Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica; b) unita' di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unita' che puo' operare in cogenerazione; c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita', dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione; d) unita' di piccola cogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe; e) unita' di microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe; f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento; g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione; h) elettricita' da cogenerazione: l'elettricita' generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II; i) elettricita' di riserva: l'elettricita' fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione; l) elettricita' di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricita' dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione e' superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione; m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricita', di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricita' e di energia meccanica; n) rendimento: e' il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili; o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III; p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricita' che il processo di cogenerazione e' destinato a sostituire; q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricita' da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica. 2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, reca: «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, reca: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita».