Art. 7. Questioni attinenti alla rete di elettricita' e alle tariffe 1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas definisce le condizioni tecniche ed economiche per la connessione delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento alle reti elettriche i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi. 2. I provvedimenti di cui al comma 1: a) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete, degli standard tecnici per la realizzazione degli impianti di utenza e di rete per la connessione; b) fissano procedure, tempi e criteri per la determinazione dei costi, a carico del produttore, per l'espletamento di tutte le fasi istruttorie necessarie per l'individuazione della soluzione definitiva di connessione; c) stabiliscono i criteri per la ripartizione dei costi di connessione tra il nuovo produttore e il gestore di rete; d) stabiliscono le regole nel cui rispetto gli impianti di rete per la connessione possono essere realizzati interamente dal produttore, individuando i provvedimenti che i gestori di rete devono adottare al fine di definire i requisiti tecnici di detti impianti; nei casi in cui il produttore non intenda avvalersi di questa facolta', stabiliscono quali sono le iniziative che i gestori di rete devono adottare al fine di ridurre i tempi di realizzazione; e) prevedono la pubblicazione, da parte dei gestori di rete delle condizioni tecniche ed economiche necessarie per la realizzazione delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete per la connessione dei nuovi impianti; f) definiscono le modalita' di ripartizione dei costi fra i produttori che ne beneficiano delle eventuali opere di adeguamento delle infrastrutture di rete. Tali modalita', basate su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori, tengono conto dei benefici che i produttori gia' connessi, quelli collegatisi successivamente e gli stessi gestori di rete traggono dalle connessioni; g) possono prevedere, su conforme parere del Ministero dello sviluppo economico, condizioni particolarmente agevoli per l'accesso alla rete dell'elettricita' da cogenerazione ad alto rendimento prodotta da unita' di piccola o micro-cogenerazione. 3. I provvedimenti di cui al comma 2, lettera g), sono previamente notificati dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea. 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas tiene conto delle particolari condizioni di esercizio delle unita' di cogenerazione ad alto rendimento nella definizione delle tariffe connesse ai costi di trasmissione e di distribuzione e nella definizione delle condizioni di acquisto dell'energia elettrica di riserva o di integrazione.