Art. 3. Metodi alternativi 1. Fino al 31 dicembre 2010, fatto salvo quanto disposto dal comma 2, e' considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. 2. Ai fini del rilascio della garanzia d'origine di cui all'articolo 4 e per la predisposizione delle statistiche di cui all'articolo 9, comma 4, la quantita' di elettricita' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento e' determinata in conformita' all'allegato II.
Nota all'art. 3: - Per l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, vedi note alle premesse.