Art. 6.
      Regime di sostegno alla cogenerazione ad alto rendimento
  1.  Al  fine  di  assicurare che il sostegno alla cogenerazione sia
basato  sulla  domanda di calore utile e simultaneamente sui risparmi
di  energia  primaria,  alla  cogenerazione  ad  alto  rendimento  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli 3,  comma 3,  4,
comma 2,  11,  commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.
79.  La cogenerazione ad alto rendimento accede ai benefici derivanti
dall'applicazione   dei   provvedimenti   attuativi  dell'articolo 9,
comma 1,  del  decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16,
comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 1  si applicano anche alla
cogenerazione abbinata al teleriscal-damento.
  3.  Con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del
mare,  sentito  il  Ministro  delle  politiche  agricole alimentari e
forestali  e d'intesa con la Conferenza unificata, adottato entro sei
mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono
stabiliti  i criteri per l'incentivazione della cogenerazione ad alto
rendimento,  nell'ambito  dei  provvedimenti di cui al comma 1. Detti
criteri tengono conto di:
    a) potenza elettrica dell'impianto;
    b) rendimento complessivo dell'impianto;
    c) calore utile;
    d) aspetti  innovativi  dell'impianto e delle modalita' d'uso del
calore    utile,    in    particolare   ai   fini   dell'impiego   in
teleriscaldamento e per la trigenerazione;
    e) specificita'  dell'impiego in agricoltura per il riscaldamento
delle serre destinate alla produzione floricola ed orticola;
    f) risparmio  energetico  conseguito  e  relativa persistenza nel
tempo;
    g) tipologia di combustibile impiegato;
    h) emissioni inquinanti e climalteranti.
  4.  Il  decreto di cui al comma 3 prevede l'estensione graduale del
diritto  di  accesso  ai benefici di cui al comma 1, secondo periodo,
anche a soggetti diversi da quelli previsti dalla vigente disciplina.
  5. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui al comma 1, il risparmio
di  forme  di energia diverse dall'elettricita' e dal gas naturale e'
equiparato al risparmio di gas naturale.
  6.  Entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas emana la
disciplina   delle  condizioni  tecnico-economiche  del  servizio  di
scambio  sul  posto  dell'energia  elettrica  prodotta da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento con potenza nominale non superiore a
200  kW,  tenendo  conto  della valorizzazione dell'energia elettrica
scambiata  con  il  sistema  elettrico nazionale, degli oneri e delle
condizioni per l'accesso alle reti.
 
          Nota all'art. 6:
              - Gli  articoli 3, comma 3, 4, comma 2, 11, commi 2 e 4
          e l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
          n. 79, citato nelle premesse, cosi' recitano:
              «Art. 3 (Gestore della rete di trasmissione nazionale).
          - 1.-2. (Omissis).
              3.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas fissa
          le  condizioni  atte  a  garantire a tutti gli utenti della
          rete  la  liberta'  di  accesso  a  parita'  di condizioni,
          l'imparzialita'   e   la   neutralita'   del   servizio  di
          trasmissione   e  dispacciamento.  Nell'esercizio  di  tale
          competenza  l'Autorita'  persegue  l'obiettivo  della  piu'
          efficiente  utilizzazione dell'energia elettrica prodotta o
          comunque   immessa   nel   sistema   elettrico   nazionale,
          compatibilmente   con   i   vincoli   tecnici  della  rete.
          L'Autorita'  prevede,  inoltre,  l'obbligo di utilizzazione
          prioritaria  dell'energia  elettrica  prodotta  a  mezzo di
          fonti energetiche rinnovabili e di quella prodotta mediante
          cogenerazione.».
              «Art.  4  (Acquirente  unico  a  garanzia  dei  clienti
          vincolati). - 1. (Omissis).
              2.  Entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto, il Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato,  sentiti il Ministro del commercio con
          l'estero  e  l'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas,
          adotta gli indirizzi ai quali si attiene l'acquirente unico
          al  fine  di  salvaguardare  la  sicurezza e l'economicita'
          degli approvvigionamenti per i clienti vincolati nonche' di
          garantire  la  diversificazione  delle  fonti  energetiche,
          anche  con  la  utilizzazione  delle  energie rinnovabili e
          dell'energia prodotta mediante cogene-razione.».
              «Art. 11 (Energia elettrica da fonti rinnovabili). - 1.
          (Omissis).
              2.   L'obbligo  di  cui  al  comma 1  si  applica  alle
          importazioni  e  alle  produzioni  di energia elettrica, al
          netto  della cogenerazione, degli autoconsumi di centrale e
          delle  esportazioni,  eccedenti i 100 GWh, nonche' al netto
          dell'energia    elettrica    prodotta    da   impianti   di
          gassificazione  che  utilizzino  anche  carbone  di origine
          nazionale,  l'uso  della  quale  fonte e' altresi' esentato
          dall'imposta  di  consumo  e  dall'accisa di cui all'art. 8
          della  legge  23 dicembre  1998, n. 488; la quota di cui al
          comma 1  e'  inizialmente stabilita nel due per cento della
          suddetta energia eccedente i 100 GWh.
              3. (Omissis).
              4.  Il  gestore  della  rete  di trasmissione nazionale
          assicura  la  precedenza  all'energia elettrica prodotta da
          impianti  che  utilizzano,  nell'ordine,  fonti energetiche
          rinnovabili,   sistemi  di  cogenerazione,  sulla  base  di
          specifici  criteri  definiti  dall'Autorita'  per l'energia
          elettrica   e   il   gas,  e  fonti  nazionali  di  energia
          combustibile  primaria, queste ultime per una quota massima
          annuale  non  superiore  al  quindici  per  cento  di tutta
          l'energia   primaria   necessaria  per  generare  l'energia
          elettrica consumata.».
              «Art. 9 (L'attivita' di distribuzione). - 1. Le imprese
          distributrici  hanno  l'obbligo  di connettere alle proprie
          reti  tutti  i  soggetti  che  ne facciano richiesta, senza
          compromettere  la  continuita' del servizio e purche' siano
          rispettate  le  regole  tecniche  nonche'  le deliberazioni
          emanate  dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in
          materia   di  tariffe,  contributi  ed  oneri.  Le  imprese
          distributrici  operanti  alla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  ivi  comprese, per la quota diversa dai
          propri  soci,  le  societa'  cooperative  di  produzione  e
          distribuzione  di  cui  all'art.  4,  numero 8, della legge
          6 dicembre 1962, n. 1643, continuano a svolgere il servizio
          di distribuzione sulla base di concessioni rilasciate entro
          il 31 marzo 2001 dal Ministro dell'industria, del commercio
          e  dell'artigianato  e aventi scadenza il 31 dicembre 2030.
          Con   gli   stessi   provvedimenti   sono   individuati   i
          responsabili  della  gestione,  della  manutenzione  e,  se
          necessario,  dello  sviluppo  delle reti di distribuzione e
          dei  relativi  dispositivi  di interconnessione, che devono
          mantenere   il   segreto   sulle  informazioni  commerciali
          riservate; le concessioni prevedono, tra l'altro, misure di
          incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali di
          energia  secondo  obiettivi  quantitativi  determinati  con
          decreto   del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato  di concerto con il Ministro dell'ambiente
          entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  16,  comma 4,  del
          decreto   legislativo  23 maggio  2000,  n.  164,  recante:
          «Attuazione  della  direttiva 98/30/CE recante norme comuni
          per  il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art.
          41 della legge 17 maggio 1999, n. 144».
              «Art.  16  (Obblighi delle imprese di distribuzione). -
          1.-3. (Omissis).
              4.  Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
          energetico  e  lo  sviluppo  delle  fonti rinnnovabili. Gli
          obiettivi  quantitativi nazionali, definiti in coerenza con
          gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi
          di   valutazione   dell'ottenimento   dei   risultati  sono
          individuati  con  decreto  del Ministro dell'industria, del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          dell'ambiente,  sentita la Conferenza unificata, da emanare
          entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto. Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
          raggiungimento,   utilizzando   anche  lo  strumento  della
          remunerazione  delle iniziative di cui al comma 4 dell'art.
          23,  nel  cui rispetto operano le imprese di distribuzione,
          sono   determinati   con  provvedimenti  di  pianificazione
          energetica  regionale,  sentiti  gli  organismi di raccordo
          regione-autonomie  locali.  In sede di Conferenza unificata
          e'  verificata  annualmente  la  coerenza  degli  obiettivi
          regionali con quelli nazionali.».