Art. 15.
                       Invarianza degli oneri
  1. All'attuazione del presente decreto le Amministrazioni pubbliche
provvedono  nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con
le   dotazioni   umane,   strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione  vigente,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza
pubblica.