Art. 5.
Convenzione  con  l'Istituto  centrale  per  la ricerca scientifica e
                    tecnologica applicata al mare

  1.  Per  la  caratterizzazione  delle  aree marine relative ai siti
indicati   nell'allegato   1  al  presente  decreto,  la  convenzione
stipulata   tra   il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  l'Istituto  centrale  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica  applicata  al mare (ICRAM) ai sensi dell'articolo 10 del
decreto  18 settembre  2001,  n.  468,  e'  estesa ai predetti siti e
finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1.
  2.  Mediante  accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e  del mare, la regione interessata e
l'ICRAM  e'  possibile,  per  tutti  i  siti di bonifica di interesse
nazionale,  attribuire  ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al
singolo    sito,    l'esecuzione   della   caratterizzazione   e   la
predisposizione del progetto preliminare di bonifica.
 
          Note all'art. 5:
              L'art. 10 del citato decreto 18 settembre 2001, n. 468,
          e' il seguente:
              «Art.  10 (Convenzione con ICRAM). - La convenzione con
          l'ICRAM  per  la  caratterizzazione  e gli interventi sulle
          aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente.».