Art. 5.
     Potenziale nazionale della cogenerazione ad alto rendimento
  1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto  il  Gestore dei servizi elettrici - GSE S.p.A., predispone e
trasmette   al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  al  Ministero
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare, al Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali, alla Conferenza
unificata  e  all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas un
rapporto  contenente  un'analisi  del  potenziale  nazionale  per  la
realizzazione  della  cogenerazione  ad alto rendimento, evidenziando
separatamente  il  potenziale  della  piccola  cogenerazione  e della
microcogenerazione anche con riguardo al calore destinato alle serre.
  2. Il rapporto di cui al comma 1:
    a) contiene  dati tecnici documentati in modo conforme ai criteri
elencati nell'allegato IV;
    b) individua  per ogni regione e provincia autonoma il potenziale
di  domanda  di raffreddamento e di riscaldamento utile che si presta
all'applicazione  della  cogenerazione ad alto rendimento, nonche' la
disponibilita'  di  combustibili  e  di  altre  fonti  energetiche da
utilizzare per la cogenerazione;
    c) analizza   distintamente   gli  ostacoli  che  impediscono  la
realizzazione  del  potenziale  nazionale  di  cogenerazione  ad alto
rendimento, con particolare riguardo agli ostacoli relativi ai prezzi
e ai costi dei combustibili e all'accesso ai medesimi, alle questioni
attinenti  alle  reti,  alle  procedure amministrative e alla mancata
internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dell'energia.