Art. 3.
                         Metodi alternativi
  1.  Fino  al  31 dicembre  2010,  fatto  salvo  quanto disposto dal
comma 2,   e'   considerata   cogenerazione  ad  alto  rendimento  la
cogenerazione  rispondente  alla  definizione  di cui all'articolo 2,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2.   Ai   fini   del  rilascio  della  garanzia  d'origine  di  cui
all'articolo 4  e  per  la  predisposizione  delle statistiche di cui
all'articolo 9,  comma 4,  la  quantita'  di elettricita' prodotta da
cogenerazione  ad  alto  rendimento  e'  determinata  in  conformita'
all'allegato II.
 
          Nota all'art. 3:
              - Per   l'art.  2,  comma 8,  del  decreto  legislativo
          16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.