Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) cogenerazione:  la generazione simultanea in un unico processo
di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di
energia termica, elettrica e meccanica;
    b) unita'   di   cogenerazione  ovvero  sezione  di  impianto  di
produzione  combinata  di  energia  elettrica e calore: un'unita' che
puo' operare in cogenerazione;
    c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricita',
dell'energia   meccanica   e   del  calore  utile  prodotti  mediante
cogenerazione;
    d) unita'  di  piccola  cogenerazione: un'unita' di cogenerazione
con una capacita' di generazione installata inferiore a 1 MWe;
    e) unita'  di  microcogenerazione: un'unita' di cogenerazione con
una capacita' di generazione massima inferiore a 50 kWe;
    f) calore   utile:   il   calore   prodotto  in  un  processo  di
cogenerazione    per    soddisfare    una    domanda   economicamente
giustificabile di calore o di raffreddamento;
    g) domanda   economicamente   giustificabile:   una  domanda  non
superiore  al  fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe
altrimenti  soddisfatta  a condizioni di mercato mediante processi di
generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
    h) elettricita'  da  cogenerazione: l'elettricita' generata in un
processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo
la metodologia riportata nell'allegato II;
    i) elettricita'  di  riserva:  l'elettricita'  fornita dalla rete
elettrica  esterna  in  caso  di  interruzione  o  perturbazione  del
processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
    l) elettricita'  di  integrazione:  l'energia elettrica richiesta
alla  rete  elettrica  esterna  quando  la  domanda  di  elettricita'
dell'utenza  alimentata  dall'impianto  di cogenerazione e' superiore
alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
    m) rendimento  complessivo:  la  somma  annua della produzione di
elettricita',  di  energia  meccanica  e  di  calore utile divisa per
l'energia  contenuta  nel  combustibile di alimentazione usato per il
calore  prodotto  in un processo di cogenerazione e per la produzione
lorda di elettricita' e di energia meccanica;
    n) rendimento:  e'  il rendimento calcolato sulla base del potere
calorifico inferiore dei combustibili;
    o) cogenerazione   ad   alto  rendimento:  la  cogenerazione  con
caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
    p) valore   di   rendimento  di  riferimento  per  la  produzione
separata:  il  rendimento  delle  produzioni  separate alternative di
calore  e  di  elettricita'  che  il  processo  di  cogenerazione  e'
destinato a sostituire;
    q) rapporto  energia/calore:  il  rapporto  tra  elettricita'  da
cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime
di cogenerazione, usando dati operativi dell'unita' specifica.
  2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano
le  definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e
successive  modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, e successive modificazioni.
 
          Note all'art. 2:
              - Il  decreto  legislativo  16 marzo 1999, n. 79, reca:
          «Attuazione  della  direttiva 96/92/CE recante norme comuni
          per il mercato interno dell'energia elettrica».
              - Il  decreto  legislativo  29 dicembre  2003,  n. 387,
          reca:  «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
          promozione   dell'energia   elettrica   prodotta  da  fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita».