Art. 4.
            Vigilanza sul Programma nazionale di bonifica

  1.  Ferme restando le competenze degli Enti ordinariamente preposti
al  controllo  in  materia,  le funzioni di vigilanza sul territorio,
anche  mediante l'applicazione di adeguate tecnologie, e di controllo
sulle  fonti  di maggiore rischio ambientale, sono svolte dal Comando
carabinieri per la tutela dell'ambiente.
  2.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita' previste al comma 1 sono
destinati   Euro   3.000.000,00   a   valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo  1  ed una quota pari al 5% delle risorse gia' stanziate
con  il  decreto  ministeriale  n.  468/2001, Allegato G e non ancora
impegnate,  da  parte  delle  regioni,  delle province autonome e dei
Commissari  delegati,  al  31 dicembre  2005  per  i  singoli siti di
interesse nazionale. L'utilizzo delle risorse e' disposto con Accordo
tra  il  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,   le   regioni   e   il   Comando  carabinieri  per  la  tutela
dell'ambiente.