Art. 2.

     Individuazione dei tipi di dati e di operazioni eseguibili

    1.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  individuati  dal  presente
regolamento  sono  trattati  previa  verifica  della loro pertinenza,
completezza  e  indispensabilita'  rispetto alle finalita' perseguite
nei  singoli  casi,  specie  quando  la  raccolta  non avvenga presso
l'interessato.
    2.  Le  operazioni  di interconnessione e raffronto con banche di
dati  di  altri  titolari  del trattamento e di comunicazione a terzi
individuate   nel  presente  regolamento  sono  ammesse  soltanto  se
indispensabili  allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in
volta  indicati e solo per il perseguimento delle rilevanti finalita'
di  interesse  pubblico specificate, le operazioni sopraindicate sono
inoltre   svolte  nel  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali e degli altri limiti stabiliti dalla
legge e dai regolamenti.
    3.  I  raffronti  e  le  interconnessioni  con altre informazioni
sensibili  e  giudiziarie  sono  consentite  soltanto previa verifica
della  loro  stretta  indispensabilita'  rispetto  ai  singoli casi e
previa   indicazione   scritta   dei   motivi   che  ne  giustificano
l'effettuazione.  Le operazioni effettuate utilizzando banche di dati
di diversi titolari del trattamento e la diffusione di dati sensibili
e  giudiziari  sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro
stretta indispensabilita' in relazione ai singoli casi e nel rispetto
dei   limiti   e   con  le  modalita'  stabiliti  dalle  disposizioni
legislative che le prevedono.
    4.  Sono  inutilizzabili  i  dati  trattati  in  violazione della
disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.