Art. 10.
                      Monitoraggio e controllo
  1.  Gli  esercenti di officina elettrica che effettuano la denuncia
di  cui  all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre
1995,   n.   504,   nonche'  gli  esercenti  degli  impianti  di  cui
all'articolo 52,   comma 3,  del  medesimo  decreto  legislativo,  ad
eccezione   di   quelli  di  cui  allo  stesso  comma 3,  lettera d),
comunicano  annualmente al Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A.
i dati relativi alla propria officina elettrica.
  2.   Con  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  sono
stabilite  le  modalita'  tecniche  delle  comunicazioni  di  cui  al
comma 1,  prevedendo  modalita'  semplificate  per  gli  impianti  di
piccola e micro-cogenerazione.
  3.  Sulla  base  dei  dati di cui al comma 1 il Gestore dei servizi
elettrici   -   GSE   S.p.A.,   istituisce   una   banca  dati  sulla
cogenerazione,  anche  avvalendosi  dei risultati del monitoraggio di
cui all'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
  4.  Le  amministrazioni  pubbliche  che  effettuano  agevolazioni a
sostegno  della  cogenerazione  trasmettono  al GSE, per l'immissione
nella  banca  dati  di  cui al comma 3, le informazioni relative agli
impianti medesimi, alle modalita' di sostegno e alla erogazione delle
agevolazioni stesse.
  5.  Ai  fini  della  comunicazione  di  cui  al  comma 1, tutti gli
impianti  di  cogenerazione  sono dotati di apparecchi di misurazione
del  calore  utile.  Sono  esentati  gli impianti di cogenerazione di
potenza   inferiore  a  1  MWe,  dei  quali  i  soggetti  titolari  o
responsabili  dell'impianto autocertificano il calore utile, ai sensi
del  testo  unico  delle  disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. Col decreto di cui al comma 2 sono individuate la tipologia e le
modalita'  di  trasmissione  dei  dati  che  il  Gestore  dei servizi
elettrici  -  GSE  S.p.A.  trasferisce  a  TERNA  S.p.A.  a soli fini
statistici.
 
          Note all'art. 10:
              - Si riporta il testo degli articoli 53, comma 1, e 52,
          comma 3,  del  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
          recante:   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative sanzioni penali e amministrative»:
              «Art. 53 (Denuncia di officina e licenza di esercizio).
          - 1. Chiunque intenda esercitare una officina di produzione
          di   energia  elettrica  deve  farne  denuncia  all'ufficio
          tecnico   di   finanza,  competente  per  territorio,  che,
          eseguita  la  verifica  degli impianti, rilascia la licenza
          d'esercizio, soggetta al pagamento di un diritto annuale.».
              «Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1.-2. (Omissis).
              3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica:
                a) prodotta    con   impianti   azionati   da   fonti
          rinnovabili  ai  sensi  della normativa vigente in materia,
          con potenza non superiore a 20 kW;
                b) impiegata  negli  aeromobili,  nelle  navi,  negli
          autoveicoli,  purche',  prodotta  a  bordo con mezzi propri
          (esclusi  gli  accumulatori)  nonche'  quella  prodotta  da
          gruppi  elettrogeni  mobili  in dotazione alle Forze armate
          dello Stato ed ai Corpi ad esse assimilati;
                c) prodotta  con  gruppi  elettrogeni azionati da gas
          metano biologico;
                d) prodotta  da  piccoli impianti generatori comunque
          azionati,   purche'  la  loro  potenza  elettrica  non  sia
          superiore ad 1 kW;
                e) prodotta  in  officine  elettriche  costituite  da
          gruppi  elettrogeni  di soccorso aventi potenza complessiva
          non superiore a 200 kW;
                e-bis) prodotta  nei  territori  montani  da  piccoli
          generatori  comunque azionati quali aerogeneratori, piccoli
          gruppi   elettrogeni,   piccole   centrali  idroelettriche,
          impianti  fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore
          a 30 kW;
                e-ter) impiegata  come  materia  prima  nei  processi
          industriali    elettrochimici,    elettrometallurgici    ed
          elettrosiderurgici.».
              - L'art.  1,  comma 89,  della  citata  legge 23 agosto
          2004, n. 239, cosi' recita:
              «89.   A  decorrere  dall'anno  2005,  l'Autorita'  per
          l'energia  elettrica  e  il  gas  effettua  annualmente  il
          monitoraggio    dello    sviluppo    degli    impianti   di
          microgenerazione  e invia una relazione sugli effetti della
          generazione  distribuita  sul sistema elettrico ai Ministri
          di   cui  al  comma 88,  alla  Conferenza  unificata  e  al
          Parlamento.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 dicembre   2000,   n.  445,  reca:  «Testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione amministrativa».