Art. 6.
                  Interventi di interesse nazionale

  1.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare,  per  l'attuazione  degli  interventi di propria competenza nei
siti  di  bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252,
commi  4  e  5,  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo'
avvalersi  delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente e
senza  nuovi  o  maggiori  oneri a carico della finanza pubblica, nel
rispetto della legislazione statale e comunitaria, di Enti o soggetti
pubblici particolarmente qualificati.
  2.  Nel  caso  sia previsto, per la realizzazione degli interventi,
l'impiego  di  risorse  finanziarie  attribuite  ai  singoli siti dal
programma  nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento
dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 28 novembre 2006
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007
Ufficio  di controllo dei Ministeri delle infrastrutture dell'assetto
  e del territorio, registro n. 1, foglio n. 46
 
          Note all'art. 6:
              - I  commi  4  e  5  dell'art.  252, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i seguenti:
              «4.  La  procedura  di bonifica di cui all'art. 242 dei
          siti  di  interesse nazionale e' attribuita alla competenza
          del  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
          sentito   il   Ministero  delle  attivita'  produttive.  Il
          Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio puo'
          avvalersi    anche    dell'Agenzia    per   la   protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie
          regionali  per  la  protezione  dell'ambiente delle regioni
          interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di
          altri soggetti qualificati pubblici o privati.».
              «5.  Nel caso in cui il responsabile non provveda o non
          sia  individuabile  oppure non provveda il proprietario del
          sito   contaminato  ne'  altro  soggetto  interessato,  gli
          interventi  sono  predisposti dal Ministero dell'ambiente e
          della  tutela  del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per
          la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT),
          dell'Istituto  superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche'
          di altri soggetti qualificati pubblici o privati.».