Art. 2. Criteri di finanziamento 1. L'articolo 6, comma 2, del decreto n. 468 del 2001, e' sostituito dal seguente: «2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso agli Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni, gli enti locali territorialmente competenti».
Note all'art. 2: - Il nuovo testo dell'art. 6, del decreto 18 settembre 2001, n. 468, come modificato dal presente decreto e' il seguente: «Art. 6 (Criteri di finanziamento). - 1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie disponibili di cui al successivo art. 9, comma 1, lettere a) e b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni. 2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita', le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora non disciplinati dalle regioni, sono regolamentati mediante il ricorso ad Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e gli Enti locali territorialmente competenti: a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita' di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo quadro economico delle spese da parte della regione, o del commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o di intervento; b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni; c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della suddetta normativa; d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa relativa ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori. 3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.».