Art. 12.
                      Modifiche degli allegati
  1.  Gli allegati I, II, III e IV sono parte integrante del presente
decreto   legislativo.  Gli  allegati  possono  essere  modificati  e
integrati  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico di
concerto  con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e  del  mare,  in  conformita'  alle direttive e alle decisioni della
Comunita' europea.