Art. 6. Interventi di interesse nazionale 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'attuazione degli interventi di propria competenza nei siti di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, puo' avvalersi delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto della legislazione statale e comunitaria, di Enti o soggetti pubblici particolarmente qualificati. 2. Nel caso sia previsto, per la realizzazione degli interventi, l'impiego di risorse finanziarie attribuite ai singoli siti dal programma nazionale di bonifica, si procede utilizzando lo strumento dell'accordo di programma, da stipularsi con la regione interessata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 28 novembre 2006 Il Ministro: Pecoraro Scanio Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2007 Ufficio di controllo dei Ministeri delle infrastrutture dell'assetto e del territorio, registro n. 1, foglio n. 46
Note all'art. 6: - I commi 4 e 5 dell'art. 252, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono i seguenti: «4. La procedura di bonifica di cui all'art. 242 dei siti di interesse nazionale e' attribuita alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle attivita' produttive. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio puo' avvalersi anche dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto superiore di sanita' nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.». «5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito contaminato ne' altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A. nonche' di altri soggetti qualificati pubblici o privati.».