Art. 13.
                      Disposizioni particolari
  1.  La  caldaia  ad  acqua  calda che fa eventualmente parte di una
unita'  di  cogenerazione,  come  definita  dall'articolo 2, comma 1,
lettera b),  e'  esclusa  dal  campo  di applicazione del decreto del
Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.
 
          Nota all'art. 13:
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          15 novembre   1996,   n.   660,   reca:   «Regolamento  per
          l'attuazione   della   direttiva  92/42/CEE  concernente  i
          requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda,
          alimentate con combustibili liquidi o gassosi.».