Art. 2.
                      Criteri di finanziamento

  1.  L'articolo  6,  comma 2,  del  decreto  n.  468  del  2001,  e'
sostituito dal seguente:
  «2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti
dal  Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale, tuttora
non  disciplinati  dalle  regioni,  sono  regolamentati  mediante  il
ricorso  agli  Accordi di programma da sottoscrivere tra lo Stato, le
regioni, gli enti locali territorialmente competenti».
 
          Note all'art. 2:
              - Il  nuovo testo dell'art. 6, del decreto 18 settembre
          2001,  n.  468,  come modificato dal presente decreto e' il
          seguente:
              «Art.  6  (Criteri  di  finanziamento). - 1. In fase di
          prima  applicazione,  le risorse finanziarie disponibili di
          cui  al  successivo  art. 9, comma 1, lettere a) e b), sono
          ripartite  tra  i  siti  di  cui  all'art. 3 secondo quanto
          previsto  nell'allegato  G;  tali risorse sono destinate in
          via  prioritaria al finanziamento degli interventi di messa
          in  sicurezza  d'emergenza e di caratterizzazione, relativi
          ad  aree  o beni pubblici o effettuati in danno di soggetti
          inadempienti da parte delle pubbliche amministrazioni.
              2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le
          modalita',  le  condizioni e i termini per l'erogazione dei
          finanziamenti  previsti dal Programma nazionale di bonifica
          e  ripristino  ambientale,  tuttora  non disciplinati dalle
          regioni,  sono regolamentati mediante il ricorso ad Accordi
          di  programma  da  sottoscrivere tra lo Stato, le regioni e
          gli Enti locali territorialmente competenti:
                a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della
          priorita'  di cui al comma 1, all'approvazione dei relativi
          interventi di messa in sicurezza, piani e progetti e previa
          approvazione  del  relativo quadro economico delle spese da
          parte  della  regione, o del commissario delegato, relativo
          alle  diverse  fasi;  la  regione o il commissario delegato
          provvedera'  anche  alle  successive  variazioni economiche
          qualora  queste  non  comportino modifiche progettuali o di
          intervento;
                b) erogazione   dei   finanziamenti   per   stati  di
          avanzamento lavori nella esecuzione degli interventi, sulla
          base  di  idonea  verifica in corso d'opera, secondo quanto
          disciplinato dalle regioni;
                c) rispetto  della  normativa nazionale e comunitaria
          in materia di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
          servizi e di forniture strumentali alla realizzazione degli
          interventi,  nel  caso  in  cui  il  soggetto attuatore sia
          tenuto, nella scelta del contraente, all'applicazione della
          suddetta normativa;
                d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla
          base   della   valutazione   della  congruita'  dei  quadri
          economici  di spesa relativa ai singoli progetti approvati,
          nonche'  di una relazione tecnico-economica comprensiva del
          cronogramma degli interventi e del termine di fine lavori.
              3.  Per  i  soggetti pubblici l'erogazione avverra' per
          fasi  successive,  previa  verifica  in  corso d'opera e le
          regioni   possono   concedere  anticipazioni  per  indagini
          preliminari,   per   piani   di   caratterizzazione  e  per
          progettazione preliminare e definitiva.».