Art. 10. Monitoraggio e controllo 1. Gli esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' gli esercenti degli impianti di cui all'articolo 52, comma 3, del medesimo decreto legislativo, ad eccezione di quelli di cui allo stesso comma 3, lettera d), comunicano annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. i dati relativi alla propria officina elettrica. 2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' tecniche delle comunicazioni di cui al comma 1, prevedendo modalita' semplificate per gli impianti di piccola e micro-cogenerazione. 3. Sulla base dei dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., istituisce una banca dati sulla cogenerazione, anche avvalendosi dei risultati del monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239. 4. Le amministrazioni pubbliche che effettuano agevolazioni a sostegno della cogenerazione trasmettono al GSE, per l'immissione nella banca dati di cui al comma 3, le informazioni relative agli impianti medesimi, alle modalita' di sostegno e alla erogazione delle agevolazioni stesse. 5. Ai fini della comunicazione di cui al comma 1, tutti gli impianti di cogenerazione sono dotati di apparecchi di misurazione del calore utile. Sono esentati gli impianti di cogenerazione di potenza inferiore a 1 MWe, dei quali i soggetti titolari o responsabili dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le modalita' di trasmissione dei dati che il Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A. trasferisce a TERNA S.p.A. a soli fini statistici.
Note all'art. 10: - Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative»: «Art. 53 (Denuncia di officina e licenza di esercizio). - 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio, che, eseguita la verifica degli impianti, rilascia la licenza d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.». «Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1.-2. (Omissis). 3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purche', prodotta a bordo con mezzi propri (esclusi gli accumulatori) nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle Forze armate dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati; c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano biologico; d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purche' la loro potenza elettrica non sia superiore ad 1 kW; e) prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza complessiva non superiore a 200 kW; e-bis) prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centrali idroelettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a 30 kW; e-ter) impiegata come materia prima nei processi industriali elettrochimici, elettrometallurgici ed elettrosiderurgici.». - L'art. 1, comma 89, della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' recita: «89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».