Art. 4. Vigilanza sul Programma nazionale di bonifica 1. Ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti al controllo in materia, le funzioni di vigilanza sul territorio, anche mediante l'applicazione di adeguate tecnologie, e di controllo sulle fonti di maggiore rischio ambientale, sono svolte dal Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente. 2. Per lo svolgimento delle attivita' previste al comma 1 sono destinati Euro 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 ed una quota pari al 5% delle risorse gia' stanziate con il decreto ministeriale n. 468/2001, Allegato G e non ancora impegnate, da parte delle regioni, delle province autonome e dei Commissari delegati, al 31 dicembre 2005 per i singoli siti di interesse nazionale. L'utilizzo delle risorse e' disposto con Accordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni e il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente.