Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
  1.  I diritti acquisiti da soggetti titolari di impianti realizzati
o  in  fase di realizzazione in attuazione dell'articolo 1, comma 71,
della legge 23 agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006,
rimangono  validi  purche'  i medesimi impianti posseggano almeno uno
dei seguenti requisiti:
    a)  siano gia' entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra
la data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 239, e la
data del 31 dicembre 2006;
    b)  siano  stati  autorizzati  dopo  la data di entrata in vigore
della  legge  23  agosto  2004,  n.  239,  e  prima della data del 31
dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
    c)  entrino  in  esercizio  entro  il 31 dicembre 2008, purche' i
lavori  di  realizzazione  siano  stati effettivamente iniziati prima
della data del 31 dicembre 2006.
  2.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  mantengono il trattamento
derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 71, della legge 23
agosto 2004, n. 239, come vigente al 31 dicembre 2006, fino alla data
di  naturale  scadenza del trattamento stesso, ove detti impianti, se
di  potenza  elettrica  superiore  a 10 MW, ottengano, entro due anni
dalla data di entrata in esercizio, la registrazione del sito secondo
il  regolamento  EMAS e con le modalita' e nel rispetto dei commi 3 e
4.
  3.  Al  fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti di cui
al  comma  1,  l'articolo  267,  comma  4,  lettera  c),  del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152, non si applica ai certificati
verdi  rilasciati  all'energia  prodotta da impianti di cogenerazione
abbinati  al  teleriscal-damento  limitatamente alla quota di energia
termica   effettivamente   utilizzata  per  il  teleriscaldamento.  I
predetti  certificati  possono  essere utilizzati da ciascun soggetto
sottoposto  all'obbligo  di  cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, del
decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per coprire fino al 20 per
cento  dell'obbligo  di  propria competenza. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della  tutela  del  territorio  e del mare, puo' essere modificata la
predetta  percentuale allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo
delle  fonti  rinnovabili  e  l'equo  funzionamento del meccanismo di
incentivazione agli impianti di cui al comma 1.
  4.  E'  fatto  obbligo  ai  soggetti  che  beneficiano  dei diritti
richiamati  al  comma  1  di  realizzare  un  sistema di monitoraggio
continuo delle emissioni inquinanti degli impianti.
  5.  Il  Gestore  del  sistema  elettrico  - GSE effettua periodiche
verifiche   al  fine  del  controllo  dei  requisiti  che  consentono
l'accesso e il mantenimento dei diritti richiamati al comma 1.
 
          Note all'art. 14:
              - L'art.  1,  comma 71,  della  citata  legge 23 agosto
          2004, n. 239, cosi' recita:
                «71.  Hanno  diritto  alla  emissione dei certificati
          verdi   previsti   ai   sensi   dell'art.  11  del  decreto
          legislativo    16 marzo   1999,   n.   79,   e   successive
          modificazioni,  l'energia elettrica prodotta con l'utilizzo
          dell'idrogeno  e l'energia prodotta in impianti statici con
          l'utilizzo  dell'idrogeno  ovvero  con celle a combustibile
          nonche'  l'energia  prodotta  da  impianti di cogenerazione
          abbinati  al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di
          energia    termica   effettivamente   utilizzata   per   il
          teleriscaldamento.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  267,  comma 4, del
          decreto   legislativo   3 aprile  2006,  n.  152,  recante:
          «Prevenzione  e limitazione delle emissioni in atmosfera di
          impianti e attivita»:
              «Art. 267 (Campo di applicazione). - 1.-3. (Omissis).
              4.  Al  fine  di  consentire  il  raggiungimento  degli
          obiettivi  derivanti  dal Protocollo di Kyoto e di favorire
          comunque  la  riduzione  delle  emissioni  in  atmosfera di
          sostanze  inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta
          del  presente  decreto  intende determinare l'attuazione di
          tutte le piu' opportune azioni volte a promuovere l'impiego
          dell'energia  elettrica  prodotta da impianti di produzione
          alimentati  da  fonti  rinnovabili ai sensi della normativa
          comunitaria  e  nazionale  vigente e, in particolare, della
          direttiva  2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre
          2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario.
              In particolare:
                a) potranno     essere    promosse    dal    Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con
          i  Ministri  delle attivita' produttive e per lo sviluppo e
          la   coesione   territoriale  misure  atte  a  favorire  la
          produzione  di  energia elettrica tramite fonti rinnovabili
          ed  al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie
          pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;
                b) con   decreto   del   Ministro   delle   attivita'
          produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio e dell'economia e delle finanze, da
          emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto,  sono
          determinati  i compensi dei componenti dell'Osservatorio di
          cui  all'art.  16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
          n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel
          limite  delle  risorse  di  cui  all'art.  16, comma 6, del
          medesimo  decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
                c) i  certificati  verdi maturati a fronte di energia
          prodotta  ai  sensi  dell'art.  1,  comma 71,  della  legge
          23 agosto  2004,  n.  239,  possono  essere  utilizzati per
          assolvere  all'obbligo  di  cui  all'art.  11  del  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati
          annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori
          di  energia  elettrica  prodotta da fonti rinnovabili cosi'
          come definite dall'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto
          legislativo n. 387 del 2003;
                d) al  fine di prolungare il periodo di validita' dei
          certificati   verdi,  all'art.  20,  comma 5,  del  decreto
          legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole "otto anni"
          sono sostituite dalle parole "dodici anni".».
              - Si  riporta il testo dell'art. 11, commi 1, 2 e 3 del
          decreto   legislativo   16 marzo   1999,  n.  79,  recante:
          «Attuazione  della  direttiva  96/92/CE recate norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica.»:
              «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          Al  fine di incentivare l'uso delle energie rinnovabili, il
          risparmio  energetico,  la  riduzione  delle  emissioni  di
          anidride  carbonica  e l'utilizzo delle risorse energetiche
          nazionali,  a  decorrere dall'anno 2001 gli importatori e i
          soggetti  responsabili degli impianti che, in ciascun anno,
          importano  o  producono  energia  elettrica  da  fonti  non
          rinnovabili   hanno  l'obbligo  di  immettere  nel  sistema
          elettrico   nazionale,   nell'anno  successivo,  una  quota
          prodotta  da  impianti  da  fonti  rinnovabili  entrati  in
          esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita'
          aggiuntiva,  in  data  successiva  a  quella  di entrata in
          vigore del presente decreto.
              2.   L'obbligo  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23 dicembre  1998, n. 488; la quota di cui al
          comma 1  e'  inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
              3.  Gli  stessi  soggetti possono adempiere al suddetto
          obbligo   anche   acquistando,   in   tutto   o  in  parte,
          l'equivalente   quota   o   i  relativi  diritti  da  altri
          produttori,    purche'   immettano   l'energia   da   fonti
          rinnovabili  nel sistema elettrico nazionale, o dal gestore
          della  rete  di  trasmissione nazionale. I diritti relativi
          agli  impianti  di  cui  all'art.  3,  comma 7, della legge
          14 novembre  1995, n. 481, sono attribuiti al gestore della
          rete  di  trasmissione  nazionale. Il gestore della rete di
          trasmissione   nazionale,   al   fine   di   compensare  le
          fluttuazioni  produttive annuali o l'offerta insufficiente,
          puo'  acquistare  e  vendere diritti di produzione da fonti
          rinnovabili,  prescindendo  dalla effettiva disponibilita',
          con  l'obbligo di compensare su base triennale le eventuali
          emissioni di diritti in assenza di disponibilita'.».