Art. 4.
Garanzia  di  origine  dell'elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto
                             rendimento
  1.  L'elettricita'  prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ha
diritto  al  rilascio, su richiesta del produttore, della garanzia di
origine  di  elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto rendimento, in
seguito denominata garanzia di origine.
  2.  Il  Gestore  dei  servizi elettrici - GSE S.p.A. e' il soggetto
designato,  ai sensi del presente decreto, al rilascio della garanzia
di  origine di cui al comma 1, secondo criteri oggettivi, trasparenti
e non discriminatori.
  3.  La  garanzia  di  origine  puo'  essere rilasciata solo qualora
l'elettricita' annua prodotta da cogenerazione ad alto rendimento sia
non inferiore a 50 MWh, arrotondata con criterio commerciale.
  4. La garanzia di origine specifica:
    a) l'ubicazione dell'impianto;
    b) la tecnologia utilizzata;
    c) il combustibile da cui e' stata prodotta l'elettricita';
    d) la quantita' di combustibile utilizzato mensilmente;
    e) la   corrispondente   produzione   netta  mensile  di  energia
elettrica   da   cogenerazione   ad  alto  rendimento,  conformemente
all'allegato II, che la garanzia di origine rappresenta;
    f) il  potere  calorifico  inferiore  del  combustibile da cui e'
stata prodotta l'elettricita';
    g) l'uso del calore generato insieme all'elettricita';
    h) il risparmio di energia primaria, calcolato secondo l'allegato
III.
  5.  La  garanzia di origine e' utilizzabile dai produttori ai quali
e' rilasciata affinche' essi possano dimostrare che l'elettricita' da
essi venduta e' prodotta da cogenerazione ad alto rendimento ai sensi
del presente decreto.
  6.  Fatte  salve  le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  il  Gestore  dei  servizi  elettrici  -  GSE S.p.A.,
istituisce  un  sistema  informatico ad accesso controllato, anche al
fine  di  consentire la verifica dei dati contenuti nella garanzia di
origine.
  7.  Il  Gestore  dei  servizi  elettrici  -  GSE S.p.A. rilascia la
garanzia  di origine subordinatamente alla verifica di attendibilita'
dei  dati  forniti  dal  richiedente  e  della  loro conformita' alle
disposizioni  del  presente  decreto.  A  tale  scopo, fatte salve le
competenze  dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas, il
Gestore  dei  servizi  elettrici - GSE S.p.A. dispone controlli sugli
impianti in esercizio, sulla base di un programma annuo.
  8.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Gestore  dei  servizi  elettrici  - GSE S.p.A. adotta e
sottopone  all'approvazione del Ministero dello sviluppo economico le
procedure tecniche per il rilascio della garanzia di origine.
  9.  La  garanzia  di  origine  rilasciata  in  altri  Stati  membri
dell'Unione   europea   a  seguito  dell'attuazione  della  direttiva
2004/8/CE  e'  riconosciuta  anche  in  Italia,  purche'  la medesima
garanzia  di  origine  includa tutti gli elementi di cui al comma 4 e
sempreche'  provenga da Paesi che adottino strumenti di promozione ed
incentivazione  della  cogenerazione  ad  alto  rendimento analoghi a
quelli  vigenti  in  Italia  e  riconoscano la stessa possibilita' ad
impianti  ubicati  sul  territorio  italiano,  sulla  base di accordi
stipulati  tra  il  Ministero dello sviluppo economico e il Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  le
competenti  autorita'  del  Paese  estero  da  cui  l'elettricita' da
cogenerazione ad alto rendimento viene importata.
 
          Note all'art. 4:
              - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
          «Codice in materia di protezione dei dati personali».
              - Per la direttiva 2004/8/CE vedi note alle premesse.