Art. 11. Modifiche e abrogazioni 1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 85 la parola: «microgenerazione» e' sostituita dalla seguente: «piccola generazione»; b) dopo il comma 85 e' inserito il seguente: «85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe.»; c) il comma 86 e' sostituito dal seguente: «86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica.»; d) al comma 88 le parole: «l'omologazione degli impianti di microgenerazione» sono sostituite dalle seguenti: «la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione»; e) al comma 89, dopo le parole: «impianti di» sono inserite le seguenti: «piccola generazione e di».
Nota all'art. 11: - Il testo vigente dell'art. 1, commi 85, 85-bis, 86, 87, 88 e 89 della citata legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi' come modificata dal presente decreto, cosi' recita: «85. E' definito come impianto di piccola generazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' di generazione non superiore a 1 MW. 85-bis. E' definito come impianto di microgenerazione un impianto per la produzione di energia elettrica, anche in assetto cogenerativo, con capacita' massima inferiore a 50 kWe. 86. L'installazione di un impianto di microgenerazione o di piccola generazione, purche' certificati, e' soggetta a norme autorizzative semplificate. In particolare, se l'impianto e' termoelettrico, e' assoggettata agli stessi oneri tecnici e autorizzativi di un impianto di generazione di calore con pari potenzialita' termica. 87. Il valore dei certificati verdi emessi ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e' stabilito in 0,05 GWh o multipli di detta grandezza. 88. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e il Ministro dell'interno, emana con proprio decreto le norme per la certificazione degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione fissandone i limiti di emissione e di rumore e i criteri di sicurezza. 89. A decorrere dall'anno 2005, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas effettua annualmente il monitoraggio dello sviluppo degli impianti di piccola generazione e di microgenerazione e invia una relazione sugli effetti della generazione distribuita sul sistema elettrico ai Ministri di cui al comma 88, alla Conferenza unificata e al Parlamento.».