Art. 5. Convenzione con l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare 1. Per la caratterizzazione delle aree marine relative ai siti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) ai sensi dell'articolo 10 del decreto 18 settembre 2001, n. 468, e' estesa ai predetti siti e finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1. 2. Mediante accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione interessata e l'ICRAM e' possibile, per tutti i siti di bonifica di interesse nazionale, attribuire ad ICRAM medesima con le risorse assegnate al singolo sito, l'esecuzione della caratterizzazione e la predisposizione del progetto preliminare di bonifica.
Note all'art. 5: L'art. 10 del citato decreto 18 settembre 2001, n. 468, e' il seguente: «Art. 10 (Convenzione con ICRAM). - La convenzione con l'ICRAM per la caratterizzazione e gli interventi sulle aree marine e' stipulata dal Ministero dell'ambiente.».