art. 1 (commi 801-900)
  801.  Il  prezzo  al  pubblico  dei  medicinali  non   soggetti   a
prescrizione  medica  disciplinati  dall'articolo  96   del   decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun  titolare
di farmacia o di esercizio di vendita previsto  dall'articolo  5  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere  chiaramente
reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o  altre
equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti  cessano
di applicarsi le  disposizioni  di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera  r),  del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.   219,
all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  luglio
2005, n. 149. 
 
  802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi  al
dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801  a  un
prezzo superiore al  prezzo  massimo  di  vendita  in  vigore  al  31
dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo  stesso
periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende  farmaceutiche  titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  nella  cessione  dei
prodotti al dettagliante devono assicurare un margine  non  inferiore
al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di  vendita  di  cui  al
periodo precedente. 
 
  803. Sul  prezzo  massimo  di  vendita  di  cui  al  comma  802  e'
calcolato, fino al 31 dicembre  2007,  lo  sconto  minimo  cui  hanno
diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e  le  altre
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale   che   acquistano   i
medicinali di  cui  al  comma  801  dai  produttori  e  dai  titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio. 
 
  804. Il prezzo di vendita al pubblico  dei  medicinali  soggetti  a
prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla  lettera  c)
del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  e
successive modificazioni, stabilito dai titolari  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1,  comma  3,  del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo'  essere  superiore,  per
l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo
dicembre 2005-dicembre 2006. 
 
  805. Al fine di rimuovere  gli  squilibri  sanitari  connessi  alla
disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali
nelle attivita' realizzative del Piano sanitario  nazionale,  per  il
triennio  2007,  2008  e  2009  e'  istituito   un   Fondo   per   il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario  nazionale
nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti  da  parte  delle
regioni Valle  d'Aosta  e  Friuli-Venezia  Giulia  e  delle  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
 
  806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805  e'  stabilito
in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni  per  iniziative  nazionali
realizzate dal Ministero della salute e  60,5  milioni  da  assegnare
alle regioni ed alle province autonome di Trento e  di  Bolzano,  con
decreto del Ministro della salute, previa intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  per   l'integrazione   ed   il
cofmanziamento dei progetti regionali in materia di: 
    a) sperimentazione del modello assistenziale case  della  salute,
per 10 milioni di euro; 
    b) iniziative per la salute della donna ed  iniziative  a  favore
delle gestanti, della partoriente e del neonato, per  10  milioni  di
euro; 
    c) malattie rare, per 30 milioni di euro; 
    d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per
10,5 milioni di euro. 
 
  807. L'importo di 60,5 milioni di euro  di  cui  al  comma  806  e'
assegnato con decreto del Ministro  della  salute,  su  proposta  del
Comitato  permanente  per  la  verifica  dei  livelli  essenziali  di
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo  2005  sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  pubblicata   nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  105  del  7
maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative
alle materie di cui al comma  806,  coerenti  con  linee  progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute. 
 
  808.  Per  il  proseguimento  dell'intervento   speciale   per   la
diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo  2-bis  del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata  la  spesa  di  20
milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni 2008 e 2009, per la concessione  da  parte  del  Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed
insulari. 
 
  809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il  finanziamento  per  un
importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del
volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero
della salute. La Consulta e' convocata e  sentita  almeno  tre  volte
l'anno, al fine di raccogliere  contributi  e  pareri  riguardo  alla
ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione  e
prevenzione nella lotta contro la  diffusione  dell'epidemia  da  HIV
(AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere  pareti
e studi sui predetti programmi. 
 
  810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3,  terzo  periodo,  dopo  le  parole:  "accertamenti
specialistici prescritti" sono  aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa"; 
    b) al comma  5,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "presidi  di
specialistica ambulatoriale" sono  inserite  le  seguenti:  ",  delle
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza  protesica
e di assistenza integrativa"; 
    c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
     "5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1,  a  partire  dal  1°
luglio  2007,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  rende
disponibile il collegamento in rete dei medici  del  SSN  di  cui  al
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti  il  Sistema
pubblico  di  connettivita'  ed  avvalendosi,  ove  possibile,  delle
infrastrutture regionali esistenti, per  la  trasmissione  telematica
dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e delle finanze  e
delle certificazioni di malattia all'INPS,  secondo  quanto  previsto
all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  del  Ministro
delegato  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile 2007,  ai  sensi  del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n.  82,  e  successive  modificazioni,  su  proposta  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della salute e del lavoro e della previdenza sociale,  previo  parere
del  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  sono  definite  le  regole
tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e  le  modalita'
di trasmissione. Ai fini predetti, il parere del Centro nazionale per
l'informatica nella pubblica amministrazione  e'  reso  entro  il  31
marzo 2007; in mancanza, il predetto decreto  puo'  essere  comunione
emanato. Con uno o piu' decreti del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute,  sono  emanate  le
ulteriori disposizioni attuatine del presente comma. 
     5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette  di
cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, di concerto con il Ministero della salute,  e'  definito  un
contributo da riconoscere ai medici convenzionati  con  il  SSN,  per
l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al relativo  onere  si
provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12"; 
    d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole:  "All'atto  della
utilizzazione di  una  ricetta  medica  recante  la  prescrizione  di
prestazioni specialistiche" sono inserite le  seguenti:  "ovvero  dei
dispositivi di assistenza protesica e di  assistenza  integrativa"  e
dopo  le  parole:  "codici   del   nomenclatore   delle   prestazioni
specialistiche" sono aggiunte  le  seguenti:  "ovvero  i  codici  del
nomenclatore delle  prestazioni  di  assistenza  protesica  ovvero  i
codici   del   repertorio   dei   prodotti   erogati   nell'   ambito
dell'assistenza integrativa"; 
    e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le
parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti:  "e  per  le
strutture di erogazione  dei  servizi  sanitari  non  autorizzate  al
trattamento del codice fiscale dell'assistito"; 
    f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al  momento  della
ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono  inserite
le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma, ultimo  periodo,
dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale"  sono  aggiunte  le
seguenti: "nonche' al nomenclatore delle  prestazioni  di  assistenza
protesica  e  al  repertorio   dei   prodotti   erogati   nell'ambito
dell'assistenza integrativa"; 
    g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il  seguente:
"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministero della salute, da emanare entro  il  31  marzo  2007,
sono definiti  i  dati,  relativi  alla  liquidazione  periodica  dei
rimborsi erogati alle strutture di erogazione  di  servizi  sanitari,
che le aziende  sanitarie  locali  di  ogni  regione  trasmettono  al
Ministero dell'economia e delle  finanze,  nonche'  le  modalita'  di
trasmissione". 
 
  811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore
di una farmacia gestita  da  una  societa'  di  farmacisti  ai  sensi
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,  n.  362,  e  successive
modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato,  per
il reato  di  truffa  ai  danni  del  Servizio  sanitario  nazionale,
l'autorita'    competente    puo'     dichiarare     la     decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche  in  mancanza
delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e),
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui  al  regio  decreto  27
luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata  quando  la
sentenza abbia accertato un danno  superiore  a  50.000  euro,  anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. 
 
  812. Quando la truffa ai danni del  Servizio  sanitario  nazionale,
accertata con sentenza passata in giudicato,  e'  commessa  da  altro
sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di  cui
e' responsabile, eroga prestazioni per conto del  Servizio  sanitario
nazionale, e' subito avviata, sulla  base  delle  norme  vigenti,  la
procedura di risoluzione del  rapporto  instaurato  con  il  Servizio
sanitario nazionale; il rapporto e'  risolto  di  diritto  quando  la
sentenza abbia accertato un danno  superiore  a  50.000  euro,  anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile. 
 
  813. Per gli anni  2007,  2008  e  2009,  nell'utilizzazione  delle
risorse previste nella Tabella  C  allegata  alla  presente  legge  e
destinate al finanziamento di progetti di ricerca  sanitaria  di  cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di  euro  e'
vincolato  al  finanziamento  di  progetti  proposti  dagli  Istituti
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e
tre importi pari a 3 milioni  di  euro  ciascuno  sono  vincolati  al
finanziamento di progetti per il miglioramento  degli  interventi  di
diagnosi e  cura  delle  malattie  rare  anche  in  riferimento  alla
facilitazione della erogazione ai pazienti  dei  farmaci  orfani,  al
finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali  e
al  finanziamento  di  progetti   per   la   qualificazione   ed   il
potenziamento delle attivita' di tutela della salute  nei  luoghi  di
lavoro. 
 
  814. Per gli anni 2007 e 2008, nell'ambito  delle  risorse  di  cui
all'autorizzazione di  spesa  recata  dall'articolo  12  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla  Tabella
C allegata alla presente legge, una quota  non  inferiore  al  5  per
cento e' destinata, in  via  sperimentale,  ai  progetti  di  ricerca
sanitaria svolta dai soggetti di cui all'articolo  12-bis,  comma  6,
del citato  decreto  legislativo  n.  502  del  1992,  presentati  da
ricercatori  di  eta'  inferiore  ai  quaranta  anni  e   previamente
valutati, secondo la tecnica di valutazione tra pari, da un comitato.
Detto comitato e' composto da ricercatori, di nazionalita' italiana o
straniera, di eta' inferiore ai quaranta anni, operanti,  almeno  per
la meta', presso istituzioni  ed  enti  di  ricerca  non  italiani  e
riconosciuti   di   livello   eccellente   sulla   base   di   indici
bibliometrici,  quali  l'  impact  factor  ed  il   citation   index.
L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di  concerto  con
il Ministro della salute ed  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente legge. 
 
  815. L'onere derivante dall'istituzione  e  dal  funzionamento  del
comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel  limite  massimo  di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. 
 
  816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui  all'articolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo  4,
comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,  e'  autorizzato  lo
stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008  e  2009  a
favore dell'Istituto superiore di sanita'. 
 
  817. Per il consolidamento e rafforzamento degli  scopi  perseguiti
dalla Lega italiana per la  lotta  contro  i  tumori  e'  autorizzata
l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo  pari  ad
euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  818. La natura esclusiva degli incarichi  del  direttore  generale,
del  direttore  scientifico,  del  direttore  amministrativo  e   del
direttore sanitario degli Istituti di ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  11   del   decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita'  con
qualsiasi  altro  rapporto  di  lavoro  pubblico  e  privato  e   con
l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale. 
 
  819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta  del  Ministro  della
salute, sono definiti  gli  indirizzi  per  la  realizzazione  di  un
programma  di  farmacovigilanza  attiva,  attraverso  la  stipula  di
convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 36, comma 14,  della  legge  27  dicembre
1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro,  confluite  nelle  fonti  di
finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA. 
 
  820. Al  fine  di  evitare  sprechi  di  confezioni  di  medicinali
correlati alla non chiara leggibilita' della data di  scadenza  posta
con modalita' "a secco", la data di scadenza e  il  numero  di  lotto
riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere
stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o  con
altra  modalita'  che  assicuri  il  contrasto  cromatico  fra   tali
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento. 
 
  821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al  comma
2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul  territorio
dell'Unione europea" sono inserite le seguenti:  "nei  Paesi  la  cui
normativa consenta la lavorazione del plasma  nazionale,  proveniente
da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero,  in  regime  di
reciprocita', da parte di aziende parimenti  ubicate  sul  territorio
dell'Unione europea". 
 
  822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005,  il  comma  6  e'
sostituito dal seguente: 
 
    "6. Le convenzioni di cui al  presente  articolo  sono  stipulate
decorso un anno dalla data di entrata in vigore del decreto  previsto
dal comma 5 del presente articolo". 
 
  823. All'articolo 16, comma 1, della legge n.  219  del  2005  alla
fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole:  "ed  alla
esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti  da  plasma
regolarmente  importato,  a  condizione  che  gli  stessi   risultino
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari". 
 
  824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.  191,
e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue  o  dal
plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue  e  del  plasma
umani da utilizzare per  la  produzione  di  medicinali,  si  applica
quanto disposto dal presente decreto. Il  plasma  raccolto  in  Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti
finiti emoderivati, devono invece rispondere  ai  requisiti  previsti
dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee
applicabili,  anche  in  considerazione  di  quanto  previsto   dall'
articolo 135, comma 2, del decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.
219". 
 
  825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera c),  le  parole:  "le  aziende  che  producono  o
immettono in commercio in Italia dispositivi medici" sono  sostituite
dalle seguenti: "le  aziende  che  producono  o  commercializzano  in
Italia dispositivi medici, compresi i dispositivi  medico-diagnostici
in vitro e i dispositivi su misura"; 
    b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
     "d) entro il 30 aprile di ogni anno,  le  aziende  di  cui  alla
lettera c) versano, in conto entrate del  bilancio  dello  Stato,  un
contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate, calcolate
al netto delle spese per il personale addetto.  L'importo  dovuto  e'
maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo rispetto  alla
scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno  di  riferimento
comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre al versamento  di
quanto dovuto. I proventi derivanti dai versamenti sono  riassegnati,
con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
sulle corrispondenti  imita  previsionali  di  base  dello  stato  di
previsione del Ministero della salute e  utilizzati  dalla  Direzione
generale dei farmaci e dispositivi medici per il miglioramento  e  il
potenziamento della attivita' del settore dei dispositivi medici, con
particolare riguardo alle  attivita'  di  sorveglianza  del  mercato,
anche   attraverso   l'aggiornamento   e   la   manutenzione    della
classificazione nazionale  dei  dispositivi  e  la  manutenzione  del
repertorio generale  di  cui  alla  lettera  a),  alla  attivita'  di
vigilanza sugli incidenti, alla formazione del  personale  ispettivo,
all'attivita'  di   informazione   nei   riguardi   degli   operatori
professionali e del pubblico, alla effettuazione di studi in  materia
di valutazione tecnologica, alla istituzione di registri di patologie
che implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per  la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di  ricerca  o  con
esperti del settore"; 
    c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
     "e) i produttori e i  commercianti  di  dispositivi  medici  che
omettono di  comunicare  al  Ministero  della  salute  i  dati  e  le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del  decreto
legislativo 24 febbraio 1997,  n.  46,  e  successive  modificazioni,
applicabile anche ai dispositivi impiantabili attivi, e dall'articolo
10 del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332,  sono  soggetti,
quando non siano previste e non risultino applicabili altre sanzioni,
alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  di   cui   al   comma   4
dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 46 del 1997 e al comma  3
dell'articolo 19  del  decreto  legislativo  n.  332  del  2000.  Per
l'inserimento delle informazioni nella  banca  dati  necessaria  alla
istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi medici,  i
produttori e i distributori tenuti alla comunicazione  sono  soggetti
al pagamento, a favore del Ministero della salute, di una tariffa  di
euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati un unico dispositivo,
ai fini del pagamento della tariffa, i dispositivi  che  abbiano  uno
stesso file tecnico, secondo criteri  individuati  dalla  Commissione
unica sui dispositivi medici e approvati  con  decreto  del  Ministro
della salute.  La  tariffa  e'  dovuta  anche  per  l'inserimento  di
informazioni relative a modifiche dei dispositivi gia' inclusi  nella
banca  dati.  I  proventi  derivanti  dalle  tariffe   sono   versati
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnati,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  alle  competenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione  del  Ministero
della salute ed utilizzati dalla Direzione  generale  dei  farmaci  e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di cui
alla lettera a)". 
 
  826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente  rete  di
assistenza farmaceutica  territoriale  anche  nelle  zone  disagiate,
l'ulteriore riduzione delle percentuali  di  sconto  a  carico  delle
farmacie con un fatturato  annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore  ad
euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal  quinto  periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e
successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco  temporale
decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo  38  del
decreto-legge   30   dicembre   2005,   n.   273,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata  per
il  triennio  2007-2009.  La  misura  dell'ulteriore   riduzione   e'
annualmente stabilita con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di  Bolzano,  per  una  maggiore  spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.  Per
la copertura dei relativi  oneri  e'  autorizzata  la  spesa  di  2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. 
 
  827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009  per  la
promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di
un progetto di sperimentazione gestionale, ai  sensi  dell'  articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni, da autorizzare da parte della  regione  Lazio  con  la
partecipazione della regione Puglia, della  Regione  siciliana  e  di
altre regioni  interessate,  finalizzato  alla  realizzazione,  nella
citta' di Roma, di un Istituto  nazionale  per  la  promozione  della
salute delle popolazioni migranti  ed  il  contrasto  delle  malattie
della poverta',  con  compiti  di  prevenzione,  cura,  formazione  e
ricerca sanitaria, in cui far  confluire  il  Centro  di  riferimento
della regione Lazio per la promozione della salute delle  popolazioni
migranti, senza fissa dimora, nomadi e a  rischio  di  emarginazione,
gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria  e  San
Gallicano-IFO. 
 
  828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate  alla
Commissione per la vigilanza e il  controllo  sul  doping  e  per  la
tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori  per  il
controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e
4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata  per  ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro. 
 
  829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1
e' sostituito dal seguente: 
    "1. I  comuni,  singoli  o  associati,  e  le  comunita'  montane
provvedono prioritariamente  ad  attuare  piani  di  controllo  delle
nascite incruenti attraverso la  sterilizzazione.  A  tali  piani  e'
destinata una quota non inferiore al 60 per cento  delle  risorse  di
cui all'articolo 3,  comma  6.  I  comuni  provvedono,  altresi',  al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani, nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  con  legge  regionale  e
avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6". 
 
  830. Al fine di addivenire al completo  trasferimento  della  spesa
sanitaria a carico del bilancio della Regione  siciliana,  la  misura
del concorso della Regione a tale spesa e' pari al  44,85  per  cento
per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e  al  49,11  per
cento per l'amo 2009. 
 
  831. L'applicazione delle disposizioni di cui al  comma  830  resta
sospesa fino al  30  aprile  2007.  Entro  tale  data  dovra'  essere
raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle  nuove  norme  di
attuazione  dello  Statuto  della  Regione   siciliana   in   materia
sanitaria,  gia'  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111,  e  successive  modificazioni.  In
caso di  mancato  raggiungimento  dell'intesa  entro  tale  data,  il
concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e'  determinato,
per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento. 
 
  832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta
la retrocessione  alla  Regione  siciliana  di  una  percentuale  non
inferiore al 20 e non superiore al 50 per  cento  del  gettito  delle
accise sui prodotti petroliferi immessi  in  consumo  nel  territorio
regionale;  tale  retrocessione  aumenta  simmetricamente,   fino   a
concorrenza, la misura percentuale del concorso  della  Regione  alla
spesa sanitaria, come disposto dal  comma  830.  Alla  determinazione
dell'importo  annuo  della  quota  da  retrocedere  alla  Regione  si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previo  parere
della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello  Statuto
della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15  maggio
1946,  n.  455,  convertito  in  legge  costituzionale  dalla   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2. 
 
  833. A valere sul gettito delle  accise  sui  prodotti  petroliferi
immessi  in  consumo  nel  territorio  della  Regione  siciliana   e'
retrocesso alla Regione un importo pari a  60  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2008  e  2009  a  titolo  di   contributo   di
solidarieta'  nazionale,  di  cui  all'articolo  38   dello   Statuto
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad  integrazione,
per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi  dell'articolo
5,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  30  settembre  2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,  n.  248.
L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico finalizzato prevalentemente al risanamento  ambientale  dei
luoghi di insediamento degli  stabilimenti  petroliferi,  nonche'  ad
investimenti infrastrutturali. 
 
  834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la  Sardegna,  di  cui
alla legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  e  successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente: 
    "Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite: 
     a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito  delle
persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche  riscosse  nel
territorio della regione; 
     b) dai nove decimi del  gettito  delle  imposte  sul  bollo,  di
registro, ipotecarie, sul  consumo  dell'energia  elettrica  e  delle
tasse sulle concessioni governative  percette  nel  territorio  della
regione; 
     c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione; 
     d) dai nove decimi dell'imposta  di  fabbricazione  su  tutti  i
prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione; 
     e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale  di
consumo relativa ai prodotti  dei  monopoli  dei  tabacchi  consumati
nella regione; 
     f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore  aggiunto
generata sul territorio  regionale  da  determinare  sulla  base  dei
consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT; 
     g) dai canoni per le concessioni idroelettriche; 
     h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri  che
la regione ha facolta' di  istituire  con  legge  in  armonia  con  i
principi del sistema tributario dello Stato; 
     i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio  e  dal  proprio
demanio; 
     l) da contributi straordinari dello Stato per particolari  piani
di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria; 
     m) dai sette decimi di tutte  le  entrate  erariali,  dirette  o
indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di  spettanza
di altri enti pubblici. 
  Nelle entrate spettanti alla regione  sono  comprese  anche  quelle
che, sebbene relative a fattispecie tributarie  maturate  nell'ambito
regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni  legislative  o
per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati  fuori  del
territorio della regione". 
 
  835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005  e
2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni  per  ciascuno  degli
anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna  delle
quote di compartecipazione all'imposta sul valore  aggiunto  riscossa
nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo  38  del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n.  250,  per
gli anni 2004, 2005 e 2006. 
 
  836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede  al  finanziamento
del fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario  nazionale  sul
proprio territorio senza alcun apporto a carico  del  bilancio  dello
Stato. 
 
  837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative  al
trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e  Ferrovie  Meridionali
Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al  fine
di disciplinare  gli  aspetti  operativi  del  trasporto  di  persone
relativi alle Ferrovie della Sardegna ed  alle  Ferrovie  Meridionali
Sarde, il  Ministero  dei  trasporti  e  la  Regione  Autonoma  della
Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero  dell'economia
e delle finanze, sottoscrivono un  accordo  attuativo  relativo  agli
aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso. 
 
  838. L'attuazione delle previsioni relative alla  compartecipazione
al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo  comma
dell'articolo  8  dello  Statuto   speciale   di   cui   alla   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito  dal
comma  834  del  presente  articolo,  non  puo'   determinare   oneri
aggiuntivi   a   carico   del   bilancio   dello   Stato    superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371  milioni
di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno  2009.  La
nuova compartecipazione della regione Sardegna  al  gettito  erariale
entra a regime dall'anno 2010. 
 
  839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera  f),  del
primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui  alla
legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  come  da   ultimo
sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma  836  del
presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non  puo'  derivare
alcun onere aggiuntivo per il bilancio  dello  Stato.  Per  gli  anni
2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul  valore  aggiunto
sui  consumi  e'  attribuita  sino  alla   concorrenza   dell'importo
risultante a carico  della  regione  per  la  spesa  sanitaria  dalle
delibere  del  CIPE  per  gli  stessi   anni   2007-2009,   aumentato
dell'importo di 300 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2007,
2008 e 2009. 
 
  840. Per gli anni  2007,  2008  e  2009  gli  oneri  relativi  alle
funzioni trasferite di cui al comma  837  rimangono  a  carico  dello
Stato. 
 
  841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia  delle  misure  di
sostegno  all'innovazione  industriale,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,  ed  all'articolo  52  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono  contestualmente  soppressi.
Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il
2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni  2008  e  2009,
assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
842,  la  continuita'  degli  interventi  previsti  dalla   normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse  nell'ambito  del  Fondo
per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le  disposizioni  di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  e  quelle
dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo  52  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato,  per
quanto   riguarda   gli   interventi   da   realizzare   nelle   aree
sottoutilizzate,  in   coerenza   con   i   relativi   documenti   di
programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al  Ministero  dello
sviluppo economico nell' ambito del riparto del  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al
2009, dalle risorse stanziate ai sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
lettera  f),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni. 
 
  842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma  841
individuata con decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di  concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di  intesa  con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'  articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel
rispetto degli obiettivi della Strategia  di  Lisbona  stabiliti  dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e  17  giugno
2005, i progetti di innovazione industriale  individuati  nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica,  della  mobilita'
sostenibile,  delle  nuove  tecnologie  della   vita,   delle   nuove
tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative  per  i
beni e le attivita' culturali. 
 
  843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di
cui al comma 842, il Ministro dello  sviluppo  economico,  sentiti  i
Ministri dell'universita' e  della  ricerca,  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari  regionali
e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita'  nonche'
gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in  cui  gli
stessi concorrono, nomina un responsabile  di  progetto,  scelto,  in
relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti  in  possesso
di comprovati requisiti di  capacita'  ed  esperienza  rispetto  agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire.  Il  responsabile  di
progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture  ed  enti  specializzati,  provvede,  con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli  progetti,  alla
definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione  degli
enti  e  delle  imprese  da  coinvolgere   nel   progetto   ed   alla
individuazione  delle  azioni  e   delle   relative   responsabilita'
attuative. 
 
  844. Il Ministro dello sviluppo economico,  con  decreti  adottati,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca,  per  le
riforme e le innovazioni  nella  pubblica  amministrazione,  per  gli
affari regionali  e  le  autonomie  locali,  nonche'  con  gli  altri
Ministri  interessati  relativamente  ai  progetti  cui  gli   stessi
concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842  sulla  base  delle
proposte del responsabile, e ne  definisce  le  modalita'  attuative,
anche  prevedendo   che   dell'esecuzione   siano   incaricati   enti
strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti
nel rispetto delle  disposizioni  nazionali  e  comunitarie,  ove  le
risorse di personale interno non risultino sufficienti  ed  adeguate,
con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti.  I
progetti finanziati con le risorse per le aree  sottoutilizzate  sono
trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria,  al  CIPE,  che  si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente
del Consiglio dei ministri e alla presenza  dei  Ministri  componenti
senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta giorni, il Ministro dello  sviluppo  economico  puo'  comunque
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme procedurali relative  al  proprio  funzionamento  per
l'attuazione del presente comma. 
 
  845. Il Ministro dello sviluppo  economico,  con  proprio  decreto,
istituisce appositi regimi di aiuto  in  conformita'  alla  normativa
comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le province autonome di Trento e di Bolzano  sui  criteri  utilizzati
per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo  stato  degli
interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli  obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per  la  gestione,
che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5
per cento di ciascuno stanziamento. 
 
  846. I progetti di cui al  comma  842  possono  essere  oggetto  di
cofinanziamento deciso da parte di altre  amministrazioni  statali  e
regionali. A tal  fine,  e'  istituita,  presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, senza oneri  aggiuntivi  per  il  bilancio  dello
Stato, una sede stabile di concertazione composta dai  rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano  e  delle
amministrazioni centrali  dello  Stato,  di  cui  uno  designato  dal
Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie  locali.  Essa  si
pronuncia: 
    a) sul monitoraggio dello stato di  attuazione  dei  progetti  di
innovazione industriale; 
    b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del  sistema
degli incentivi; 
    c) sulla formulazione di  proposte  per  gli  interventi  per  la
finanza di impresa. 
 
  847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale
sono conferite le risorse del Fondo  di  cui  all'articolo  15  della
legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo  4,  comma
106, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,  che  vengono  soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo  106  della
legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.  Al
Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno
2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro
per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi  mirati  a  facilitare
operazioni  di  concessione  di  garanzie  su  finanziamenti   e   di
partecipazione al capitale di rischio  delle  imprese  anche  tramite
banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza  della  Banca
d'Italia e la partecipazione a  operazioni  di  finanza  strutturata,
anche  tramite  sottoscrizione  di  fondi  di  investimento   chiusi,
privilegiando  gli  interventi  di  sistema  in  grado  di   attivare
ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con  la
normativa nazionale in materia di  intermediazione  finanziaria.  Con
riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di  rischio
gli  interventi  del  Fondo  per   la   finanza   di   impresa   sono
prioritariamente  destinati  al   finanziamento   di   programmi   di
investimento per  la  nascita  ed  il  consolidamento  delle  imprese
operanti in comparti di attivita' ad elevato  contenuto  tecnologico,
al  rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole   e   medie   imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui  al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da  piccole  e  medie
imprese. 
 
  848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi  dell'articolo  3  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge vengono stabiliti le modalita' di  funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto
ad  enti  strumentali  all'amministrazione  ovvero   altri   soggetti
esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate  per  i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali  e
comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli  interventi
di cui al medesimo  comma  847,  le  priorita'  di  intervento  e  le
condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti  a
carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di  cui  al
comma 847. 
 
  849.  Fino  all'emanazione  del  decreto  di  cui  al  comma   848,
l'attuazione dei regimi di aiuto gia'  ritenuti  compatibili  con  il
mercato  comune  dalla  Commissione  europea  prosegue   secondo   le
modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa. 
 
  850. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  sono
conferite al Fondo di cui al comma 847  le  ulteriori  disponibilita'
degli altri fondi di amministrazioni e  soggetti  pubblici  nazionali
per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto. 
 
  851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanare  entro  un
mese dalla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e  per  i
modelli di utilita'  e  sulla  registrazione  di  disegni  e  modelli
nonche' i  diritti  di  opposizione  alla  registrazione  dei  marchi
d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e  di
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e  ai  modelli
di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi  fra
i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le  amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole  alimentari  e  forestali.  I
diritti per il mantenimento  in  vita  dei  brevetti  per  invenzione
industriale e per i modelli di utilita' e  per  la  registrazione  di
disegni e  modelli,  previsti  dall'articolo  227  del  codice  della
proprieta' industriale, di cui al  decreto  legislativo  10  febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla  quinta
annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c)  dal  secondo
quinquennio per la registrazione  di  disegni  e  modelli.  Le  somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui  al  presente  comma  sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate
allo stato di previsione  del  Ministero  dello  sviluppo  economico,
anche al fine di potenziare le attivita' del  medesimo  Ministero  di
promozione,  di  regolazione  e  di  tutela  del  sistema  produttivo
nazionale, di permettere  alle  piccole  e  medie  imprese  la  piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il
brevetto  italiano,  anche  con  l'introduzione  della   ricerca   di
anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale. 
 
  852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di  contrastare
il declino dell'apparato produttivo  anche  mediante  salvaguardia  e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese  di
rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a),  del
decreto legislativo 8 luglio 1999,  n.  270,  che  versino  in  crisi
economico-finanziaria, istituisce,  d'intesa  con  il  Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale, un'apposita  struttura  e  prevede
forme di  cooperazione  interorganica  fra  i  due  Ministeri,  anche
modificando il proprio regolamento di organizzazione  e  avvalendosi,
per le attivita' ricognitive  e  di  monitoraggio,  delle  camere  di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera
in collaborazione con le regioni nel  cui  ambito  si  verificano  le
situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento.  A  tal  fine  e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007,  cui
si provvede mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa  di  cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.  Con  il  medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione,  al  riordino
degli  organismi  esistenti  presso  il  Ministero   dello   sviluppo
economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali  e
delle crisi di impresa. 
 
  853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3,  del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005,  n.  80,  sono  disposti  sulla  base  di
criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE,  su  proposta  del
Ministro dello sviluppo  economico,  con  la  quale  si  provvede  in
particolare  a  determinare,   in   conformita'   agli   orientamenti
comunitari  in  materia,  le  tipologie  di  aiuto  concedibile,   le
priorita' di natura produttiva, i requisiti  economici  e  finanziari
delle  imprese  da  ammettere   ai   benefici   e   per   l'eventuale
coordinamento   delle   altre   amministrazioni   interessate.    Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma  il  Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri  aggiuntivi  per
il bilancio dello Stato, di Sviluppo  Italia  Spa.  I  commi  5  e  6
dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati. 
 
  854. Entro il 30  giugno  di  ogni  anno  il  Governo  presenta  al
Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle  misure  di
sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate. 
 
  855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo  1,  comma
354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  e
successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca  (FR1)  e'
esteso agli interventi previsti da leggi  regionali  di  agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi  del  decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca. 
 
  856. Per le finalita' di cui al comma  855,  la  Cassa  depositi  e
prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale  del
Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo
fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali  di  spesa
sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che
allo scopo possono essere integrati: 
    a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di  cui
al comma 841, secondo la procedura  di  cui  al  comma  844,  per  il
finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei
progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del  medesimo
comma 844; 
    b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome
di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858. 
 
  857.   Ai   fini   dell'attuazione   degli   interventi   regionali
complementari o integrativi dei progetti di  innovazione  industriale
ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  stipulano  apposite  convenzioni,  in  conformita'  agli
indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e  dello
sviluppo economico, con la Cassa depositi  e  prestiti  Spa,  per  la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo  anche  la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro. 
 
  858. Ai fini  dell'attuazione  del  comma  856  relativamente  agli
interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti  in  atti
di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi  da
quelli di cui al comma 857, le regioni  e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano  possono  stipulare  apposite  convenzioni,  in
conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e  prestiti
Spa, per il finanziamento degli  interventi  di  interesse,  mediante
l'impegno dei relativi  limiti  annuali  di  spesa,  nonche'  per  la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo  anche  la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro. I relativi oneri per  interessi  sono  posti  a
carico delle regioni e delle province autonome. 
 
  859. Le risorse non  utilizzate  dalle  regioni  e  dalle  province
autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del  Fondo  di
cui al comma 855 dell'anno successivo. 
 
  860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti  convenzionati
con il Ministero dello  sviluppo  economico  per  l'attuazione  degli
interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di  imprese
innovative operanti in  comparti  di  attivita'  ad  elevato  impatto
tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge  23  dicembre
2000, n. 388, e successive  modificazioni,  possono  essere  previsti
anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative
di nuova costituzione  ai  sensi  dell'articolo  14  della  legge  17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e  della  direttiva
del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  16
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4  aprile
2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni  del
Fondo speciale rotativo  per  l'innovazione  tecnologica  di  cui  al
citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982. 
 
  861. Ai soggetti convenzionati  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  per  le  azioni  di  sostegno  alla  nascita  di   imprese
innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al
comma 860, secondo  modalita'  anche  semplificate,  determinate  con
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  sentito  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
 
  862. Le iniziative agevolate finanziate a  valere  sugli  strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate  alla  data  di
scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente  normativa  e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 30 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2007. La relativa rendicontazione e'' completata
entro i sei mesi successivi. 
 
  863.  In  attuazione  dell'articolo  119,   quinto   comma,   della
Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee  guida
per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di
coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita  dalla  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281,  in  data  3  febbraio  2005,  il  Fondo  per  le  aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n.  289,  e  successive  modificazioni,  iscritto  nello   stato   di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di
64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per  ciascuno  degli  anni
2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro  il
2015, per la realizzazione degli  interventi  di  politica  regionale
nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013.  Non  meno
del 30 per cento delle  risorse  di  cui  al  periodo  precedente  e'
destinato al finanziamento di infrastrutture e servizi  di  trasporto
di  rilievo  strategico  nelle  regioni  meridionali.  La   dotazione
aggiuntiva complessiva ed il periodo finanziario di  riferimento,  di
cui al presente comma, non possono essere variati, salvo approvazione
da  parte  del  CIPE,  sentita  la  Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
 
  864. Il Quadro strategico nazionale, in  coerenza  con  l'indirizzo
assunto nelle Linee guida di cui al comma 863,  costituisce  la  sede
della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive,  nazionali  e
comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate,  il  quadro
di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in  conto
capitale,  fatte  salve  le  competenze  regionali  in  materia.  Per
garantire  l'unitarieta'  dell'impianto  programmatico   del   Quadro
strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato  utilizzo
delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle  risorse
ordinarie disponibili per la copertura degli  interventi,  presso  il
Ministero dello sviluppo economico e'  istituita,  avvalendosi  delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza  nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per
gli interventi nel settore  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
composta dai rappresentanti  delle  regioni  del  Mezzogiorno  e  dei
Ministeri competenti. 
 
  865. Per il periodo di  programmazione  2007-2013  e  comunque  non
oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo  11,  comma  3,  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni,  la  legge
finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma  863  da
iscrivere  nel  bilancio  di  ciascuno  degli  anni  considerati  dal
bilancio pluriennale. 
 
  866. Le somme di  cui  al  comma  863,  iscritte  nella  Tabella  F
allegata  alla  presente  legge,  ai  sensi  del  comma   865,   sono
interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione.  Le
somme non impegnate nell'esercizio  di  assegnazione  possono  essere
mantenute  in   bilancio,   quali   residui,   fino   alla   chiusura
dell'esercizio 2013. 
 
  867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi  di
cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra
Ministero dell'economia e delle finanze,  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio, Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato
per l'emergenza  socio-economico  e  ambientale  relativa  ai  canali
portuali  di  grande  navigazione  della  Laguna   di   Venezia-Porto
Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo  chimico
Laghi di Mantova e' autorizzata la  spesa  complessiva  di  euro  209
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008  e
2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle  risorse  e'
disposto con decreto interministeriale del  Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare. 
 
  868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, formulano un  piano  per  la  riassegnazione  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  delle  somme
versate allo Stato a titolo di risarcimento del  danno  ambientale  a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2005 e
2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9,  della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1,  comma  46,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266. 
 
  869. Le risorse individuate con delibere CIPE n.  19/2004,  del  29
settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo
2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa  per
contributi a fondo perduto a favore  dell'  autoimprenditorialita'  e
dell'autoimpiego sono versate all'entrata del  bilancio  dello  Stato
per una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 75  milioni
di euro nell'anno 2008. 
 
  870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore della ricerca, e' istituito, nello stato  di  previsione  del
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  il  Fondo  per   gli
investimenti nella ricerca  scientifica  e  tecnologica  (FIRST).  Al
Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti  di  ricerca  di
interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo  per  gli  investimenti
della ricerca di  base,  di  cui  all'articolo  104  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, e, per  quanto  di  competenza  del  Ministero
dell'universita'  e  della   ricerca,   del   Fondo   per   le   aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre  2002,
n. 289, e successive modificazioni. 
 
  871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870  e'  alimentato
in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti  dalla  legge
finanziaria, dai rientri  dei  contributi  concessi  sotto  forma  di
credito agevolato e, per quanto  riguarda  le  aree  sottoutilizzate,
delle  risorse  assegnate  dal  CIPE,  nell'   ambito   del   riparto
dell'apposito Fondo. 
 
  872.  In  attuazione  delle  indicazioni  contenute  nel  Programma
nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno  1998,
n. 204, e successive modificazioni, il  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca, con proprio  decreto,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano, provvede alla ripartizione  delle  complessive  risorse
del Fondo, garantendo  comunque  il  finanziamento  di  un  programma
nazionale di investimento  nelle  ricerche  liberamente  proposte  in
tutte le discipline da  universita'  ed  enti  pubblici  di  ricerca,
valutate mediante  procedure  diffuse  e  condivise  nelle  comunita'
disciplinari internazionali interessate. 
 
  873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con  regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo
Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e  gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione  delle  agevolazioni
al fine di  garantire  la  massima  efficacia  ed  omogeneita'  degli
interventi.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente  vigenti
per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. 
 
  874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di  euro  per  ciascuno
degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per  l'anno  2009  da
destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870. 
 
  875. Al fine di assicurare una piu'  efficace  utilizzazione  delle
risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di  cui
al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione  del  Ministero
della pubblica istruzione, il Fondo  per  l'istruzione  e  formazione
tecnica superiore.  Al  Fondo  confluiscono  le  risorse  annualmente
stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma  634,
sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440,  nonche'  le
risorse  assegnate  dal   CIPE,   per   quanto   riguarda   le   aree
sottoutilizzate,  per   progetti   finalizzati   alla   realizzazione
dell'istruzione e formazione tecnica superiore,  con  l'obiettivo  di
migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il  secondo
ciclo di istruzione e formazione. 
 
  876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30  milioni
di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del  Ministro  dello  sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto
e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici. 
 
  877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite
le seguenti: "e cogaranzie". 
 
  878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma  4,  lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  114,  come  modificato
dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un  contributo  di
30 milioni di euro per l'anno 2007  e  di  20  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. 
 
  879.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  33,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  si  applicano
anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo  24  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114,  come  da  ultimo  modificato  dal
comma 877 del presente articolo. 
 
  880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati; 
    b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; 
    c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo
di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge
23 dicembre 1996, n. 662"; 
    d) al comma 24, le parole: "ai Fondi  di  garanzia  previsti  dai
commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di  garanzia
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662". 
 
  881. Al fine di accelerare lo sviluppo  dei  consorzi  di  garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  di  seguito  denominati
"confidi", anche mediante fusioni o  trasformazioni  in  intermediari
finanziari   vigilati,   iscritti   nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 107 del testo unico di cui  al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo  ai  sensi
dei commi 29, 30, 31 e  32  dell'articolo  13  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i  confidi  provvedono
ad imputare al fondo consortile o  al  capitale  sociale  le  risorse
proprie costituite da  fondi  rischi  o  da  altri  fondi  o  riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse  sono  attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione. 
 
  882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20  dell'articolo
13 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,  possono  essere
destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci  ai  fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale  di  cui  all'articolo  107  del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,
nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione  e
sviluppo operativo dei confidi stessi. Per le medesime finalita',  in
attesa dell' attuazione della  direttiva  2005/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio,  del  26  ottobre  2005,  III  direttiva  in
materia di antiriciclaggio, i  confidi  non  sono  assoggettati  agli
obblighi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3  maggio  1991,  n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  luglio  1991,  n.
197. 
 
  883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo  comma,  lettera
a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi
quindicennali di 40 milioni di euro per  ciascuno  degli  anni  2007,
2008  e  2009,  da  erogare  alle  imprese  nazionali   del   settore
aeronautico,  ai   sensi   dell'articolo   5,   comma   16-bis,   del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
 
  884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1,  lettera  a),
della legge 11 maggio  1999,  n.  140,  sono  autorizzati  contributi
quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di  30  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle  imprese
nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis,  del  decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
maggio 2005, n. 80. 
 
  885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto  1997,  n.  266,  sono  autorizzati  contributi  quindicennali
rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40  milioni
di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno  2009,  da
erogare alle  imprese  nazionali  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma
16-bis, del decreto-legge 14  marzo  2005,  n.  35,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
 
  886. Gli  incentivi  alla  ricerca  applicata  e  alla  innovazione
tecnologica, relativi ai Fondi  di  competenza  dei  Ministeri  dello
sviluppo  economico  e  dell'universita'  e  della  ricerca   e   del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in
modo  coordinato  anche  in  conformita'  alle   direttive   adottate
congiuntamente dai tre Ministri. 
 
  887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano  la  propria
attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare
criteri coordinati di selezione e valutazione  delle  domande,  anche
tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle  domande
di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse. 
 
  888. Per il finanziamento degli interventi di cui  all'articolo  1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del  Fondo
per la mobilita' al servizio delle  fiere  previsto  dalla  legge  27
febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale  di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. 
 
  889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371". 
 
  890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,  dopo  il
comma 371 sono inseriti i seguenti: 
    "371-bis.  In  attesa  dell'adozione  del  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  di  cui  al  comma  366,  puo'  essere
riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti
produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare  massimo  del  50
per cento  delle  risorse  pubbliche  complessivamente  impiegate  in
ciascun progetto. 
    371-ter. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed  eventuali
ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo restando  il  limite
massimo di cui al comma 372". 
 
  891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23  dicembre  2005,  n.
266, la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter". 
 
  892. Al fine di  estendere  e  sostenere  in  tutto  il  territorio
nazionale   la   realizzazione   di   progetti   per   la    societa'
dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.  Con  decreto  di  natura  non
regolamentare, entro quattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il Ministro per le  riforme  e  le  innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  per  gli
affari regionali e le autonomie locali per  gli  interventi  relativi
alle regioni e agli enti locali, individua le  azioni  da  realizzare
sul territorio nazionale, le aree destinatarie della  sperimentazione
e le modalita' operative e di gestione di tali progetti. 
 
  893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri,
un  apposito  fondo,  denominato  "Fondo   per   il   sostegno   agli
investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una  dotazione
finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli  anni  2007,
2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli  enti  locali  relativi
agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in
particolare per quanto riguarda i procedimenti di  diretto  interesse
dei cittadini e delle imprese. 
 
  894. Con successivo decreto  dei  Ministri  per  le  riforme  e  le
innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'  economia  e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo  parere  della
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni  e
negli enti locali di cui all'articolo 14, comma  3-bis,  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  vengono  stabiliti  i  criteri  di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893. 
 
  895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al  comma
892,  e'  data  priorita'  a  quelli  che  utilizzano  o   sviluppano
applicazioni  software  a  codice  aperto.  I  codici  sorgente,  gli
eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti
in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato
dal  Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella  pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili. 
 
  896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia
nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico
e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700  milioni  di  euro
per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di  1.200
milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale,  derivanti
anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del
fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e  successive  modificazioni.  Con
uno o piu' decreti del Ministro della difesa,  da  comunicare,  anche
con  evidenze  informatiche,  al  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e  alla  Corte  dei
conti, sono individuati, nell' ambito della predetta  pianificazione,
i programmi in esecuzione o da  avviare  con  le  disponibilita'  del
fondo, disponendo  delle  conseguenti  variazioni  di  bilancio.  Con
decreti del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate  le  modalita'  e  le
procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per  i
programmi derivati da accordi internazionali. 
 
  897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005,  n.
216, sono abrogati. Conseguentemente  e'  ripristinata  la  Direzione
generale di commissariato e di servizi generali di  cui  all'articolo
15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264. 
 
  898. Nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione  di
25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia
dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari  di  tiro,
nonche' delle unita' navali, effettuate  d'intesa  con  il  Ministero
dell' ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  anche
mediante l'impiego del genio militare. Con uno  o  piu'  decreti  del
Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e  del  mare,  da  comunicare  anche  con
evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze,  si
provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. 
 
  899. Nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione  di
20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento
degli  arsenali  militari,  comprese  le  darsene  interne,  e  degli
stabilimenti militari. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  della
difesa, da comunicare anche con evidenze  informatiche  al  Ministero
dell'economia e delle finanze,  si  provvede  alla  ripartizione  del
fondo di cui al presente comma. 
 
  900. Nello stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione  di
5  milioni  di   euro,   destinato   all'ammodernamento   del   parco
autoveicoli, dei sistemi operativi e delle  infrastrutture  dell'Arma
dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo  di  cui  al
presente comma.