione  di  distretti  locali
agro-energetici; 
    c) incentivare l'impiego  a  fini  energetici  di  materie  prime
provenienti da pratiche di coltivazione a basso consumo energetico  e
in grado di conservare o  integrare  il  contenuto  di  carbonio  nel
suolo. 
 
  383. Ai certificati verdi riconosciuti ai produttori di energia  ai
sensi  del  comma  382  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 
 
  384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,   e'
sostituito dal seguente: 
    "122) prestazioni di servizi e  forniture  di  apparecchiature  e
materiali  relativi  alla  fornitura  di  energia  termica  per   uso
domestico  attraverso   reti   pubbliche   di   teleriscaldamento   o
nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto
interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica  26  agosto  1993,  n.
412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia
prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad  alto
rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi
forma, si applica l'aliquota ordinaria". 
 
  385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso. 
 
  386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: 
    "370.  I  documenti,  i  dati  e  le  informazioni  catastali  ed
ipotecarie sono riutilizzabili commercialmente,  nel  rispetto  della
normativa  in  materia  di  protezione  dei   dati   personali;   per
l'acquisizione  originaria  di  documenti,   dati   ed   informazioni
catastali,   i   riutilizzatori   commerciali   autorizzati    devono
corrispondere un importo fisso annuale determinato  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze; per l'acquisizione originaria
di documenti,  dati  ed  informazioni  ipotecarie,  i  riutilizzatori
commerciali  autorizzati  devono  corrispondere  i  tributi  previsti
maggiorati nella misura del 20 per cento. L'importo fisso  annuale  e
la percentuale  di  aumento  possono  comunque  essere  rideterminati
annualmente con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze
anche tenendo conto dei costi complessivi di raccolta,  produzione  e
diffusione  di  dati  e  documenti  sostenuti   dall'   Agenzia   del
territorio, maggiorati di un adeguato rendimento degli investimenti e
dell'andamento delle relative riscossioni. Con decreto  del  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  sono  individuate  le  categorie  di
ulteriori servizi telematici che possono essere forniti  dall'Agenzia
del   territorio   esclusivamente   ai   riutilizzatori   commerciali
autorizzati a fronte del pagamento di un corrispettivo da determinare
con lo stesso decreto. 
  371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio. 
  372. Chi pone in essere atti  di  riutilizzazione  commerciale  non
consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi  di  cui  al  comma
371, e' soggetto altresi' ad una sanzione  amministrativa  tributaria
di ammontare compreso fra il  triplo  ed  il  quintuplo  dei  tributi
dovuti ai sensi  del  comma  370  e,  nell'ipotesi  di  dati  la  cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di  tributi,  una  sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si  applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472,  e
successive modificazioni". 
 
  387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al  36  per
cento delle spese sostenute, nel limite di  48.000  euro  per  unita'
immobiliare, ferme restando le  altre  condizioni  ivi  previste,  le
agevolazioni  tributarie  in  materia  di  recupero  del   patrimonio
edilizio relative: 
    a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289,  e  successive  modificazioni,  per  le  spese
sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007; 
    b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  lettera  b),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007. 
 
  388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione  che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. 
 
  389.  Al  fine  di  incentivare   l'abbattimento   delle   barriere
architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un  fondo  con  una  dotazione  di  5
milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori  di
attivita'  commerciali  per  le  spese  documentate  e  documentabili
sostenute entro il 31 dicembre 2007 per l'eliminazione delle barriere
architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro settanta  giorni
dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adottato d'intesa
con i Ministri dello sviluppo economico e della solidarieta' sociale,
definisce  modalita',  limiti  e  criteri  per   l'attribuzione   dei
contributi di cui al presente comma. 
 
  390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i  sette
periodi  d'imposta  successivi"  fino  alla  fine  del   comma   sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell'  1,9  per  cento;  per  il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento". 
 
  391.  Per  l'anno  2007  sono  prorogate  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
 
  392. Il  termine  del  31  dicembre  2006,  di  cui  al  comma  120
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente  le
agevolazioni tributarie per la formazione  e  l'arrotondamento  della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007. 
 
  393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448,  in  materia  di  deduzione  forfetaria  in
favore degli esercenti impianti di distribuzione  di  carburante,  si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. 
 
  394. A decorrere stalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano: 
    a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di  accisa
sulle emulsioni  stabilizzate,  di  cui  all'articolo  24,  comma  1,
lettera d),  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  nonche'  la
disposizione   contenuta   nell'articolo   1,   comma   1-bis,    del
decreto-legge   28   dicembre   2001,   n.   452,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  27  febbraio  2002,  n.  16,  e,  per  il
medesimo periodo, l'aliquota di  cui  al  numero  1)  della  predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri; 
    b) le disposizioni in materia  di  aliquota  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    c)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e  in
altri specifici  territori  nazionali,  di  cui  all'articolo  5  del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418; 
    d) le disposizioni in materia di  agevolazione  per  le  reti  di
teleriscaldamento  alimentate  con  biomassa   ovvero   con   energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre  2001,
n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  2001,
n. 418; 
    e) le disposizioni in materia  di  aliquote  di  accisa  sul  gas
metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27,  comma
4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; 
    f)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni  sul  gasolio  e  sul  GPL  impiegati   nelle   frazioni
parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica
E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,  n.
448; 
    g) le disposizioni in materia di  accisa  concernenti  il  regime
agevolato per il gasolio per  autotrazione  destinato  al  fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,  di
cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni; 
    h)  le  disposizioni  in  materia  di   accisa   concernenti   le
agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni  sotto  serra,
di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
  395. L'efficacia delle disposizioni di cui al  comma  394,  lettera
a), e' subordinata alla preventiva approvazione da  parte  della  Com
missione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea. 
 
  396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  103,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta  2006  ai  fini  della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1°  gennaio  2007  al  31
dicembre 2007. 
 
  397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  106,  della  legge  23
dicembre 2005, n.  266,  nei  limiti  di  spesa  ivi  indicati,  sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla  data  del  31  dicembre
2006. 
 
  398. All'articolo 2, comma 11, della legge  27  dicembre  2002,  n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006" sono sostituite dalle  seguenti:  "Per  gli  anni  2003,
2004, 2005, 2006 e 2007". 
 
  399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla  formazione
del reddito di lavoro  dipendente,  relativamente  ai  contributi  di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma  2,  lettera  a),
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e  successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20. 
 
  400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma  335,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche  relativamente  al  periodo
d'imposta 2006.