Art. 8.
           Semplificazione delle procedure amministrative
  1.  Per  l'autorizzazione  alla  costruzione  e all'esercizio degli
impianti  di cogenerazione di potenza termica superiore a 300 MW, ivi
comprese  le  opere  connesse e le infrastrutture indispensabili alla
costruzione  e  all'esercizio  degli  stessi  impianti, si applica la
normativa  di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
  2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per
la  costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  di cogenerazione di
potenza  termica  uguale  o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un
procedimento   unico,   svolto   nel   rispetto   dei   principi   di
semplificazione  e  con  le  modalita' stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.
  3.  Col  provvedimento di cui all'articolo 1, comma 88, della legge
23 agosto  2004,  n.  239,  ed  anche  con  riguardo  agli aspetti di
sicurezza  antincendio,  di  intesa con la Conferenza unificata, sono
stabilite  procedure autorizzative semplificate per l'installazione e
l'esercizio  di  unita'  di piccola e di micro-cogenerazione, tenendo
anche  conto  di  quanto  previsto  dall'articolo 1,  comma 86, della
medesima legge n. 239 del 2004.
 
          Note all'art. 8:
              - Il  decreto-legge  7 febbraio 2002, n. 7, convertito,
          con  modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, reca:
          «Misure  urgenti  per  garantire  la  sicurezza del sistema
          elettrico nazionale».
              - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: «Nuove norme in
          materia  di  procedimento  amministrativo  e  di diritto di
          accesso ai documenti amministrativi».
              - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 86 e 88, della
          legge  23 agosto  2004,  n.  239,  recante:  «Riordino  del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto   delle   disposizioni   vigenti  in  materia  di
          energia»:
              «86.     L'installazione     di    un    impianto    di
          microgenerazione,  purche'  omologato,  e' soggetta a norme
          autorizzative  semplificate.  In particolare, se l'impianto
          e'   termoelettrico,  e'  assoggettata  agli  stessi  oneri
          tecnici  e  autorizzativi  di un impianto di generazione di
          calore con pari potenzialita' termica.».
              «88.  Entro  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   il   Ministro  delle  attivita'
          produttive,  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e
          della  tutela  del  territorio  e il Ministro dell'interno,
          emana con proprio decreto le norme per l'omologazione degli
          impianti   di  microgenerazione,  fissandone  i  limiti  di
          emissione e di rumore e i criteri di sicurezza.».