Art. 3. Caratterizzazione di aree o beni privati 1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468, dopo il punto b) e' aggiunto il seguente: «b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per gli interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente esercitera' azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal programma nazionale di bonifica».
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 5 del decreto 18 settembre 2001, n. 468, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 5 (Soggetti beneficiari). - 1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate: a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o beni pubblici; b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro soggetto interessato; b-bis) pubbliche amministrazioni in luogo dei soggetti privati interessati, per interventi di caratterizzazione aventi ad oggetto aree o beni privati, ricompresi nei limiti del perimetro di un sito di interesse nazionale, non oggetto di comunicazione ne' delle attivita' potenzialmente inquinanti previste dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, n. 185, per i quali i soggetti medesimi non procedono autonomamente. Nel caso di accertato inquinamento la pubblica amministrazione procedente esercitera' azione di rivalsa applicando la normativa vigente. Nei casi di cui alla presente lettera che diano seguito all'esecuzione in danno da parte della pubblica amministrazione degli interventi volti a garantire la messa in sicurezza, la caratterizzazione, la bonifica e il ripristino del sito, si provvede nei limiti delle risorse disponibili assegnate alla regione interessata dal programma nazionale di bonifica; c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia; d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso diverso da quello residenziale. 2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni: a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento, verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti dall'art. 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi detto; b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree inquinate. 3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile dell'inquinamento.».