Art. 3.
              Caratterizzazione di aree o beni privati

  1.  Al  comma 1  dell'articolo  5 del decreto 18 settembre 2001, n.
468, dopo il punto b) e' aggiunto il seguente:
  «b-bis)  pubbliche  amministrazioni  in  luogo dei soggetti privati
interessati,  per  gli  interventi  di  caratterizzazione  aventi  ad
oggetto  aree  o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di
un  sito  di  interesse  nazionale,  non oggetto di comunicazione ne'
delle  attivita'  potenzialmente  inquinanti previste dal decreto del
Ministro  dell'ambiente  16 maggio  1989,  per  i  quali  i  soggetti
medesimi   non   procedono   autonomamente.  Nel  caso  di  accertato
inquinamento   la  pubblica  amministrazione  procedente  esercitera'
azione  di  rivalsa  applicando la normativa vigente. Nei casi di cui
alla  presente  lettera  che diano seguito all'esecuzione in danno da
parte   della  pubblica  amministrazione  degli  interventi  volti  a
garantire  la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
il  ripristino  del  sito,  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse
disponibili   assegnate   alla   regione  interessata  dal  programma
nazionale di bonifica».
 
          Note all'art. 3:
              - Il  testo  dell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001,
          n.  468,  come  modificato  dal  presente  decreto,  e'  il
          seguente:
              «Art.  5  (Soggetti  beneficiari).  -  1.  Il  concorso
          pubblico,  nella realizzazione degli interventi di messa in
          sicurezza,  di  caratterizzazione, di bonifica e ripristino
          ambientale,  e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
          beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
                a) pubbliche  amministrazioni,  per interventi aventi
          ad oggetto aree o beni pubblici;
                b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno
          aventi  ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui
          il  responsabile non provveda o non sia individuabile e non
          provveda nessun altro soggetto interessato;
                b-bis)   pubbliche   amministrazioni   in  luogo  dei
          soggetti    privati    interessati,   per   interventi   di
          caratterizzazione  aventi  ad  oggetto aree o beni privati,
          ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse
          nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attivita'
          potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro
          dell'ambiente  16 maggio  1989,  n.  185,  per  i  quali  i
          soggetti  medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di
          accertato    inquinamento   la   pubblica   amministrazione
          procedente  esercitera'  azione  di  rivalsa  applicando la
          normativa  vigente.  Nei  casi di cui alla presente lettera
          che  diano  seguito  all'esecuzione in danno da parte della
          pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire
          la  messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e
          il  ripristino  del  sito,  si  provvede  nei  limiti delle
          risorse  disponibili assegnate alla regione interessata dal
          programma nazionale di bonifica;
                c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni
          immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale,
          a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il
          cambio  di  destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente
          all'entrata  in  vigore del decreto ministeriale 25 ottobre
          1999,  n.  471,  e risultino comunque conformi alla vigente
          normativa urbanistica ed edilizia;
                d) soggetti  privati  titolari  di  diritti  reali su
          immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale.
              2.  Non possono in ogni caso beneficiare del contributo
          pubblico  di  cui  all'art.  17,  comma  6-bis, del decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e
          integrazioni:
                a) i  soggetti  privati  che,  in  relazione  a  siti
          inquinati  in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore del
          regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
          n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e
          fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in
          essere  in  violazione  di  norme  di tutela ambientale che
          abbiano  cagionato  danno ambientale, ai sensi dell'art. 18
          della  legge  8 luglio  1986,  n.  349,  nonche'  gli altri
          soggetti     privati     responsabili    dell'inquinamento,
          verificatosi  prima  dell'entrata  in  vigore  del  decreto
          ministeriale  25 ottobre  1999, n. 471, e non integrante la
          fattispecie   illecita  di  cui  all'art.  18  della  legge
          8 luglio  1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli
          interventi e le iniziative previsti dall'art. 9, commi 1, 2
          e 3 del decreto ministeriale anzi detto;
                b) i  soggetti privati che si siano resi, a qualunque
          titolo,  per  atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in
          data   successiva   all'entrata   in   vigore  del  decreto
          ministeriale  25 ottobre  1999,  n. 471, di diritti reali o
          personali d'uso relativamente alle aree inquinate.
              3.  Le  ipotesi  di  esclusione  di cui alle precedenti
          lettere  a)  e  b)  del  comma 2 si estendono altresi' alle
          persone  giuridiche  che si trovino in una delle condizioni
          di  controllo  o  di  collegamento di cui all'art. 2359 del
          codice    civile    rispetto   al   soggetto   responsabile
          dell'inquinamento.».