Art. 7.
    Questioni attinenti alla rete di elettricita' e alle tariffe
  1.  Entro  tre  mesi  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas definisce le
condizioni  tecniche ed economiche per la connessione delle unita' di
cogenerazione  ad  alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori
hanno obbligo di connessione di terzi.
  2. I provvedimenti di cui al comma 1:
    a) prevedono  la  pubblicazione,  da  parte  dei gestori di rete,
degli  standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza
e di rete per la connessione;
    b) fissano  procedure,  tempi e criteri per la determinazione dei
costi,  a  carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi
istruttorie   necessarie   per   l'individuazione   della   soluzione
definitiva di connessione;
    c) stabiliscono  i  criteri  per  la  ripartizione  dei  costi di
connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete;
    d) stabiliscono  le  regole nel cui rispetto gli impianti di rete
per   la   connessione  possono  essere  realizzati  interamente  dal
produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono
adottare  al  fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti;
nei  casi  in  cui  il  produttore  non  intenda  avvalersi di questa
facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete
devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione;
    e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle
condizioni  tecniche  ed  economiche  necessarie per la realizzazione
delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per
la connessione dei nuovi impianti;
    f) definiscono  le  modalita'  di  ripartizione  dei  costi fra i
produttori  che  ne  beneficiano delle eventuali opere di adeguamento
delle  infrastrutture  di  rete.  Tali  modalita',  basate su criteri
oggettivi,  trasparenti  e  non  discriminatori,  tengono  conto  dei
benefici   che   i   produttori  gia'  connessi,  quelli  collegatisi
successivamente   e   gli  stessi  gestori  di  rete  traggono  dalle
connessioni;
    g) possono  prevedere,  su  conforme  parere  del Ministero dello
sviluppo  economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso
alla  rete  dell'elettricita'  da  cogenerazione  ad  alto rendimento
prodotta da unita' di piccola o micro-cogenerazione.
  3.  I provvedimenti di cui al comma 2, lettera g), sono previamente
notificati  dal  Ministero  dello sviluppo economico alla Commissione
europea.
  4.  L'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle
particolari  condizioni di esercizio delle unita' di cogenerazione ad
alto  rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di
trasmissione  e di distribuzione e nella definizione delle condizioni
di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.