Art. 13. Disposizioni particolari 1. La caldaia ad acqua calda che fa eventualmente parte di una unita' di cogenerazione, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera b), e' esclusa dal campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
Nota all'art. 13: - Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, reca: «Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.».